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Sentenza contro le segnalazioni in automatico alle centrali rischi

Sentenza contro le segnalazioni in automatico alle centrali rischi

articolo di Carmelo Calì pubblicato sul sito www.confconsumatori.com

Nelle settimane scorse avevamo attenzionato la sentenza con la quale è stato riconosciuto al cittadino il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Adesso è il caso dell’accoglimento del ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile. E’ stato il Tribunale Santa Maria Capua Vetere che ha accolto il ricorso proposto da una società; il provvedimento comunque assume importanza anche per i consumatori perché quanto in esso statuito è applicabile anche ad essi.

E’ accaduto che è stata proposta azione legale nei confronti della banca al fine di eliminare gli illegittimi interessi anatocistici in ordine al contratto di conto corrente. Nonostante ciò l’istituto bancario ha inviato alla Banca d’Italia la segnalazione del nominativo per il credito che riteneva di vantare. Così, sul presupposto che tale condotta fosse violatrice della correttezza e buona fede contrattuale, e in considerazione del giudizio intrapreso finalizzato proprio all’accertamento dell’illegittimità del calcolo dell’anatocismo trimestrale, è stato chiesto al giudice di disporre a carico della banca la cancellazione della segnalazione alla centrale rischi, lesiva peraltro del diritto all’immagine e alla reputazione.

L’attività svolta con la centrale rischi, ha affermato il Tribunale, è di interesse pubblico finalizzata essenzialmente a consentire agli istituti bancari di valutare la solvibilità dei richiedenti il credito e in quest’ambito si inseriscono le segnalazioni dei crediti cd. in sofferenza. Il sistema, ha proseguito, il Tribunale impone di adottare tutte le cautele necessarie per il rispetto delle ragioni dell’utenza e delle altre imprese bancarie, evitando di incorrere in responsabilità da false informazioni. L’istituto bancario deve quindi procedere con più che attenta diligenza all’istruttoria per l’accertamento della posizione di sofferenza, anche in considerazione del fatto che attiva tale istruttoria inaudita altera parte, senza contraddittorio con la parte interessata.

E’ stata poi richiamata la giurisprudenza in materia per la quale non è corretto ritenere che la segnalazione sia un fatto automatico e non implichi invece una valutazione della banca in ordine all’insolvenza del cliente. Il soggetto segnalante, in altri termini, deve verificare sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio, dovendo tenere conto degli elementi quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera e l’ammontare complessivo del credito. Fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità.

Partendo da tali premesse e con riferimento al caso sottoposto alla sua attenzione il Tribunale ha ritenuto pacifica l’adottabilità del provvedimento d’urgenza a fronte di una segnalazione illegittima effettuata dall’istituto bancario alla centrale rischi, risultando essa potenzialmente idonea pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato. Da ciò ne è conseguito l’accoglimento del ricorso e la revoca della segnalazione.
 


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