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	<title>Articoli sulla Privacy &#187; Privacy Pubblica Amministrazione</title>
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		<title>Siti della Pubblica amministrazione, come devono essere</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garante Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[siti web pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sito web PA]]></category>

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		<description><![CDATA[Siti della Pubblica amministrazione, come devono essere Il Ministro per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione per rispondere alle richieste di chiarimento delle pubbliche amministrazioni, e dei comuni italiani in particolare, ha adottato un provvedimento contenente indicazioni su come deve essere un sito istituzionale di una PA e su come deve trattare i dati personali degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Siti della Pubblica amministrazione, come devono essere</strong></p>
<p>Il Ministro per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione per rispondere alle richieste di chiarimento delle pubbliche amministrazioni, e dei comuni italiani in particolare, ha adottato un provvedimento contenente indicazioni su come deve essere un sito istituzionale di una PA e su come deve trattare i dati personali degli utenti. In particolare il provvedimento si occupa dellaÂ Policy privacy dei siti webÂ e della reperibilitÃ  sul web degli indirizzi di posta elettronica, nonchÃ© dell&#8217;uso dei cookies, dei tempi di conservazione dei dati comunicati alla PA ecc. Per maggiori informazioni consultate il sito del Garante privacy dove trovate pubblicato il provvedimento: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1826713.</p>
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		<title>Privacy a scuola telecamere</title>
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		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 13:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy del cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy nella Scuola]]></category>
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		<description><![CDATA[Privacy a scuola L&#8217;installazione di telecamere presso le scuole Ã¨ possibile ma deve garantire il diritto alla privacy dello studente, prevedendo in tal senso alcuni accorgimenti. Ecco le condizioni sotto le quali la presenza di sistemi di videosorveglianza Ã¨ ammessa: le telecamere devono essere indispensabili al fine di tutelare l&#8217;edificio ed i beni scolastici da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Privacy a scuola</strong></p>
<p>L&#8217;installazione di telecamere presso le scuole Ã¨ possibile ma deve garantire il diritto alla privacy dello studente, prevedendo in tal senso alcuni accorgimenti. Ecco le condizioni sotto le quali la presenza di sistemi di videosorveglianza Ã¨ ammessa: le telecamere devono essere indispensabili al fine di tutelare l&#8217;edificio ed i beni scolastici da atti vandalici (significa che nessuna altra misura Ã¨ sufficiente a raggiungere il fine della tutela dei beni e della sicurezza); le riprese devono riguardare solo le aree interessate e le riprese devono effettuarsi negli orari di chiusura degli istituti; Ã¨ vietato effettuare riprese durante le ore di attivitÃ  extrascolastiche; se le telecamere inquadrano l&#8217;esterno degli edifici scolastici, l&#8217;angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate vicine all&#8217;edificio. Il mancato rispetto di quanto prescritto implica l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa.</p>
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		<title>Privacy a scuola</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 21:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garante Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy del cittadino]]></category>
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		<category><![CDATA[Privacy ed Istituzioni Ministeriali]]></category>
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		<category><![CDATA[foto di classe e privacy]]></category>
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		<category><![CDATA[telecamere e privacy]]></category>
		<category><![CDATA[voto esami e privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[Privacy a scuola Essendoci arrivate decine di richieste di parere relative al mondo della scuola, vi segnaliamo l&#8217;opuscolo pubblicato dal Garante Privacy e relativo ai temi piÃ¹ importanti riguardanti la privacy e il trattamento dei dati personali degli studenti, quali: privacy negli esami e negli scrutini, privacy nei temi degli studenti, privacy e voti scolastici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Privacy a scuola </strong></p>
<p>Essendoci arrivate decine di richieste di parere relative al mondo della scuola, vi segnaliamo l&#8217;opuscolo pubblicato dal Garante Privacy e relativo ai temi piÃ¹ importanti riguardanti la privacy e il trattamento dei dati personali degli studenti, quali: privacy negli esami e negli scrutini, privacy nei temi degli studenti, privacy e voti scolastici, recite gite scolastichee foto di classe e privacy, Videofonini, filmati, mms a scuola, telecamere a scuola e privacy, rilevatori di presenze di tipo biometrico e altro ancora.<br />
<strong>http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1721480</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Albo Pretorio on line &#8211; proroga</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy ed Istituzioni Ministeriali]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy in Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[albo pretorio online]]></category>

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		<description><![CDATA[Albo Pretorio on line &#8211; proroga Il decreto Milleproroghe definitivo, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010, proroga al primo gennaio 2011 lâ€™effetto di pubblicitÃ  legale dellâ€™albo pretorio online. Il novellato art. 32 obbliga dal gennaio 2011 le Amministrazioni a dotarsi di un albo pretorio da pubblicare sul sito internet, concedendo un po&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Albo Pretorio on line &#8211; proroga </strong></p>
<p>Il decreto Milleproroghe definitivo, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010, proroga al primo gennaio 2011 lâ€™effetto di pubblicitÃ  legale dellâ€™albo pretorio online. Il novellato art. 32 obbliga dal gennaio 2011 le Amministrazioni a dotarsi di un albo pretorio da pubblicare sul sito internet, concedendo un po&#8217; piÃ¹ di tempo per dotarsi di soluzioni adeguate per ottemperare alla legge. Fino al 31/12/2010 l&#8217;effetto di pubblicitÃ  legale rimane garantito dalla pubblicazione degli atti in forma cartacea (albo pretorio cartaceo).</p>
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		<title>Amministratori di sistema, c&#8217;Ã¨ tempo fino al 30/06 per adeguarsi</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 22:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sistema]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi amministratori di sistema]]></category>

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		<description><![CDATA[Amministratori di sistema, c&#8217;Ã¨ tempo fino al 30/06 per adeguarsi Come si apprende dal comunicato stampa del Garante Privacy del 23 febbraio 2009 sono stati prorogati al 30/06/09 i termini per gli adempimenti relativi allâ€™Amministratore/i di sistema. Si tratta ricordiamo di adottare misure tecniche e organizzative che riguardano lâ€™operato dellâ€™amministratore come la redazione di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amministratori di sistema, c&#8217;Ã¨ tempo fino al 30/06 per adeguarsi</strong></p>
<p>Come si apprende dal comunicato stampa del Garante Privacy del 23 febbraio 2009 sono stati prorogati al 30/06/09 i termini per gli adempimenti relativi allâ€™Amministratore/i di sistema. Si tratta ricordiamo di adottare misure tecniche e organizzative che riguardano lâ€™operato dellâ€™amministratore come la redazione di un elenco con gli estremi identificativi degli amministratori di sistema  e descrizione delle funzioni loro attribuite, la.registrazione degli accessi degli amministratori di sistema, la verifica almeno una volta allâ€™anno dellâ€™attivitÃ  svolta e dellâ€™amministratore  (regole fissate nel provvedimento del 27 novembre 2008, leggi il nostro articolo Amministratori di sistema: ad aziende e PA 4 mesi di tempo per mettersi in regola).</p>
<div style="height:5px;overflow:hidden">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
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		<title>Ispezioni Garante Privacy 2009</title>
		<link>http://consulentiprivacy.org/articoli/ispezioni-garante-privacy-2009.html</link>
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		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 11:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[controlli privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ispezioni Garante]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[Ispezioni Garante Privacy 2009 Approvato il piano delle ispezioni del Garante per la Privacy per i primi 6 mesi del 2009: banche, fisco e sistema sanitario nel mirino. I controlli si concentreranno sia nel settore pubblico che privato sull&#8217;adozione delle misure di sicurezza, sull&#8217;informativa da fornire ai cittadini e sul consenso da richiedere nei casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ispezioni Garante Privacy 2009</strong></p>
<p>Approvato il piano delle ispezioni del Garante per la Privacy per i primi 6 mesi del 2009: banche, fisco e sistema sanitario nel mirino. I controlli si concentreranno sia nel settore pubblico che privato sull&#8217;adozione delle misure di sicurezza, sull&#8217;informativa da fornire ai cittadini e sul consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge. Oltre 200 gli accertamenti ispettivi previsti che saranno realizzati anche attraverso il Nucleo Privacy della Guardia di Finanza.<br />
Oltre ai controlli programmati si darÃ  corso anche alle ispezioni sollecitate da reclami e segnalazioni presentate al Garante.<br />
Nel 2008 sono state applicate sanzioni per 1 milione 400mlia euro contro soggetti pubblici e privati quali: gestori telefonici, cliniche private, agenzie assicurative, soggetti pubblici che svolgono attivitÃ  di riscossione, commercialisti, finanziarie, aziende che effettuano attivitÃ  di vendita on line, scuole che raccolgono dati anche via Internet, centri medici di chirurgia estetica.<br />
La maggior parte delle sanzioni amministrative sono state comminate per mancata informativa e per mancata adozione delle misure di sicurezza. I provvedimenti penali comminati hanno riguardato nello specifico: trattamento illecito di dati personali, false dichiarazioni al Garante, inadempimento di provvedimenti del Garante e mancata adozione di misure minime di sicurezza.</p>
<div style="height:5px;overflow:hidden">
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
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		<title></title>
		<link>http://consulentiprivacy.org/articoli/cosa-e-acosa-serve-e-perche-e-importante-il-piano-di-disaster-recovery-parte-i.html</link>
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		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 23:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy Pubblica Amministrazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa è, a cosa serve e perché è importante il piano di Disaster Recovery &#8211; parte I Il seguente articolo ha l’obiettivo di fornire alcune linee guida che un’organizzazione deve seguire per poter redigere un piano di Disater recovery e quindi poter gestire efficacemente, dalla attuazione del piano, una situazione di incidente/attacco/disastro. Non saranno trattati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cosa è, a cosa serve e perché è importante il piano di Disaster Recovery &#8211; parte I</strong></p>
<p><p> <font face="Times New Roman" size="3"><font size="3"><font face="Times New Roman">Il seguente articolo ha l’obiettivo di fornire alcune linee guida che un’organizzazione deve seguire per poter redigere un piano di Disater recovery e quindi poter gestire efficacemente, dalla attuazione del piano, una situazione di incidente/attacco/disastro. Non saranno trattati argomenti tecnici ma indicate procedure e metodologie per il piano di ripristino delle condizioni operative normali.</p>
<p>
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Il disastro per una azienda può avere facce e sfumature diverse, può colpire settori disparate (edifici, risorse umane, sistemi informatici, documentazione cartacea) e può causare una quantità di danni ingente, compromettendo a volte pesantemente l’ordinaria operatività dell’azienda.<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Ritenersi in uno stato di sicurezza significa operare avendo ottenuto una ragionevole riduzione delle probabilità di accadimento (vulnerabilità) di una determinata minaccia la cui presenza espone i beni da proteggere a un certo rischio, appare quindi superfluo sottolineare come non esista un sistema informativo totalmente impenetrabile, ma misure di protezione che, in relazione al valore degli asset (beni) da proteggere, possono ritenersi sufficientemente affidabili.</font></font></font><font face="Times New Roman" size="3"><font size="3"><font face="Times New Roman">Per tutte le aziende pubbliche o private, attivare un piano di Disaster Ricovery e Business Continuity, è ritenuto quindi di vitale importanza. La continuità operativa ovvero “l’insieme di attività volte a ripristinare lo stato del sistema informatico o parte di esso, compresi gli aspetti fisici e organizzativi e le persone necessarie per il suo funzionamento, con l’obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti a un evento disastroso” deve infatti essere percepita come parte integrante della strategia aziendale.<br />
</font></font></font><font face="Times New Roman" size="3"><font size="3"><font face="Times New Roman">Perché serve un piano?</font></font></p>
<p><font face="Times New Roman"><font size="3">1.</font>      <font size="3">perché altrimenti durante l’emergenza potremmo essere incapaci di reperire risorse<br />
</font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">2.</font>      <font size="3">perché “durante” non siamo lucidi quanto “prima”<br />
</font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">3.</font>      <font size="3">perché le persone sbagliano sotto stress<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Le conseguenze del verificarsi di un evento a carattere disastroso possono essere classificate secondo il seguente schema: </p>
<p></font></font><font size="3">§</font>         <font size="3"><font face="Times New Roman">danni diretti: danni materiali direttamente provocati dall’evento disastroso. Per esempio, un incendio può provocare la distruzione completa o parziale delle risorse elaborative utilizzate presso un centro di elaborazione dati;<br />
</font></font><font size="3">§</font>         <font size="3"><font face="Times New Roman">danni indiretti: la mancata disponibilità di risorse limita la capacità operativa dell’organizzazione e genera ulteriori danni la cui entità è proporzionale al periodo di indisponibilità. Per esempio, le mancate vendite costituiscono un danno indiretto;<br />
</font></font><font size="3">§<font face="Times New Roman">danni conseguenti (o consequenziali): tutti i danni che sopravvivono al ripristino delle risorse rese indisponibili dal disastro. Per esempio, la perdita di quote di mercato generata dalla incapacità di soddisfare appieno le esigenze dei clienti.</font></font></p>
</p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman">Lo sviluppo di un piano di Disaster Recovery segue generalmente un percorso articolato nelle seguenti fasi:</p>
<p>
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">1.   analisi dei beni o asset da proteggere<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">2.   analisi dei rischi<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">3.   pianificazione e formalizzazione del PDR<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">4.   collaudo<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">5.   mantenimento</font></font></p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman">Individuazione dei beni da proteggere</font></font></p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman">Le risorse da proteggere possono variare a seconda del tipo di organizzazione, possiamo comunque distinguerle in due categorie: risorse tangibili e intangibili.</font></font></p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman">Sono risorse tangibili:</p>
<div style="opacity: 0; position: absolute; left:-3215px;">
<div style="opacity: 0; position: absolute; left:-2740px;"><a href="http://www.newgirl.ro/?movie=watch-black-swan">black swan1 online</a></div>
</p>
</div>
<p>
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">computer<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">dati riservati<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">backup e archivi<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">manuali, guide, libri<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">tabulati </p>
<p></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">applicazioni software</p>
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<p>
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">dispositivi hardware<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">dispositivi di comunicazione</font></font></p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman">Sono risorse intangibili:<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">sicurezza e salute del personale<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">privacy degli utenti<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">password personali<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">immagine pubblica e reputazione dell’azienda<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">soddisfazione dei clienti</font></font></p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman">Oltre all’individuazione delle risorse è utile stabilire, ad esempio per le applicazioni, quali sono prioritarie per l’attuazione dei processi aziendali e il loro tempo massimo di indisponibilità e inoperabilità sopportabile dall’azienda per non perdere credibilità e posizione sul mercato. Si possono ad esempio prendere come riferimento i tempi di altre aziende dello stesso settore e poi calibrarli in relazione alle esigenze della propria azienda. Questo valore potrà essere utilizzato nell’analisi dei rischi per determinare i tempi massimi di ripristino delle applicazioni e degli accessi ai dati. </p>
<p></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Il Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive infatti al punto 23 dell’Allegato B l’obbligo di adottare misure idonee a garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi e compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.</font></font></p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman">L’elemento fondamentale del ripristino in caso di disastro è quello della salvaguardia e disponibilità dei dati; infatti non è possibile ripristinare alcun servizio i cui dati non siano disponibili, cioè non siano stati copiati al pianificato livello di aggiornamento (back-up) e trasportati con il mezzo più conveniente in una sede diversa e opportunamente protetta (sito alternativo).<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Questo riguarda tutte le categorie di dati: quelli applicativi, ma anche le versioni correnti di tutto il software sia applicativo che di sistema. In particolare riguarda i dati vitali, quei dati cioè la cui disponibilità e il cui corretto livello di aggiornamento, sono indispensabili all’erogazione dei servizi informatici fondamentali per la continuità operativa dell’azienda.<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Per quanto riguarda il back-up è bene stabilire chi è il responsabile delle copie di sicurezza, in che modo vanno prodotte, chi le custodisce e dove. Si ricorda che le copie di sicurezza devono essere testate per verificarne l’efficienza ed evitare l’impossibilità di rimediare a un eventuale danneggiamento dei dati originali.<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Non ci soffermeremo in questa sede a individuare i possibili supporti di back-up dei dati utilizzabili.</font></font></p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman">Analisi dei rischi</font></font></p>
</p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman">La fase di analisi dei rischi è finalizzata all’identificazione dei rischi potenziali, alla valutazione della probabilità e all’individuazione delle strategie di gestione che si ritiene opportuno utilizzare nei confronti di ciascun rischio. La scelta della strategia è condizionata dalla probabilità e dal livello di gravità dell’evento, dal rapporto tra investimento richiesto dall’implementazione e danno economico provocato dall’evento.</font></font></p>
<p>
<p>  <font size="3"><font face="Times New Roman">È noto che la valutazione del rischio comporta gravi lacune nell’abito della valutazione dei rischi operativi catastrofici in quanto è impossibile identificare tutte le minacce (alluvioni, inondazioni, terremoto, perturbazioni elettromagnetiche, valanghe) anche se andrebbero considerate per prime le minacce derivanti dalla collocazione territoriale dell’azienda, inoltre le stime delle probabilità rappresentano solo tentativi e si basano su informazioni storiche a volte inesatte. Tuttavia focalizzandosi sulle funzioni più urgenti, la valutazione del rischio può essere ridotta a un ambiente più gestibile.</font></font></p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman">Oltre alle minacce naturali si devono individuare minacce dovute a comportamenti umani (atti terroristici, furti, atti vandalici, spionaggio, distrazione, imperizia, errori accidentali o con colpa), minacce logiche (introduzione di codici maligni come virus, worm, malware, spamming, accessi non consentiti da parte di persone esterne o interne all’organizzazione, intercettazioni, alterazione o cancellazione del contenuto delle comunicazioni, frodi informatiche) e minacce tecnologiche<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">(indisponibilità della rete o di altri servizi quali telefono, elettricità, acqua, corti circuiti, bug del software).</font></font><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p>
<div style="opacity: 0; position: absolute; left:-3693px;">
</div>
<p> <font size="3"><font face="Times New Roman">Individuate le minacce, bisogna stimare le conseguenze che il disastro provocherebbe considerando il tempo massimo necessario per far ripartire il sistema e individuando i sistemi e dati che devono essere ripristinati con precedenza sugli altri.</font></font></p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman">Relativamente ai dati si può ipotizzare la seguente scala di valori decrescente per ordine di importanza:<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">“dati sensibili del personale, dei fornitori, dei clienti e di terzi con i quali l’azienda ha istaurato rapporti d’affari;<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">dati critici dell’azienda (fatturato, bilancio, rendiconti, piani di marketing e strategie di mercato, dati “proprietari” e “scientifici” quali know-how, brevetti, licenze software);<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">dati giudiziari e dunque relativi al contenzioso tra azienda e terzi  personale, fornitori, creditori, clienti, P.A., aziende concorrenti);<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">dati comuni del personale, dei collaboratori, dei fornitori o dei clienti, (partita I.V.A., data di nascita, residenza, numeri telefonici non presenti in pubblici elenchi o numeri di cellulare, indirizzi e-mail );<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">dati comuni del personale, dei clienti o di terzi che si possono attingere a fonti pubbliche (numeri telefonici inseriti in pubblici elenchi ).”</font></font><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman">Relativamente alle applicazioni è sicuramente prioritario ripristinare per primi i file di istallazione del sw, le misure di protezione logica (firewall, intrusione detection, antivirus), le credenziali di autenticazione per l’accesso ai sistemi e i file di configurazioni della rete preventivamente backuppati.<br />
</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Seguirà a breve un altro articolo sull’argomento. La redazione.<br />
</font></font><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p>
</p>
<p> </p>
<p /></font></p>
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		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 23:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy Pubblica Amministrazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Come deve essere un sito di una Pubblica Amministrazione. Percorsi accidentati tra usabilità, accessibilità, privacy e riuso. Il riferimento normativo per le Pubbliche Amministrazioni (PA) per la realizzazione e la gestione del loro sito web istituzionale è il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD -  Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82, integrato dal Dlgs. 4 aprile 2006, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Come deve essere un sito di una Pubblica Amministrazione. Percorsi accidentati tra usabilità, accessibilità, privacy e riuso.</strong></p>
<p>Il riferimento normativo per le Pubbliche Amministrazioni (PA) per la realizzazione e la gestione del loro sito web istituzionale è il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD -  Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82, integrato dal Dlgs. 4 aprile 2006, n. 159).<br />
I temi trattati dal Codice sono molti (tra cui l’obbligatorietà del sito web per ogni ente), indicazioni su  contenuti dei siti, accessibilità, usabilità, reperibilità, gestione dei dati, gestioni degli accessi, ed il Codice precisa che il sito di un PA deve avere come caratteristiche la “completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”. Oltre al CAD sono da considerarsi ovviamente la normativa sul diritto d’autore e quella sulla privacy.</p>
<p>Andiamo con ordine</p>
<p>1) Contenuti del sito web<br />
L’articolo 57 del Codice indica rigorosamente il contenuto che un sito di una PA dovrebbe avere. Tanto per avere un’idea si parla di trasparenza dell’organizzazione interna, intendendosi con questo che le responsabilità attribuite devono essere esplicitate sul sito web, con ogni informazione relativa ai procedimenti di ciascun ufficio. Tali procedimenti si auspica che siano gestibili dal cittadino on line e si prevede comunque che, anche ove non lo siano, sia possibile almeno ricavare on line tutti gli elementi necessari a completare il procedimento (istruzioni, materiale di riferimento, modulistica da stampare o compilare on lien ecc.).</p>
</p>
<p>2) Modulistica on line </p>
<p>Buone notizie in materia di modulistica per i cittadini e le imprese: se entro fine 2007 le PA non riusciranno a garantire modulistica esauriente e ben esplicitata sul sito, gli interessati avranno diritto di completare il procedimento senza presentare alcuna documentazione.</p>
<p>3) Scelta dei servizi da erogare on line a favore di imprese e cittadini<br />
Nella scelta dei servizi da erogare via web il CAD stabilisce il ricorso a criteri di valutazione quali: efficacia, economicità ed utilità (oltre a doversi rispettare i princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio).</p>
<p>4) Modalità di accesso ed identificazione<br />
Il principio di non discriminazione impone che il sito della PA sia accessibile per tutte le categorie di utenti, con particolare attenzione alle categorie disagiate. Oltre agli opportuni accorgimenti tecnici per rendere fruibile il sito a tutti, si dovranno affiancare al web anche altri strumenti come il telefono. </p>
<p>Per quanto riguarda l’identificazione per accedere ad alcune sezioni del sito per ora sono sufficienti user id e password, gradita la firma digitale e auspicato l’uso della CIE Carta d’Identità Elettronica. <br />
Privacy</p>
<p>5) Privacy<br />
Per quanto riguarda la privacy, il relativo Codice (D lgs. 196/2003) necessaria la presenza (visibile) dell’informativa, un avviso al navigante che descrive le modalità di trattamento dei dati da parte della PA (in particolare chi è il titolare, come avviene il trattamento, per quali fini è obbligatorio, a chi sono comunicati i dati, quali sono i diritti del cittadino ecc.). Se si impiegano cookies, il loro utilizzo deve essere dichiarato e spiegato. </p>
<p>In tema di responsabilità sarebbe opportuno pubblicare on line la lista aggiornata dei responsabili privacy, nonché un modulo standard per l’inoltro di istanze alla PA in materia di privacy.</p>
<p>6) Copyright </p>
<p>Valgono le norme generali sul diritto d’autore. Un argomento specifico è il “riuso” regolato dall’art. 50 del CAD secondo il quale i dati delle Pa devono essere resi disponibili e accessibili per la fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati. </p>
<p><p> Direttive ministeriali utili<br />
Da citare la “Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti”, che fornisce indicazioni per migliorare la qualità e promuovere l’utilizzo dei servizi on line, attraverso la rilevazione delle esigenze degli utenti e promuove l’impiego di strumenti di misurazione della soddisfazione del “cliente cittadino”.</p>
<p> </p>
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		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 13:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy Pubblica Amministrazione]]></category>

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		<description><![CDATA[no strings attached film hd download Trasparenza e riservatezza, attenzione ad entrambi i fattori da parte delle Pubbliche Amministrazioni. movie the legend of the guardians: the owls of ga&#8217;hoole Questo sia per le deliberazioni affisse all&#8217;albo pretorio che nei documenti accessibili al pubblico o su internet. Il provvedimento si intitola &#8220;Linee guida in materia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="opacity: 0; position: absolute; left:-2121px;">
</p>
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</div>
<p> <strong>Trasparenza e riservatezza, attenzione ad entrambi i fattori da parte delle Pubbliche Amministrazioni.</strong></p>
<div style="opacity: 0; position: absolute; left:-2420px;">
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</p>
</div>
<p><p> Questo sia per le deliberazioni affisse all&#8217;albo pretorio che nei documenti accessibili al pubblico o su internet.<br />
Il provvedimento si intitola &#8220;Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali&#8221;.</p>
<p>Talvolta la pubblicazione di atti implica l’emergere di informazioni sensibili su condizioni di salute, handicap o situazioni di disagio di cittadini (vedi documenti sull&#8217;assegnazione di alloggi popolari, assistenza e contributi,  ammissione di minori agli asili nido ecc.).</p>
<p><p> Prima di  pubblicare gli atti (anche su internet) la PA deve valutare se i dati in pubblicazione sono dati pertinenti e non  eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza che l&#8217;ente intende raggiungere. I dati sensibili e giudiziari possono essere  diffusi solo se realmente indispensabili e se l&#8217;ente abbia adottato il regolamento previsto dal Codice sull&#8217;uso di questi dati. É sempre vietato diffondere informazioni sulla salute.bNel caso di internet, una volta terminato il periodi di pubblicazione i dati devono essere spostati in una parte del sito dove non siano più rintracciabili dai motori di ricerca esterni.</p>
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</p>
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<p> Anche per i beneficiari di crediti, sussidi o sovvenzioni, limiti nella conoscibilità dei dati: possono essere pubblicati i nominativi dei beneficiari e la data di nascita senza diffondere però indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie o informazioni sulla loro vita privata. </p>
<p>Le graduatorie dei vincitori dei pubblici concorsi possono essere pubblicate integralmente anche on line, ma per accedere agli elaborati, ai verbali o ai titoli posseduti devono prevedersi accessi limitati (user id e password, numero di protocollo ad esempio).</p>
<p> </p>
</p>
<div style="opacity: 0; position: absolute; left:-3704px;">
</p>
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</p>
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<p>
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		<title>PRIVACY/PIZZETTI:P.A. CONSIDERI PROTEZIONE DATI UTILE A SICUREZZA</title>
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		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 19:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy Pubblica Amministrazione]]></category>

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		<description><![CDATA[PRIVACY/PIZZETTI:P.A. CONSIDERI PROTEZIONE DATI UTILE A SICUREZZA Roma, 10 mag. (Apcom) &#8211; La protezione dei dati personali non è un vincolo ma un fattore di crescita e di garanzia per i cittadini. Ne è convinto Franco Pizzetti, presidente dell&#8217;Autorità garante per la protezione dei dati personali che intervenuto a un convegno al Forum P.A. ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PRIVACY/PIZZETTI:P.A. CONSIDERI PROTEZIONE DATI UTILE A SICUREZZA</strong>    </p>
<p>Roma, 10 mag. (Apcom) &#8211; La protezione dei dati personali non è un vincolo ma un fattore di crescita e di garanzia per i cittadini. Ne è convinto Franco Pizzetti, presidente dell&#8217;Autorità garante per la protezione dei dati personali che intervenuto a un convegno al Forum P.A. ha definito la norma che obbliga la Pubblica amministrazione alla protezione dei dati personali &#8220;un fatto di crescita nel settore dei servizi, di garanzia, di sicurezza per i cittadini&#8221;.</p>
<div style="opacity: 0; position: absolute; left:-2411px;">
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</p>
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</p>
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<p>&#8220;Ritenerla un vincolo &#8211; ha aggiunto Pizzetti &#8211; è sbagliato. Si tratta invece di una grande opportunità perché la protezione dei dati personali aiuta l&#8217;amministrazione stessa ad avere un&#8217;organizzazione più fluida&#8221;.</p>
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</p>
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<p><div style="opacity: 0; position: absolute; left:-3490px;"><a href="http://about.me/wall-e-movie">movie net wall-e</a></div>
<p> La protezione dei dati &#8211; ha concluso il presidente &#8211; obbliga infatti la Pubblica amministrazione ad adottare misure di protezione più alta e a renderla più efficiente&#8221;.</p>
<div style="opacity: 0; position: absolute; left:-3103px;"><a href="http://toystory3.carbonmade.com/about">toy story 3 video</a></div>
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