Legge privacy 675 analisi dei rischi ©CONSULENTIPRIVACY.IT 1998-2006

 

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Controllo della navigazione del dipendente

Controllo della navigazione del dipendente
Il Garante privacy ha ribadito che è illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori. Nel caso specifico un’azienda ha controllato per nove mesi la navigazione on line di un dipendente attraverso un software in grado di memorizzare “in chiaro”, tra l’altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.

Il controllo sistematico della navigazione viola infatti lo Statuto dei lavoratori, che vieta l’impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti. Peraltro la società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da “esigenze organizzative e produttive” (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).

Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante.

Informazioni nella bolletta telefonica

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Informazioni nella bolletta telefonica A Yank at Oxford divx

Il Garante della Privacy ha stabilito con un provvedimento che gli abbonati ai servizi telefonici potranno ricevere, dal luglio di questo anno, le bollette con tutte le cifre in chiaro dei numeri da loro chiamati. 

Il provvedimento soddisfa le numerose richieste di abbonati che desideravano poter controllare l’esattezza degli addebiti e le chiamate effettuate, e non conoscere tali dati solo in caso di una contestazione di addebiti da parte delle compagnie telefoniche ritenuti impropri.

Gli utenti che lo desiderano potranno mantenere in bolletta l’oscuramento delle ultime tre cifre.the other side mp3 download Clambake film Naked divx

Spam via fax

Contro la pubblicità via fax senza il consenso del destinatario interviene il Garante della Privacy che ha vietato a due società l’”ulteriore trattamento” dei dati personali usati a fini di marketing.
Per poter inviare fax pubblicitari le aziende devono difatti aver ottenuto il consenso preventivo e specifico del destinatario. Non è sufficiente che il numero sia stato estratto dai cosiddetti elenchi “categorici”, come pagine gialle, registri pubblici o banche dati on line, per poter contattare un soggetto.
Illecita anche la prassi di inviare un primo fax con il quale si chiede il consenso all’invio dei successivi tramite un fax comunque promozionale. 

Sms, telefonate e fax di propaganda elettorale

 

Con le elezioni che si avvicinano il Garante Privacy si preoccupa della correttezza della campagna elettorale e interviene per dettare alcune regole contro l’invadenza dei partiti politici.
I dati contenuti nelle liste elettorali dei singoli comuni possono essere consultati, senza il consenso degli interessati, da parte dei candidati e dei loro sostenitori, degli organismi politici, dei partiti e dei comitati promotori. E’ possibile usare anche gli altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo e attivo (ad esempio gli elenchi degli elettori di nazionalità italiana ma che sono residenti all’estero) e altri elenchi accessibili a qualunque cittadino, come per esempio gli albi professionali. Altri dati non possono essere utilizzati se non dopo il consenso da parte dell’interessato, nello specifico i partiti non sono autorizzati a inviare sms, messaggi di posta elettronica, fax e telefonate preregistrate.
Per quanto riguarda i dati non utilizzabili il Garante afferma: “Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura, liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali”.

Relazione legge privacy: emergenza per chi?

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Mentre la Camera prevede di sottrarre le imprese fino a quindici dipendenti dalla normativa sulla protezione dei dati (per le attività connesse all’ordinaria gestione amministrativa e contabile) ed il Garante è occupato a manifestare la sua contrarietà rispetto alla  decisione, viene presentata la relazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per tutti Garante Privacy.
Paradossi italiani. Il pericolo è certo che le imprese sotto 15 dipendenti (quasi tutte in Italia…) finiscano per pensare (errando) che la legge privacy non si applica a loro (e c’è da capirli…). Un accenno alla comica situazione delle chiamate indesiderate per la quale vi rimandiamo all’articolo pubblicato ieri.

Parliamo comunque della relazione. La relazione del Garante sull’anno 2006 ha riguardato moltissimi temi scottanti:

1) la fragilità della sicurezza delle grandi banche

2) l’utilizzo eccessivo ed indebito di videocamere e videotelefonini ed i nuovi rischi che corre la riservatezza dei cittadini.
Qual è la differenza tra uso personale e uso pubblico delle immagini nel mondo delle videocamere e dei videotelefonini che mandano in tempo reale in rete foto e filmati si chiede il Garante.

3) libertà di informazione che si scontra talvolta con la raccolta di informazioni in modo illecito o a scopo illecito;
In proposito il garante ha sottolineato la problematicità di certi suoi interventi quando si tratta di apparire un censore, troppo garantista o troppo fragile per prendere posizione, ribadendo che la protezione dati non è e non sarà mai “antagonista” al bisogno di sicurezza.
La continua innovazione tecnologica ed il problema dell’applicazione delle regole alle nuove realtà, come i blog, le comunità on line, ma anche l’opportunità di salvaguardare meglio la salute con le banche dati, le informazioni che si incrociano, le cartelle mediche elettroniche, la telemedicina…
Come aiutare i nostri cittadini a utilizzare queste innovazioni senza lasciarli indifesi di fronte a strumenti di cui non conoscono l’invasività e spesso l’assenza di limiti?

4) La questione del diritto all’oblio, di fronte ai motori di ricerca che conservano e mettono a disposizione per un tempo tendenzialmente indeterminato dati e informazioni sulle persone.
Queste sono solo alcune delle argomentazioni trattate nella relazione e per le quali il Garante cerca di tener alta l’attenzione.

Per l’aspetto consuntivo dell’attività svolta nel corso del 2006, numerosi i provvedimenti citati.
Di seguito ne citiamo alcuni.
Provvedimenti che fissano le regole alle quali devono attenersi i call center per esercitare correttamente l’attività di promozione pubblicitaria ed evitare le chiamate non desiderate e dei servizi non richiesti… vedremo cosa accadrà il 10 settembre….
Provvedimenti in materia di uso delle tessere elettroniche nei servizi pubblici di trasporto e l’impiego di sistemi di videosorveglianza.
Grande attenzione è stata dedicata alla tutela dei dati sensibili, in particolare quelli relativi alla salute e alle abitudini sessuali (divieto ad alcune agenzie immobiliari di schedare i clienti secondo l’origine razziale, le convinzioni religiose e le preferenze sessuali; il provvedimento che ha proibito ad una Regione di diffondere, sul proprio sito, i dati sanitari di disabili ad esempio).
Altri interventi hanno riguardato il rapporto tra tutela dei dati personali ed esercizio della libertà di informazione.
Vanno ricordati, innanzitutto, quelli con i quali il Garante ha impedito la diffusione televisiva di dati sanitari raccolti con artifici per verificare l’eventuale utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di uomini politici contattati in Piazza Montecitorio e di semplici ragazzi ripresi nei bagni di una discoteca.
Molta attenzione è stata dedicata al rapporto tra informazione e tutela dei dati personali con una cura particolare verso i soggetti più deboli, i minori e i cittadini incolpevoli. Alcuni provvedimenti si sono misurati direttamente con la ineliminabile tensione che sussiste tra libertà di stampa e tutela della riservatezza.In questo quadro, si colloca innanzitutto il recente provvedimento con il quale il Garante ha disposto il blocco della divulgazione di fotografie scattate violando il domicilio privato, indipendentemente dalla rilevanza pubblica della persona ritratta, riaffermando l’inviolabilità di domicilio in tutti i casi.
Sempre in tema di privacy e giornalismo, il Garante ha adottato nel giugno 2006 e nel marzo 2007, due provvedimenti generali che hanno fatto molto discutere.
Altri aspetti riguardano le modalità di utilizzo dei dati raccolti per fini di giustizia e la loro diffusione da parte dei mezzi di informazione: in particolare le intercettazioni.Tra iIl diritto-dovere del giudice a svolgere le indagini e a raccogliere le prove con i mezzi previsti dalla legge, il diritto della difesa, che richiede la conoscenza completa degli elementi e delle prove di accusa ed il diritto del giornalista a pubblicare l’informazione quando essa sia di interesse pubblico la faccenda è complicata. Senza considerare poi il diritto delle persone al rispetto e alla tutela dei loro dati, specie quando essi riguardino informazioni sensibili ovvero attengano a terzi incolpevoli, incidentalmente citati nelle prove raccolte e il diritto dei minori e dei familiari a non vedere inutilmente lesa la loro sensibilità e la loro personalità.
Una protezione dati più semplice e più efficace per i lavoratori e le imprese è stata infine disciplinata attraverso le linee-guida adottate per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti privati e dei dipendenti pubblici e la gestione della posta elettronica e internet nei luoghi di lavoro e le recenti linee guida per le piccole imprese. al bano romina power fotografia di un momento

Relazione annuale Privacy, domani in Senato

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Relazione annuale Privacy, domani in Senato

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Il Garante per la protezione dei dati personali presenterà domani 12 luglio 2007 al Senato domani alle 11 (presso Palazzo Giustiniani) la Relazione annuale per l’anno 2006.

Nella Relazione si fa il punto della situazione, si da conto dell’operato dell’Autorità Garante per la Privacy e si accenna alle future linee di azione.qwel and maker - the harvest mp3 download The Wedding Date ipod download Classic Albums: Fleetwood Mac - Rumours

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Borsa Italiana può trattare i dati giudiziari dei soci, l’ha autorizzata il Garante

Borsa Italiana può trattare i dati giudiziari dei soci, l’ha autorizzata il Garante

Borsa Italiana ha l’obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità di alcuni soci (quelli con più del 5% del capitale), in applicazione dell’articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998. Il Garante l’ha autorizzata dunque a trattare i dati di tipo giudiziario di tali soci per verificare in tal modo il requisito di onorabilità.

Alla società non è applicabile l’autorizzazione generale n. 7/2005 che regola il trattamento dei dati giudiziari da parte di privati e enti pubblici economici e individua le categorie di soggetti cui la medesima si applica (tra cui le società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio e dei fondi pensione ecc.).

Call center e privacy dei cittadini

Call center e privacy dei cittadini

da un comunicato stampa del Garante Privacy del 28 dicembre 2006

Sono numerosi i cittadini che si rivolgono al Garante per lamentare l’offerta di servizi e prodotti prevalentemente da parte di società telefoniche (linee veloci Internet, segreterie telefoniche, tariffe particolari, instradamento automatico della linea verso altro operatore), o che protestano per i continui disturbi arrecati alla loro vita privata da call center che li contattano, spesso negli orari meno opportuni, per proporre offerte commerciali.

Dopo una serie di interventi e l’indicazione delle regole per i nuovi elenchi telefonici, per arginare il fenomeno il Garante ha da ultimo adottato, nel marzo di quest’anno, un provvedimento a carattere generale con il quale ha prescritto ai gestori telefonici di attuare, entro maggio, specifiche misure per contrastare prassi illegittime come appunto l’attivazione di contratti, schede o servizi telefonici non richiesti dagli utenti e per evitare le telefonate di disturbo.

In particolare, veniva stabilito che i gestori telefonici e call center devono contattare persone solo se queste hanno manifestato un preventivo consenso a ricevere chiamate e comunicazioni promozionali (consenso indicato da appositi simboli sugli elenchi telefonici); devono sempre spiegare agli interessati da dove sono stati estratti i dati personali che li riguardano; devono rispettare la volontà degli utenti di non essere più disturbati con offerte promozionali. Gli utenti possono comunque esigere di far cancellare i loro dati dal data base del call center nel quale siano stati indebitamente inseriti.
 
Sulla base delle segnalazioni pervenute, ma anche del monitoraggio effettuato dalla stessa Autorità in questi mesi, non risulta tuttavia che il fenomeno si sia significativamente ridotto.

Il Garante Privacy ha deciso pertanto di intraprendere un’articolata serie di nuovi interventi. Innanzitutto proseguirà sulla strada delle sanzioni amministrative nei casi di violazione, dopo le 20 sanzioni applicate di recente. Avvierà poi, in collaborazione con la Guardia di Finanza, accertamenti ispettivi. E, nei casi in cui emergesse che società telefoniche e call center raccolgono dati in violazione delle norme o contattano utenti in modo illecito (specie quando sia stata registrata la loro volontà di non esser più disturbati), l’Autorità adotterà anche provvedimenti di divieto del trattamento dei dati.

 

Riferimento al Documento Programmatico sulla Sicurezza, dove?

Riferimento al Documento Programmatico sulla Sicurezza, dove?

tratto da un articolo di Andrea Lisi www.scint.it

La domanda è “vi è l’obbligo di citare il DPS (circa la sua redazione o aggiornamento) nella “nota integrativa al bilancio di esercizio” (ex 2427 c.c.) o l’obbligo di citazione del DPS è previsto solo nella “relazione sulla gestione” (ex art. 2428 c.c.), documento necessario per le sole società di capitali che devono redigere il bilancio in forma ordinaria ed escludendo così dalla previsione del punto 26 dell’allegato B i bilanci che vengono redatti in forma abbreviata (e non contenenti, quindi, la relazione sulla gestione). L’allegato B al Codice della Privacy infatti, al punto 26, semplicemente afferma che “il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza”, senza però specificare cosa debba intendersi per “relazione accompagnatoria” (tenuto in considerazione che il codice civile italiano, pur con la intervenuta riforma di diritto societario, considera espressamente solo le figure della “nota integrativa” al bilancio d’esercizio - art. 2427 c.c. - o della “relazione sulla gestione” – 2428 c.c.). E, inoltre, ci chiediamo ancora: l’obbligatoria annotazione del DPS nella “relazione accompagnatoria” costituisce una misura minima nuova oppure no?

Dubbi e possibili soluzioni: il Garante per la Protezione dei dati personali, nel suo parere del 22 Marzo 2004 reso su sollecitazione di Confindustria (ed acquisibile sul sito del Garante alla pagina http://www.garanteprivacy.it/), in proposito si è limitato a dire che l’obbligo di riferire nella relazione di accompagnamento a ciascun bilancio di esercizio circal’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS, inteso come misura minima, serve ad informare gli organi di vertice del titolare del trattamento, per responsabilizzarlo in materia di sicurezza. Inoltre, chi ha già predisposto in passato il DPS dovrà eventualmente aggiornarlo e riferire secondo quanto richiesto dall’art. 26 dell’Allegato B. I soggetti pubblici e privati tenuti, invece, per la prima volta a redigere il DPS non devono indicare nella relazione alcunché se il DPS 2003 o il DPS 2004 non sono stati adottati. In ogni caso, secondo il Garante anche questa menzione rappresenta una misura “minima” nuova, indicata tra quelle di “tutela e garanzia” (regole 25 e 26 dell’allegato B).

Questo parere del Garante pone dei seri dubbi interpretativi sia perché non chiarisce cosa si intenda per “relazione accompagnatoria”.

Rileggendo l’articolo 26 dell’Allegato B, ciò che, quindi, risulta difficile comprendere è in quale parte del bilancio deve essere obbligatoriamente riportata l’indicazione del DPS (nella “relazione sulla gestione” o nella “nota integrativa”?).

Il Garante nel suo parere crea confusione nella confusione dicendo, invece, che la menzione deve essere sempre fatta da tutti quei soggetti (pubblici e privati) già tenuti in passato a predisporre o aggiornare il DPS, i quali “dovranno riferire secondo la regola 26 già a partire dalla relazione sul bilancio di esercizio per il 2003, con riferimento al DPS già eventualmente aggiornato per il 2004, oppure menzionando l’adozione o aggiornamento avvenuto nel 2003 e indicando sinteticamente che si aggiornerà il DPS” entro, (secondo l’ultima proroga), il 31 dicembre 2005!

Non si comprende perché il Garante abbia voluto operare questa differenziazione rispetto al regime transitorio; invece, sarebbe stato certamente più corretto e lineare uniformare la proroga a tutti gli adempimenti da considerarsi “misure minime nuove”. E, inoltre, in base al ragionamento del Garante ci chiediamo: tutte quelle società che non hanno menzionato il DPS o il suo aggiornamento nelle precedenti “relazioni accompagnatorie” ai loro bilanci di esercizio avrebbero pertanto violato l’art. 169 del Codice e rischierebbero, forse, pesanti sanzioni penali?? Dopo tutte queste domande e premesse, cerchiamo adesso quanto meno di chiarire cosa si debba intendere, amio modesto avviso, per “Relazione accompagnatoria”:- considerata la differente natura della nota integrativa (sempre presente in qualsiasi bilancio sia in forma ordinaria sia in forma abbreviata) e della relazione di gestione (che è prevista obbligatoriamente solo per il bilancio in forma ordinaria, secondo il comma 5 dell’art 2435 bis c.c.); - considerato che il legislatore, quando afferma nell’allegato B (al punto 26) che “il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, SE DOVUTA”, sembrerebbe riferirsi ad un documento accompagnatorio del bilancio dovuto solo in alcune circostanze; l’obbligo di cui al punto 26 sembrerebbe ascrivibile solo in capo a quelle società che saranno tenute ex lege alla redazione del bilancio d’esercizio in forma ordinaria; e quindi l’indicazione relativa all’adozione del DPS (o al suo intervenuto aggiornamento) andrebbe inserita obbligatoriamente nella sola relazione di gestione prevista dall’art. 2428 c.c. (chiamata “atecnicamente” dal legislatore “relazione accompagnatoria”).Ovviamente si tratta solo di una possibile interpretazione che al momento non è suffragata da riferimenti giurisprudenziali o da pareri e provvedimenti del Garante idonei a fare luce in questo caos normativo).

Comunque, al di là dei dubbi interpretativi si spera che il “Nuovo Garante Privacy” possa nuovamente ein maniera autorevole richiamare tutti (professionisti, imprese, pubbliche amministrazioni) ad una maggiore attenzione verso le norme del Codice sulla protezione dei dati personali già operative e verso quelle norme che entreranno in vigore a breve e soprattutto che si impegni a non permettere ulteriori proroghe che servirebbero solo a ridicolizzare ancora una volta questa normativa e a farla dissolvere in un sentimento diffuso di inoperatività/inutilità. Infatti, sebbene tali proroghe siano state emanate al fine di consentire a tutti l’adeguamento alla nuova normativa, tenendo conto anche delle notevoli difficoltà organizzative che certamente si possono incontrare nell’implementazione strategica delle recenti regole, non bisogna dimenticare che un livello di sicurezza minimo/adeguato per i dati personali che quotidianamente vengono trattati deve essere comunque e sempre garantito. Sarebbe, quindi, auspicabile che in un prossimo futuro, grazie ad una corretta campagna di informazione, chiunque tratti dati personali si impegni a seguire le norme e le specifiche procedure dettate dal Codice per un profondo rispetto verso il proprio cliente/utente e a prescindere da eventuali ulteriori proroghe stabilite da uno schizofrenico legislatore…ma questa, si sa, è una chimera inseguita da qualche paranoico Don Chisciotte il quale ancora spera che un briciolo di privacy possa comunque esistere nell’evoluzione della Società dell’Informazione!

Privacy e recupero crediti

Privacy e recupero crediti
http://unioneconsulenti.it
Il Garante per la protezione dei dati personali ha redatto un decalogo in riferimento alla Privacy per quelle società che si occupano prevalentemente dell’attività del recupero crediti.

Il Garante ha redatto il decalogo in riferimento a seguito degli accertamenti compiuti sui ricorsi presentati da numerosi cittadini e associazioni a tutela dei consumatori,che avevano segnalato un uso illecito dei loro dati personali.

Si tratta di un provvedimento a carattere generale che ha quali precisi destinatari finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, che testualmente così recita: “chiunque svolga attività di recupero crediti non deve mettere in atto comportamenti che, sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia nel tentativo di presa di contatto, possano ledere la riservatezza e la dignità personale”.

In particolare vengono censurate tutte quelle attività che possono rivelarsi “invasive o lesive della dignità personale”: qualora si renda necessario il sollecito per la riscossione dei pagamento dovuti, non è conforme ai principi legali, divulgare a persone estranee al rapporto creditizio, quali possono essere i familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa,qualsiasi tipo di informazione che riguardi i mancati pagamenti.

Rientra in tale casistica il ricorso alle cd. telefonate preregistrate, che prevedono il probabile rischio di rendere note le vicende debitorie in questione a soggetti terzi ,come pure l’attività di affissione degli avvisi di mora sulla porta di casa.

Qualora si renda necessario effettuare delle comunicazioni postali o l’invio di plichi, deve essere assolutamente reso non visibile a persone estranee il suo contenuto, quali la dicitura sull’involucro esterno di recupero crediti o formule equivalenti come lo stesso Garante testualmente precisa :”E’ necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte”.

Per quanto concerne le limitazioni quantitative all’utilizzo di dati personali viene prescritto agli incaricati di non utilizzarne altri oltre a quelli assolutamente necessari all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici), che devono essere prontamente cancellati con la cessazione della loro attività coincidente con la riscossione delle somme dovute.
 

 

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