May 11, 2006
Privacy violata con gli sms, condanna della Cassazione
Privacy violata con gli sms, condanna della Cassazione
Si può molestare via sms? Pare proprio di sì: messaggini insistenti e ripetuti costituiscono un reato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con una sentenza che punisce il molestatore telefonico secondo l’articolo 660 del codice penale.
Gli sms, dicono i giudici, sono come le telefonate, e non come le lettere: chi li riceve è costretto a leggerne il contenuto prima di poter identificare il “fastidioso” mittente. Ed ecco che lo scopo di turbare la tranquillità della “vittima”-destinatario è raggiunto.
Con queste motivazioni la prima sezione penale della Suprema Corte ha respinto il ricorso di Rosalia C., condannata dal tribunale di Udine a pagare una multa di 300 euro per aver tempestato di messaggini molesti Gianfranco G. Una storia privata, una reazione dettata da “gelosia e rancore”, che costerà all’imputata anche le spese del giudizio di Cassazione.
Per il giudice di istanza inferiore quegli sms avevano un carattere “sgradevole e derisorio”, tanto da stabilire che, vista l’insistenza “eccessiva e fastidiosa”, oltre che “l’indebita, ripetuta e ingiustificata invadenza della sfera privata altrui”, si era proprio di fronte al reato descritto dalla legge. Nel ricorso presentato in Cassazione la molestatrice sosteneva che la trasmissione di sms è completamente diversa dall’uso del telefono, attraverso il quale passano voci e suoni, ma è piuttosto simile a una lettera.
Tesi rigettata dalla Suprema Corte. Gli sms, affermano i giudici, vengono trasmessi attraverso sistemi telefonici e hanno una capacità offensiva diversa da quella di una lettera: si è costretti a leggerne il contenuto prima di venire a conoscenza del mittente. Ecco perché il messaggino è uno strumento che può turbare la quiete della persona. Attenzione a non abusarne: può diventare un vero e proprio reato.




