Legge privacy 675 analisi dei rischi ©CONSULENTIPRIVACY.IT 1998-2010

 

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In hotel il cliente non deve fornire il consenso per le normali attività connesse al suo soggiorno (prestazione alberghiera), deve farlo se i suoi dati sono utilizzati a fine di promozione commerciale. La richiesta del consenso per fini di marketing deve essere presentata all’interessato separatamente spiegando al soggetto la finalità del consenso.

La questione è sorta a seguito della segnalazione da parte di un utente che lamentava il fatto di non potere effettivametne scegliere di dare o meno il consenso all’uso dei suoi dati a fini di marketing sul sito della catena alberghiera prescelta. 

La società è stata richiamata dal Garante Privacy a individuare specifiche modalità che consentano ai clienti di esprimere liberamente e specificamente le proprie scelte in ordine al ricevimento di materiale promozionale. Il consenso specifico potrà essere espresso ad esempio cliccando su un check box (il quadratino da barrare per intenderci).


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