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Pubblica amministrazione, scopi storici, privacy ed accesso

Pubblica amministrazione, scopi storici, privacy ed accesso

Sintesi di una parte dell’articolo di Lorenzo Alfredo sul sito www.diritto.it

Trattandosi di una materia che coinvolge eminentemente la consultazione di documenti contenuti in archivi, la sua disciplina è per lo più sottratta a quella dettata dall’art. 25, l. 241/90 a favore di norme dettate espressamente per il settore, in primis il d.lgs 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 107 e ss. (accesso agli archivi di Stato), mentre il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001 (codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici) ha dettato un codice di condotta specifico in materia che deve essere osservato da tutti coloro che svolgono attività di ricerca in ambito storico, sulla scorta di quanto previsto dal d.lgs. 281/1999, le cui norme sono state poi recepite dagli artt. 97 e ss. del d.lgs. 196/2003.

La normativa previgente, cioè il D.P.R. 1409/1963 (e in particolare l’art. 21), contemplava un regime generale di libera consultazione degli archivi, salvo casi specifici individuati dalla medesima norma. Tale impianto subì una radicale revisione con l’entrata in vigore della l. 675/96 che previde invece, in via generale, che la documentazione contenente informazioni qualificate dalla stessa legge come riservate, non potesse essere consultata né diffusa. Anche qui, nel primo periodo di vigenza della l. 675/96, si pose il problema di un ragionevole bilanciamento tra differenti principi e diritti costituzionali, apparentemente di eguale valenza, che però finivano per entrare in contrasto tra loro, nel caso specifico il diritto all’informazione e la libertà di espressione del pensiero da un lato, e il diritto alla riservatezza dall’altro, cui il Legislatore sembrava aver allora voluto dare maggior risalto rispetto alle istanze della ricerca storica. La legge infatti non elaborava il contenuto del concetto di riservatezza, su cui si basavano i limiti alla consultabilità. A porre rimedio a questo stato di cose intervenne appunto il d.lgs. 281/1999 che, modificando l’art. 21 del d.p.r. 1409/63, e poi il d.lgs. 490/1999 (cd. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) che è intervenuto, all’art. 107, anche sulla materia degli Archivi di Stato, sostituendosi all’art. 21 del d.p.r. 1409/63 e agli artt. 1 e 6 del d.p.r. 854/75.

I documenti contenuti negli Archivi di Stato vengono così tutti ripartiti entro tre sole categorie: quelli dichiarati di carattere riservato a norma del successivo art. 110, che diventano consultabili dopo 50 anni, quelli relativi a situazioni puramente private, che lo diventano dopo 70 e i documenti dei processi penali che lo diventano anch’essi dopo lo stesso arco di tempo. Venne così ripristinato in toto il vecchio dettato dell’art. 27 del d.p.r. 1409/63 con la sola aggiunta del riferimento all’art. 110. Infine, sia la dichiarazione di riservatezza dei documenti indicati nel 1° comma, sia l’autorizzazione alla loro consultazione, la cui disciplina è contenuta nel 2° comma, divennero di competenza del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L’EMANAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI

A tale provvedimento del Garante, emanato nella vigenza della l. 675/96, fa esplicito riferimento però anche il d.lgs 196/03, che all’art. 102 indica gli aspetti che tale codice deve individuare, fra cui in particolare “le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, […] applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica” e soprattutto “le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l’interessato o chi vi abbia interesse è informato dall’utente della prevista diffusione di dati”.

La normativa sulla privacy delega così al codice deontologico larga parte della disciplina a riguardo, e chiude il Capo II del Titolo VII con l’art. 103 che rinvia al d.lgs. 490/1999 per la consultazione dei documenti contenuti negli Archivi di Stato.

Di particolare importanza anche l’art. 98, che qualifica come di rilevante interesse pubblico il trattamento dei dati per scopi storici, legittimandone così l’ostensione in tutti i casi previsti dalla legge. Gli articoli del codice deontologico che si occupano dell’accesso ai documenti e della loro fruibilità sono invece il 10 e l’11. Va prima di tutto sottolineato che l’art. 10 disciplina l’accesso agli archivi pubblici in generale mentre sembra doversi ritenere, in virtù di un’espressa disposizione di legge, che l’accesso agli Archivi di Stato rimanga assoggettato all’art. 107 del d.lgs. 490/1999, con i relativi criteri per la consultazione e la diffusione dei documenti ivi contenuti. Come già detto comunque, l’art. 10 richiama le formulazione dell’art. 27 del d.p.r. 1409/63 come modificato dal d.lgs. 281/99. L’accesso agli archivi pubblici è quindi libero. Fanno eccezione i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli art. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data, mentre il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare. Inoltre, l’autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell’interno, previo parere del direttore dell’Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell’interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.

Di particolare importanza anche il 1° comma dell’art. 11, che sancisce il rango costituzionale, nell’ambito della sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero, del diritto dell’utente di tali dati a fornirne una libera interpretazione, nel rispetto diritto alla riservatezza, del diritto all’identità personale e della dignità degli interessati.


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