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Privacy e recupero crediti

Privacy e recupero crediti
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha redatto un decalogo in riferimento alla Privacy per quelle società che si occupano prevalentemente dell’attività del recupero crediti.

Il Garante ha redatto il decalogo in riferimento a seguito degli accertamenti compiuti sui ricorsi presentati da numerosi cittadini e associazioni a tutela dei consumatori,che avevano segnalato un uso illecito dei loro dati personali.

Si tratta di un provvedimento a carattere generale che ha quali precisi destinatari finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, che testualmente così recita: “chiunque svolga attività di recupero crediti non deve mettere in atto comportamenti che, sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia nel tentativo di presa di contatto, possano ledere la riservatezza e la dignità personale”.

In particolare vengono censurate tutte quelle attività che possono rivelarsi “invasive o lesive della dignità personale”: qualora si renda necessario il sollecito per la riscossione dei pagamento dovuti, non è conforme ai principi legali, divulgare a persone estranee al rapporto creditizio, quali possono essere i familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa,qualsiasi tipo di informazione che riguardi i mancati pagamenti.

Rientra in tale casistica il ricorso alle cd. telefonate preregistrate, che prevedono il probabile rischio di rendere note le vicende debitorie in questione a soggetti terzi ,come pure l’attività di affissione degli avvisi di mora sulla porta di casa.

Qualora si renda necessario effettuare delle comunicazioni postali o l’invio di plichi, deve essere assolutamente reso non visibile a persone estranee il suo contenuto, quali la dicitura sull’involucro esterno di recupero crediti o formule equivalenti come lo stesso Garante testualmente precisa :”E’ necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte”.

Per quanto concerne le limitazioni quantitative all’utilizzo di dati personali viene prescritto agli incaricati di non utilizzarne altri oltre a quelli assolutamente necessari all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici), che devono essere prontamente cancellati con la cessazione della loro attività coincidente con la riscossione delle somme dovute.
 

 

TV: Garante Privacy, reality in carcere rispetti detenuti

TV: GARANTE PRIVACY, REALITY IN CARCERE RISPETTI DETENUTI
Roma- (Adnkronos) – ”Una cosa e’ l’informazione sulla realta’ carceraria, tutt’altra cosa la spettacolarizzazione di situazioni di disagio”. E’ questo il concetto base della risposta del Garante della Privacy, al Ministero della Giustizia che lo aveva interpellato sul progetto di una trasmissione televisiva stile ‘reality’ da realizzare, nel carcere di Viterbo, a cura di Maurizio Costanzo per Italia 1. Sedici ore di registrazione in cella al giorno, dalle quali estrarre una puntata quotidiana di mezz’ora.

La relazione di Mauro Paissan, fatta propria dal Collegio del Garante, afferma come assoluta la tutela della dignita’ del detenuto nel rendere noti drammi e momenti del tutto privati della vita carceraria. ”Il consenso degli interessati -spiega Paissan- e’ importante, ma non e’ di per se’ sufficiente: rappresenta soltanto uno dei presupposti da tenere presente, per il quale ci si dovra’ peraltro assicurare che si tratti di una manifestazione di volonta’ realmente libera e basata su un’adeguata informazione preventiva, volta a spiegare bene anche gli effetti di una prolungata esposizione al pubblico. Occorre quindi che il Ministero valuti l’iniziativa nel suo insieme, senza limitarsi alla pur necessaria disponibilita’ dei singoli detenuti e degli altri soggetti coinvolti”.

 

Privacy: adottati dal Garante Provvedimenti contro trattamento illecito dati ‘SIC’

Privacy: Adottati Dal Garante Provvedimenti Contro Il Trattamento Illecito Dei Dati Provenienti Dai “Sic”  
  
(StudioCelentano.it) – ROMA. Completato il ciclo di ispezioni, avviate nell’ottobre 2005 per verificare l’osservanza delle regole contenute nel “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita’ e puntualita’ nei pagamenti”, il Garante ha adottato provvedimenti con i quali ha prescritto ad alcune societa’ che gestiscono i “sistemi di informazione creditizia” (Sic) misure per garantire il rispetto del codice di deontologia.
Dagli accertamenti effettuati sono emerse violazioni in particolare rispetto: alla comunicazione di dati contenuti nel sistema di informazioni creditizie a favore di soggetti non autorizzati, in particolare a vantaggio delle societa’ telefoniche in occasione dell’attivazione di contratti di abbonamento a servizi di telefonia (cosiddetto “post-pagato”); all’incompletezza dell’informativa resa agli interessati; all’inadeguatezza delle misure adottate nel fornire un idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati personali presentate dagli interessati; all’utilizzo (in un caso) delle liste elettorali per finalita’ di c.d. “allarme antifrode”; il trattamento (in un caso) di dati ulteriori rispetto a quelli necessari al fine di verificare la puntualita’ dei pagamenti.
Per quanto riguarda la comunicazione di dati personali (anche in forma di punteggi di sintesi) a vantaggio delle societa’ di telefonia, l’Autorita’ ha svolto ulteriori accertamenti anche presso queste ultime, dai quali e’ emerso che, in sede di conclusione del contratto, vengono effettuate verifiche sulla solvibilita’ ed affidabilita’ dei clienti, anche avvalendosi delle informazioni trattate da alcuni sistemi di informazioni creditizie.
Sono stati adottati, di conseguenza, sei distinti provvedimenti nei quali si e’ affermata l’illiceita’ trattamento dei dati provenienti dai Sic, raccolti per la diversa finalita’ di tutela del credito (e di contenimento del relativo rischio) e si e’ vietato ai gestori telefonici e ai “Sic” l’ulteriore trattamento di tali informazioni.
 

Privacy: si’ del Garante a numero unico europeo di emergenza

PRIVACY: SI’ DEL GARANTE A NUMERO UNICO EUROPEO DI EMERGENZA

(AGI) – Roma – Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministro delle comunicazioni che individua il “Numero unico europeo di emergenza” quale servizio abilitato in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. Ne da’ notizia l’ultima newslettere dell’Authority, dove si sottolinea che il “numero unico e’ finalizzato alla raccolta centralizzata delle chiamate effettuate verso numeri di emergenza (es. 112, 113, 118, etc.) e dei dati relativi all’ubicazione del chiamante ed all’identificazione della linea chiamante per agevolare l’individuazione dei soggetti che si rivolgono a servizi d’emergenza e consentirne come previsto per legge anche la localizzazione”.
   Il Codice in materia di protezione dei dati personali, all’art. 127, prevede infatti per i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza la possibilita’ di rendere inefficace la soppressione dell’identificazione della linea chiamante e, se necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione dell’apparecchio chiamante, anche in caso di rifiuto o mancato consenso dell’utente.
   Al centro servizi del numero unico europeo vengono peraltro indirizzate anche chiamate dirette al 117 (Guardia di Finanza) ed al 1530 (assistenza in mare) che sono indicati espressamente dalla legge non come servizi d’emergenza, ma come servizi di pubblica utilita’. Per questo il Garante, nell’approvare lo schema di decreto, ha precisato che i due ulteriori numeri di emergenza potranno essere inseriti nel decreto, ed essere quindi inclusi nel numero unico europeo, solo dopo essere stati specificamente individuati dalla normativa vigente come numeri d’emergenza. (AGI)

Garante Privacy: stop alle email commerciali senza consenso

Garante Privacy: stop alle email commerciali senza consenso 

da un articolo di di Mauro W. Giannini

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Il Garante per la privacy ha ribadito il divieto di inviare mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio commerciale senza prima aver ottenuto il consenso del destinatario, anche quando si tratta solo del primo invio.

La specifica decisione riguardava il ricorso di un persona che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata da parte di una societa’ di prodotti informatici che opera in Internet ed, avendo chiesto al mittente la cancellazione del suo indirizzo dall’archivio della societa’, nonche’ l’adozione di misure atte ad evitare in futuro altri invii, non aveva ricevuto adeguato riscontro.

L’Autorita’ garante per la privacy ha dato ragione al ricorrente, imponendo alla societa’ di cancellare dal data base i dati personali e spiegando che occorre ottenere sempre il consenso preventivo del destinatario prima di effettuare qualunque uso dell’indirizzo di posta elettronica a fini di pubblicita’ e marketing.

La societa’ si era giustificata spiegando che quel primo invio era volto solo a richiedere il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali, ma nella sua decisione l’Autorita’ ha ribadito che un indirizzo di posta elettronica per il solo fatto di essere sia reperibile in rete non autorizza comunque un suo uso indiscriminato.

Gia’ in passato il Garante aveva spiegato che gli indirizzi di posta alettronica presenti in internet possono essere utilizzati solo con lo scopo per il quale sono stati pubblicati in internet. L’indirizzo e-mail non e’ un dato sensibile come quelli sanitari o politici, ma e’ sempre un dato personale.

Occorre ricordare altresi’ che, per l’articolo 7 del decreto 2003 sulla privacy (cosiddetto decreto pricvacy) l’interessato ha diritto non solo a conoscere quali dati siano stati archiviati dal mittente e chiederne la totale o parziale cancellazione in qualsiasi momento, ma anche di chiedere come i dati siano stati ottenuti.

“Occorre dire un fermo no – ha dichiarato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento, nel commentare la decisione – alla prassi di mandare una mail pubblicitaria senza consenso e poi scusarsi affermando che comunque quella era l’unica comunicazione inviata. Così come bisogna smetterla con la prassi di reperire un indirizzo di posta elettronica su Internet e poi utilizzarlo per mail pubblicitarie non richieste. Il Garante non può tollerare tali comportamenti intrusivi”.

 

La privacy dei nostri rifiuti

privacy rifiutiLa privacy dei nostri rifiuti

dal sito www.cittadinolex.kataweb.it

Viola la privacy l’obbligo previsto da alcuni comuni di far utilizzare ai cittadini sacchetti dei rifiuti trasparenti o con etichette adesive nominative per la raccolta “porta a porta”. Lecito, invece, contrassegnare il sacchetto con un codice a barre, un microchip o con etichette intelligenti.

E’ quanto ha stabilito il Garante della Privacy in un provvedimento a carattere generale, in risposta a vari quesiti di enti locali e a numerosi reclami e segnalazioni di cittadini che lamentavano una possibile violazione della riservatezza, derivante soprattutto dalle modalità di raccolta dei rifiuti e dai controlli amministrativi, riguardo ai dati personali rilevabili attraverso i sacchetti stessi o dall’ispezione del loro contenuto.

Il Garante ha rilevato che la raccolta differenziata, prevista da specifiche norme, risponde ad un importante interesse pubblico. Ma non ha ritenuto proporzionato l’obbligo imposto da alcuni enti locali ad utilizzare sacchetti trasparenti per la raccolta “porta a porta”, perché chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o nell’area antistante l’abitazione può visionare agevolmente il contenuto.

Sproporzionata anche la misura che obbliga ad applicare al sacchetto targhette adesive in cui sia riportato a vista nominativo ed indirizzo della persona cui si riferiscono i rifiuti, in particolare se lasciati in strada. Invasiva è stata ritenuta anche la pratica di ispezioni generalizzate dei sacchetti. Gli organi addetti ai controlli possono procedere ad ispezioni selettive solo nei casi in cui abbiamo ragione di ritenere che i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo. Sì, invece, a codici a barre, microchip o Rfid che consentono di delimitare l’identificabilità della persona solo nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata. In questo modo gli operatori che verificano l’omogeneità del contenuto del sacchetto (carta, vetro, plastica) non vengono a conoscenza dell’identità della persona, che rimane riservata fino alla decodifica dei codice a barre o del microchip da parte dei soggetti che applicano la sanzione.

 

Garante privacy su costituzione banche dati genetiche e normativa

Garante privacy su costituzione banche dati genetiche e normativa

privacy e geneticada un articolo di Anna Tarquini del sito www.unita.it

In Italia una normativa non c´è e dunque la costituzione di una banca dati del Dna potrebbe porre gravi problemi di illecito penale. «Però noi siamo uno strano Paese – spiega il Garante della Privacy Francesco Pizzetti – . Abbiamo il decreto Pisanu sull´antiterrorismo convertito in legge la scorsa estate, che prevede esplicitamente il prelievo coatto della saliva per identificare la persona attraverso il Dna». Allora è tutto regolare? «A noi non risulta che sia stata adottata alcuna misura di attuazione, né ci hanno chiesto un parere. Quindi ci interroghiamo se questi prelievi vengono fatti, se siano in corso, come vengano trattati, se vengono conservati e da chi. Questo è un interrogativo che io pongo a me stesso». Diciamolo subito, in Italia quello che stanno facendo i carabinieri del Ris, cioè la raccolta e soprattutto la conservazione di campioni biologici, se confermata, non è legale. Ma esiste un problema di regolamentazione: bisogna decidere subito, perché l´Europa preme. Solo che queste regole devono essere concordate e scritte dal Garante che sulla questione pone dei paletti non valicabili.

Professor Pizzetti quali?
«Intanto il primo problema per noi Autorità garanti riguarda cosa significa campione del Dna. Se campione del Dna significa in senso tecnico il campione biologico del Dna il problema si aggrava molto. Da un campione io posso oggi e in futuro avere una grandissima quantità di informazioni sulla salute e sulle previsioni di vita della persona, ma anche del gruppo biologico. Quindi rispetto al prelievo di campioni di Dna o, peggio ancora, banche dati di campioni di Dna le preoccupazioni sono altissime. Altra questione è il Dna inteso come sequenza numerica, formata solo a fini di identificazione del soggetto. In questo caso io non sono in presenza del campione vero e proprio, che in linea di massima è utilizzata a fini di identificazione. Siamo sempre in presenza di dati biometrici ai quali le autorità garanti guardano sempre con estrema preoccupazione, ma non è un campione di Dna in senso proprio e dal esso non si possono trarre informazioni diverse dall´identificazione del soggetto».

Come si stabilisce questo confine?
«Una cosa è se la normativa prevede che il Dna sia prelevato unicamente e soltanto al fine di trarne la sequenza alfanumerica ai fini identificativi con la distruzione del campione, altra cosa è se il prelievo del campione sia trattenuto in quanto campione e trattato oggi a un fine, ma domani a un´altra finalità. È proprio una discriminante molto forte. Altra questione poi è se sia lecito costituire banche dati. Naturalmente noi siamo sempre molto preoccupati quando si costituiscono banche dati, perché implicano tutta una serie di problemi di controllo e garanzia che i dati contenuti siano conosciuti solo da chi ne ha diritto. Spiego la differenza. Tendenzialmente siamo più favorevoli a prevedere sia pure in casi eccezionali l´uso del dato biometrico registrato e codificato su un badge in possesso della persona. Ma in questo caso il dato è a disposizione della persona stessa. Siamo invece molto più preoccupati per la costituzione di una banca dati dove io metto il dito, ma il lettore non attinge alla banca dati».

C´è un progetto realizzato dal Comitato per la biosicurezza: cosa ne pensa?
«Ecco, il progetto presentato dalla Presidenza del Consiglio sulla creazione o meno di una banca dati non è chiaro. Non si capisce chi deve detenere questa banca dati, con quali misure di sicurezza e non c´è l´indicazione specifica delle finalità. Si tratta solo di identificazione o anche altro? Poi questo progetto si applica solo a una parte della popolazione, cioè individuata tra le persone che sono state condannate o solo imputate per un reato che prevede una pena superiore a tre anni. Ci sembra sotto questo profilo difficile giustificare proporzionalità, finalità e adeguatezza e ragionevolezza della misura. Lei capisce che attraverso un campione io posso accedere a informazioni che possono essere devastanti nella vita di un individuo».

Quali sono gli orientamenti europei?
«Non sarebbe corretto negare che c´è una forte pressione al livello europeo, nell´ambito dei processi di integrazione fra strutture di polizia, controllo alle frontiere e strutture di sicurezza come Sisdue (Schengen information sistem di seconda generazione), il Vis (informazioni relative alle richieste di visto alle frontiere) e altre iniziative, Europol stessa, a progettare la costituzione di banche dati anche relative al Dna. È necessario avere la massima attenzione. C´é già uno strumento che si chiama Trattato di Prum – al quale non ha aderito l´Italia – che prevede la costituizione di banche dati anche di informazioni genetiche, finalizzate però all´accertamento dell´identità. Cioè non si chiede la conservazione dei campioni. In Italia per fortuna siamo tutelati perché è sempre necessario l´intervento del giudice. Altri paesi non hanno lo stesso livello di garanzia e questo non è irrilevante nel momento in cui dobbiamo entrare a far parte di sistemi di scambio di dati e rilevazioni di Dna».

Quale autorità dovrebbe essere addetta ai controlli?
«Prendiamo il caso islandese. Lì è in corso una strana vicenda dove su una richiesta di una multinazionale per la ricerca medica è stato disposto il prelievo su 200mila cittadini. Essendoci formidabili problemi di privacy si è deciso di anonimizzare il campione e l´Autorità del Garante è la sola a conservare l´identità del soggetto. In Italia è stata avanzata l´ipotesi di assegnare al Garante poteri di controllo e verifica, ma anche addirittura di gestione di questi dati. Ma questo rischia di mettere insieme chi deve controllare – il Garante – con chi deve gestire. È come se controllassi me medesimo».Steppin: The Movie dvdrip Cold Mountain movie download

INPS: rispetto della privacy, intervento del Garante Privacy

INPS: rispetto della privacy, intervento del Garante Privacy
 
L’Inps può raccogliere soltanto le informazioni personali riguardanti la situazione economica dell’interessato e non quelle del nucleo familiare di appartenenza al fine del riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap permanente grave e a ultrasessacinquenni non autosufficienti.

A chiarirlo è il Garante per la protezione dei dati personali rispondendo a una segnalazione pervenuta con cui si faceva presente che l’Inps, per il riconoscimento di particolari prestazioni sociali, richiedeva dati personali relativi alla situazione economica non solo degli interessati, ma anche di componenti il loro nucleo familiare.

Una segnalazione analoga a questa era già giunta al Garante da parte dell’Unione per la tutela degli insufficienti mentali alla quale l’Autorità aveva risposto allo stesso modo.
 

Uso dei dati biometrici, il decalogo del Garante

Uso dei dati biometrici, il decalogo del Garante

dal sito www.helpconsumatori.it

Nel corso del Forum della Pubblica Amministrazione si è tenuto il convegno su “Le nuove tecnologie per la gestione dell’identità: l’utilizzo dei dati biometrici”. Giuseppe Fortunato, componente del Garante per la protezione dei dati personali, ha sottolineato l’inderogabile esigenza di rispettare il corpo umano nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nella rilevazione dei dati biometrici. A tal fine ha presentato, sulla base degli emanati provvedimenti del Garante, nelle più diverse fattispecie esaminate, un “decalogo” sull’uso del corpo.

Questi i dieci punti:

Affidabilità del sistema di rilevazione dei dati corporei, indicando il livello della sua accuratezza.

La rigorosità dei controlli (preventivi e indubitabili negli esiti) deve tener conto anche di valutazioni di comitati tecnici indipendenti.

Informativa chiara, lasciando comunque la libertà di aderire o meno al sistema, salvo stringenti ragioni, indicando nella stessa informativa espressamente le tecniche alternative all’utilizzo dei dati corporei.

Liceità verificabile indubitabilmente sotto i profili di necessità, proporzionalità, finalità, correttezza, adeguatezza e qualità dei dati, previa acclarata dimostrazione dell’inefficacia di pratiche alternative che abbiano meno rischi di profilabili abusi. In particolare, qualora l’uso dei dati corporei sia permesso, deve essere comunque il più possibile circoscritto (ad esempio impronta di un dito invece di più dita).

Deroga motivata con uso controllato in speciali casistiche e non uso generalizzato o incontrollato o indifferenziato. Tale deroga motivata va periodicamente riesaminata, valutando la persistente sussistenza dei fattori che l’hanno determinata, anche alla luce del progresso scientifico.

La memorizzazione deve essere delimitata su circostritti supporti sempre disponibili per l’interessato.

La conservazione deve essere per un tempo limitato, e sono vietate le copie di sicurezza.

Le misure di sicurezza devono essere applicate con sistemi inequivoci e senza rischio, con un «vigilatore dei dati» indipendente, come nel caso della videosorveglianza in banca.

Piena ed immediata conoscibilità dei dati biometrici da parte dell’interessato e limitazioni stringenti per datore di lavoro, suoi dipendenti e collaboratori.

Rispetto rigoroso degli obblighi di verifica preliminare del Garante.

Disattivazione automatica, immediata e certa di funzioni di smart card o altre analoghe nel caso di smarrimento o furto.

Rai: del noce presenta esposto a garante della privacy/rpt

Rai: del noce presenta esposto a garante della privacy/rpt      

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – Il direttore di Raiuno, Fabrizio Del Noce, ha dato mandato al suo legale, Grazia Volo, di fare un esposto immediato al ***Garante della Privacy*** perche’ “la campagna diffamatoria, che avviene in spregio alla legge e alla verita’ dei fatti, venga fatta cessare”. Fabrizio Del Noce deplora che, “nonostante le querele da lui annunciate ieri nei confronti dei direttori de ‘La Repubblica’ Ezio Mauro e del ‘Corriere della Sera’ Paolo Mieli, la campagna di diffamazione sistematica da parte del Corriere della Sera continua anche oggi”.

 

 

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