January 22, 2006
Garante Privacy: richiamo alla legge sulle adozioni e al codice dei giornalisti
Garante privacy : richiamo alla legge sulle adozioni e al codice dei giornalisti
di Mauro W. Giannini
http://www.osservatoriosullalegalita.org
L’Autorita’ garante per la privacy ha ribadito che non si può pubblicare senza il consenso dei genitori la notizia che un minore è stato adottato. Lo vietano – ricorda il Garante – la normativa sulla privacy, il codice deontologico dei giornalisti e la legge sulle adozioni.
Come evidenziato in piu’ occasioni, il Garante ha ribadito infatti che le informazioni sullo stato di adozione sono oggetto di una speciale protezione. Per tutelare la personalità dell’adottato e la sua famiglia la legge, infatti, stabilisce che siano i genitori adottivi a decidere i modi e i tempi per informare il minore della sua condizione. E a garanzia degli interessati la normativa individua limiti rigorosi, anche penali, riguardo alla diffusione di questa informazione.
L’autorita’ presieduta da Francesco Pizzetti non dimentica il delicato problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini, ma sottolinea che nelle cronache riguardanti minori, i giornalisti devo rispettare con particolare rigore la regola dell’essenzialità dell’informazione. Il codice deontologico prescrive infatti una forte tutela della personalità dei minori, giungendo ad affermare che il loro diritto alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca.
L’esigenza di una particolare cautela da parte del giornalista trova conferma anche in altre disposizioni del Codice della privacy, laddove si prevede che in caso di pubblicazione di sentenze o altri provvedimenti su riviste giuridiche siano omesse le generalità o altre informazioni che rendano identificabili i minori.




