Legge privacy 675 analisi dei rischi ©CONSULENTIPRIVACY.IT 1998-2010

 

 Home     Articoli sulla Privacy


 


 

 

 

Libri su videosorveglianza e privacy

Libri su videosorveglianza e privacy

Videosorveglianza e privacy2011, Experta
La disciplina della videosorveglianza. Linee guida per l’installazione e la gestione degli impianti nel rispetto della privacy. Con CD-ROMFiore Elena, Capucci Claudia, 2010, EDK Editore
Videosorveglianza e privacyManetti Michela, Borrello Roberto, 2010, Pontecorboli Editore
Gli impianti di videosorveglianza. Pianificazione, operatività, manutenzione e privacyBiasiotti Adalberto, 2010, EPC Libri
La videosorveglianza. Regolamento tipo per la disciplina nei Comuni, guida all’attuazione, acquisizione delle fonti di prova, disposizioni sulla privacyMorizio Franco, 2008, Maggioli Editore
La disciplina della videosorveglianza. Linee guida per l’installazione e la gestione degli impianti nel rispetto della privacy. Con CD-ROMFiore Elena, Capucci Claudia, 2008, EDK Editore

Precisazione su telecamere collegate alla Polizia

Precisazione su telecamere collegate alla Polizia

Precisiamo che il nuovo avviso informativo, recante il simbolo dell’operatore che in remoto controlla la videosorveglianza, deve essere utilizzato solo dove  vi è un collegamento con la centrale di polizia e non con una semplice centrale di videosorveglianza privata.

Privacy a scuola telecamere

Privacy a scuola

L’installazione di telecamere presso le scuole è possibile ma deve garantire il diritto alla privacy dello studente, prevedendo in tal senso alcuni accorgimenti. Ecco le condizioni sotto le quali la presenza di sistemi di videosorveglianza è ammessa: le telecamere devono essere indispensabili al fine di tutelare l’edificio ed i beni scolastici da atti vandalici (significa che nessuna altra misura è sufficiente a raggiungere il fine della tutela dei beni e della sicurezza); le riprese devono riguardare solo le aree interessate e le riprese devono effettuarsi negli orari di chiusura degli istituti; è vietato effettuare riprese durante le ore di attività extrascolastiche; se le telecamere inquadrano l’esterno degli edifici scolastici, l’angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate vicine all’edificio. Il mancato rispetto di quanto prescritto implica l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Privacy a scuola

Privacy a scuola

Essendoci arrivate decine di richieste di parere relative al mondo della scuola, vi segnaliamo l’opuscolo pubblicato dal Garante Privacy e relativo ai temi più importanti riguardanti la privacy e il trattamento dei dati personali degli studenti, quali: privacy negli esami e negli scrutini, privacy nei temi degli studenti, privacy e voti scolastici, recite gite scolastichee foto di classe e privacy, Videofonini, filmati, mms a scuola, telecamere a scuola e privacy, rilevatori di presenze di tipo biometrico e altro ancora.
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1721480

Sistemi integrati di videosorveglianza

Sistemi integrati di videosorveglianza

Sono sempre più diffusi i sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché l’offerta di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori (società di vigilanza, Internet service providers, fornitori di servizi video specialistici, ecc.).
Nell’ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
a)  Autonomi e distinti titolari del trattamento che usano le stesse infrastrutture tecnologiche (condividono il sistema di videosorveglianza); in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali alle sole finalità riportate nell’informativa;
b)  collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un “centro” unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell’attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione/condivisione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
c)  in caso di collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia, tale collegamento deve essere reso noto agli interessati nell’avviso (vedi cartello sopra indicato) e nell’informativa.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l’adozione di specifiche misure di sicurezza:
1) registrazione degli accessi logici degli incaricati (log) e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi;
2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
Il mancato rispetto delle misure previste ai punti 1) e 2) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall’art. 162, comma 2-ter, del Codice.
Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza abbiano caratteristiche singolari tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, il titolare del trattamento è tenuto a  richiedere una verifica preliminare al Garante Privacy.

Telecamere negli spogliatoi vietate e lesive della privacy

Telecamere negli spogliatoi vietate e lesive della privacy

Vietate le telecamere negli spogliatoi, rimosse in un centro dietetico le telecamere installate e cancellati i dati registrati.
L’Autorità si è pronunciata a seguito della segnalazione di una donna in cura presso un centro dietetico che ha denunciato l’installazione di telecamere collocate all’ingresso esterno, negli spogliatoi e nell’ambulatorio dove si effettuano le visite mediche.
La loro installazione è stata giustificata dalla struttura medica con motivi di sicurezza e tutela dei beni dei clienti, poiché in passato si erano verificati svariati furti. La presenza delle telecamere era segnalata con avvisi posti sulla porta di ingresso all’ambulatorio, sulla scala di accesso alla reception, nella sala di attesa, sulla porta di accesso al reparto cure e negli spogliatoi.
Nel suo provvedimento l’Autorità Garante per la Privacy ha riscontrato un’intromissione ingiustificata nella vita privata delle persone risultando lesiva della loro riservatezza e dignità.

Telecamere nel luogo di lavoro e privacy

Telecamere nel luogo di lavoro e privacy

Vietatao installare telecamere nei luoghi di lavoro, anche in aree dove i dipendenti possono trovarsi saltuariamente, come i magazzini carico-scarico merci, box informazioni, corridoi ecc. Il Garante Privacy ha ordinato il blocco del trattamento dei dati raccolti attraverso le telecamere in quanto la videosorveglianza può concretizzare una forma di controllo a distanza dell’attività lavorativa in contrasto con le disposizioni dello Statuto dei lavoratori.
La Cassazione aveva in passato statuito che il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa “non è escluso dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente”.

Ispezioni su telecamere attive

Ispezioni su telecamere attive

Sono in corso in tutta Italia ispezioni su 40 sistemi di videosorveglianza installati da comuni, scuole, ospedali, società private, istituti di vigilanza che trattano dati personali anche per conto terzi. Il Garante privacy, che si avvale della Guardia di finanza sta verificando il rispetto delle regole fissate dall’Autorità per la Privacy. 

Attraverso i controlli l’Autorità intende acquisire elementi che consentano di verificare, in particolare, l’informazione data al pubblico, il rispetto delle misure di sicurezza, i tempi di conservazione delle immagini in caso di registrazione, i soggetti ai quali i dati vengono comunicati.
Sempre più frequente risulta la condivisione, soprattutto in ambito locale, di sistemi di videosorveglianza tra soggetti privati e pubblici (ad es., tutela di beni aziendali e prevenzione e repressione dei reati), senza una adeguata regolamentazione dei casi in cui le immagini raccolte possono essere utilizzate. In forte sviluppo anche l’uso di Internet per la trasmissione di dati ripresi dalle telecamere, con conseguenti problemi di sicurezza nella comunicazione telematica qualora i dati non siano protetti da efficaci sistemi di codifica. In continuo aumento anche l’impiego di dispositivi miniaturizzati o camuffati che, non essendo immediatamente percepibili come le tradizionali telecamere, richiedono un’informativa agli utenti ben visibile e completa.

Controlli Garante privacy 2008

Controlli Privacy

L’attività ispettiva del Garante sulla privacy si concentrerà in questo 2008 sui seguenti aspetti: controlli su telecamere di videosorveglianza, anagrafe tributaria, banche, dati gestiti da consulenti e periti. Si opereranno controlli anche sul rispetto dell’obbligo dell’informativa, la libertà e validità del consenso espresso, i tempi di conservazione dei dati raccolti e ovviamente l’adozione delle misure minime di sicurezza in ambito pubblico e privato.

Per quanto riguarda la videosorveglianza in particolare saranno effettuati controlli sia per verificare il rispetto delle regole dettate dal Garante nel 2004 (vedi il decalogo sulla corretta videosorveglianza www.consulentiprivacy.it/videosorveglianza.htm

), sia per acquisire informazioni generali sull’attuale diffusione sul territorio di sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici ma anche da parte di privati cittadini.
 

Videosorveglianza in condominio

Videosorveglianza in condominio

Nel caso sia un intero condominio a voler installare un impianto di videosorveglianza delle aree comuni (ingresso, cortile, scale, parcheggio ad esempio), il Garante della Privacy evidenzia a Parlamento e Governo che non vi sono indicazioni precise nel Codice Privacy e che è opportuno disciplinare la situazione.
Ad esempio: basta per l’installazione di telecamere il consenso dei proprietari o ci vuole anche quello degli inquilini in affitto? Con quale maggioranza si decide? E ancora

Visto che l’art. 615 bis del codice penale sanziona chiunque si procuri indebitamente immagini relative alla vita privata che si svolge nel domicilio (domicilio che secondo alcune decisioni giurisprudenziali comprende anche le aree comuni) ciò potrebbe comportare la necessaria acquisizione del consenso di un numero assai ampio di soggetti, non sempre di agevole identificazione.

Next Page »
, , Colorado.edu, , , , , , , Columbia.edu, , , , , , , , , , Computer.org, , , , , , , , , , , , , , , , , Copyright.gov, , , , Cornell.edu, , , , , , , , , , , , CreativeCommons.org, , , , , , , Debian.org, , , , , , , , , , , , , , DHHS.gov, DHS.gov/dhspublic/, , , , DOI.gov, , , , , , , , , , , , , , , , , , Duke.edu, , , , ,