June 12, 2007
Relazione legge privacy: emergenza per chi?
Mentre la Camera prevede di sottrarre le imprese fino a quindici dipendenti dalla normativa sulla protezione dei dati (per le attività connesse all’ordinaria gestione amministrativa e contabile) ed il Garante è occupato a manifestare la sua contrarietà rispetto alla decisione, viene presentata la relazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per tutti Garante Privacy.
Paradossi italiani. Il pericolo è certo che le imprese sotto 15 dipendenti (quasi tutte in Italia…) finiscano per pensare (errando) che la legge privacy non si applica a loro (e c’è da capirli…). Un accenno alla comica situazione delle chiamate indesiderate per la quale vi rimandiamo all’articolo pubblicato ieri.
Parliamo comunque della relazione. La relazione del Garante sull’anno 2006 ha riguardato moltissimi temi scottanti:
1) la fragilità della sicurezza delle grandi banche
2) l’utilizzo eccessivo ed indebito di videocamere e videotelefonini ed i nuovi rischi che corre la riservatezza dei cittadini.
Qual è la differenza tra uso personale e uso pubblico delle immagini nel mondo delle videocamere e dei videotelefonini che mandano in tempo reale in rete foto e filmati si chiede il Garante.
3) libertà di informazione che si scontra talvolta con la raccolta di informazioni in modo illecito o a scopo illecito;
In proposito il garante ha sottolineato la problematicità di certi suoi interventi quando si tratta di apparire un censore, troppo garantista o troppo fragile per prendere posizione, ribadendo che la protezione dati non è e non sarà mai “antagonista” al bisogno di sicurezza.
La continua innovazione tecnologica ed il problema dell’applicazione delle regole alle nuove realtà, come i blog, le comunità on line, ma anche l’opportunità di salvaguardare meglio la salute con le banche dati, le informazioni che si incrociano, le cartelle mediche elettroniche, la telemedicina…
Come aiutare i nostri cittadini a utilizzare queste innovazioni senza lasciarli indifesi di fronte a strumenti di cui non conoscono l’invasività e spesso l’assenza di limiti?
4) La questione del diritto all’oblio, di fronte ai motori di ricerca che conservano e mettono a disposizione per un tempo tendenzialmente indeterminato dati e informazioni sulle persone.
Queste sono solo alcune delle argomentazioni trattate nella relazione e per le quali il Garante cerca di tener alta l’attenzione.
Per l’aspetto consuntivo dell’attività svolta nel corso del 2006, numerosi i provvedimenti citati.
Di seguito ne citiamo alcuni.
Provvedimenti che fissano le regole alle quali devono attenersi i call center per esercitare correttamente l’attività di promozione pubblicitaria ed evitare le chiamate non desiderate e dei servizi non richiesti… vedremo cosa accadrà il 10 settembre….
Provvedimenti in materia di uso delle tessere elettroniche nei servizi pubblici di trasporto e l’impiego di sistemi di videosorveglianza.
Grande attenzione è stata dedicata alla tutela dei dati sensibili, in particolare quelli relativi alla salute e alle abitudini sessuali (divieto ad alcune agenzie immobiliari di schedare i clienti secondo l’origine razziale, le convinzioni religiose e le preferenze sessuali; il provvedimento che ha proibito ad una Regione di diffondere, sul proprio sito, i dati sanitari di disabili ad esempio).
Altri interventi hanno riguardato il rapporto tra tutela dei dati personali ed esercizio della libertà di informazione.
Vanno ricordati, innanzitutto, quelli con i quali il Garante ha impedito la diffusione televisiva di dati sanitari raccolti con artifici per verificare l’eventuale utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di uomini politici contattati in Piazza Montecitorio e di semplici ragazzi ripresi nei bagni di una discoteca.
Molta attenzione è stata dedicata al rapporto tra informazione e tutela dei dati personali con una cura particolare verso i soggetti più deboli, i minori e i cittadini incolpevoli. Alcuni provvedimenti si sono misurati direttamente con la ineliminabile tensione che sussiste tra libertà di stampa e tutela della riservatezza.In questo quadro, si colloca innanzitutto il recente provvedimento con il quale il Garante ha disposto il blocco della divulgazione di fotografie scattate violando il domicilio privato, indipendentemente dalla rilevanza pubblica della persona ritratta, riaffermando l’inviolabilità di domicilio in tutti i casi.
Sempre in tema di privacy e giornalismo, il Garante ha adottato nel giugno 2006 e nel marzo 2007, due provvedimenti generali che hanno fatto molto discutere.
Altri aspetti riguardano le modalità di utilizzo dei dati raccolti per fini di giustizia e la loro diffusione da parte dei mezzi di informazione: in particolare le intercettazioni.Tra iIl diritto-dovere del giudice a svolgere le indagini e a raccogliere le prove con i mezzi previsti dalla legge, il diritto della difesa, che richiede la conoscenza completa degli elementi e delle prove di accusa ed il diritto del giornalista a pubblicare l’informazione quando essa sia di interesse pubblico la faccenda è complicata. Senza considerare poi il diritto delle persone al rispetto e alla tutela dei loro dati, specie quando essi riguardino informazioni sensibili ovvero attengano a terzi incolpevoli, incidentalmente citati nelle prove raccolte e il diritto dei minori e dei familiari a non vedere inutilmente lesa la loro sensibilità e la loro personalità.
Una protezione dati più semplice e più efficace per i lavoratori e le imprese è stata infine disciplinata attraverso le linee-guida adottate per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti privati e dei dipendenti pubblici e la gestione della posta elettronica e internet nei luoghi di lavoro e le recenti linee guida per le piccole imprese.




