June 15, 2007
Trasparenza e riservatezza, attenzione ad entrambi i fattori da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Questo sia per le deliberazioni affisse all’albo pretorio che nei documenti accessibili al pubblico o su internet.
Il provvedimento si intitola “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”.
Talvolta la pubblicazione di atti implica l’emergere di informazioni sensibili su condizioni di salute, handicap o situazioni di disagio di cittadini (vedi documenti sull’assegnazione di alloggi popolari, assistenza e contributi, ammissione di minori agli asili nido ecc.).
Prima di pubblicare gli atti (anche su internet) la PA deve valutare se i dati in pubblicazione sono dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza che l’ente intende raggiungere. I dati sensibili e giudiziari possono essere diffusi solo se realmente indispensabili e se l’ente abbia adottato il regolamento previsto dal Codice sull’uso di questi dati. É sempre vietato diffondere informazioni sulla salute.bNel caso di internet, una volta terminato il periodi di pubblicazione i dati devono essere spostati in una parte del sito dove non siano più rintracciabili dai motori di ricerca esterni.
Anche per i beneficiari di crediti, sussidi o sovvenzioni, limiti nella conoscibilità dei dati: possono essere pubblicati i nominativi dei beneficiari e la data di nascita senza diffondere però indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie o informazioni sulla loro vita privata.
Le graduatorie dei vincitori dei pubblici concorsi possono essere pubblicate integralmente anche on line, ma per accedere agli elaborati, ai verbali o ai titoli posseduti devono prevedersi accessi limitati (user id e password, numero di protocollo ad esempio).



Trasparenza e privacy nella Pubblica Amministrazione
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