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Sicurezza in Germania e trojan “di Stato”

Sicurezza in Germania e trojan “di Stato”

In Germania si ipotizza l’uso di trojan di stato, una sorta di virus che si nasconderebbero nelle email di provenienza governativa ed andrebberoa colonizzare i pc dei presunti terroristi. Questa sarebbe la proposta del ministro degli interni tedesco per la sicurezza nazionale secondo quanto si apprende dalla stampa.

Di recente tra l’altro l’Alta Corte Tedesca ha proibito le indagini attraverso software da remoto (dall’esterno, ad esempio da un ufficio governativo, si accede ad informazioni su un computer di un cittadino sospetto).
Per adesso è solo una proposta ma sembra che abbia l’approvazione del cancelliere Merkel. Il presidente della polizia criminale  tedesca assicura che la norma sarebbe usata in pochissimi casi specifici, diciamo una decina l’anno, e che saranno estorte informazioni minime e non invasive della sfera privata del presunto terrorista. Chi si oppone al provvedimento teme il dilagare di uno spionaggio invasivo di stato. Tecnicamente è necessario sottolineare che i terroristi sono ben preparati anche dal punto di vista informatico e in grado di proteggere i loro hard disk dalle infezioni, soprattutto quelle governative.

PRIVACY UE: VERSO L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISPONIBILITA’

PRIVACY UE: VERSO L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISPONIBILITA’

http://www.unioneordiniforensi.it

Per i Garanti Ue la cooperazione giudiziaria deve essere accompagnata da precise garanzie a protezione dei dati personali.

Potenziare gli scambi di dati e la circolazione delle informazioni per le indagini penali e le attivita’ giudiziarie in Europa e’ un obiettivo pienamente legittimo, ma deve accompagnarsi all’armonizzazione delle garanzie di protezione dei dati a livello europeo e all’effettiva applicazione di tali garanzie.
Le Autorita’ di protezione dati riunite a Budapest in occasione dell’annuale Conferenza di primavera (24-25 aprile 2006) hanno ribadito in una Dichiarazione adottata all’unanimita’ che l’applicazione del principio di disponibilita’ stabilito nel Programma de L’Aja del novembre 2004 deve associarsi a standard di privacy particolarmente elevati ed armonizzati nella massima misura possibile a livello dell’Ue.
Secondo il principio di disponibilita’, a partire dal 2008, infatti, tutti i dati in possesso delle autorita’ giudiziarie e di polizia dei singoli Paesi Ue dovranno essere accessibili, in linea di principio, a tutte le omologhe autorita’ degli altri Paesi.
Ai lavori della Conferenza era presente l’intero collegio del Garante italiano. Le sessioni di lavoro hanno visto la partecipazione del Presidente, Francesco Pizzetti, intervenuto sulle problematiche poste dall’utilizzo dei sistemi Rfid, le cosiddette “etichette intelligenti” e del segretario generale, Giovanni Buttarelli, che ha trattato il tema dei dati genetici.
I Garanti europei hanno dunque richiamato parlamenti nazionali e governi ai rispettivi compiti.
I primi sono invitati a vigilare affinche’ i governi nazionali mettano in atto i principi di protezione dei dati che la Commissione ha fissato in una proposta di decisione-quadro (che dovra’ essere adottata dal Consiglio Ue) riguardante proprio la tutela dei dati personali oggetto di trattamento nell’ambito delle attivita’ di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.
I secondi, ossia i governi, sono invitati a rispettare e potenziare le liberta’ civili dei cittadini che vivono nell’Unione europea, tenendo conto dei principi di protezione dati sopra ricordati nell’adottare e attuare disposizioni che incrementino e facilitino la circolazione delle informazioni fra le autorita’ giudiziarie e di polizia

Garanti Privacy europei e attività giudiziaria

privacy giudiziariaGaranti Privacy europei e attività giudiziaria

dal sito www.garanteprivacy.it

Potenziare gli scambi di dati e la circolazione delle informazioni per le indagini penali e le attività giudiziarie in Europa è un obiettivo pienamente legittimo, ma deve accompagnarsi all’armonizzazione delle garanzie di protezione dei dati a livello europeo e all’effettiva applicazione di tali garanzie.

Le Autorità di protezione dati riunite a Budapest in occasione dell’annuale Conferenza di primavera (24-25 aprile 2006) hanno ribadito in una Dichiarazione adottata all’unanimità che l’applicazione del principio di disponibilità stabilito nel Programma de L’Aja del novembre 2004 deve associarsi a standard di privacy particolarmente elevati ed armonizzati nella massima misura possibile a livello dell’Ue.

Secondo il principio di disponibilità, a partire dal 2008, infatti, tutti i dati in possesso delle autorità giudiziarie e di polizia dei singoli Paesi Ue dovranno essere accessibili, in linea di principio, a tutte le omologhe autorità degli altri Paesi.

Ai lavori della Conferenza era presente l’intero collegio del Garante italiano. Le sessioni di lavoro hanno visto la partecipazione del Presidente, Francesco Pizzetti, intervenuto sulle problematiche poste dall’utilizzo dei sistemi Rfid, le cosiddette “etichette intelligenti” e del segretario generale, Giovanni Buttarelli, che ha trattato il tema dei dati genetici.

I Garanti europei hanno dunque richiamato parlamenti nazionali e governi ai rispettivi compiti. I primi sono invitati a vigilare affinché i governi nazionali mettano in atto i principi di protezione dei dati che la Commissione ha fissato in una proposta di decisione-quadro (che dovrà essere adottata dal Consiglio Ue) riguardante proprio la tutela dei dati personali oggetto di trattamento nell’ambito delle attività di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Tali principi dovranno essere integrati dalle osservazioni che i Garanti stessi hanno sviluppato in un Parere del gennaio 2006, nel quale si ribadisce in particolare l’esigenza di rispettare il principio di necessità (nessun dato personale deve essere utilizzato quando tale utilizzazione non sia indispensabile) e di proporzionalità (fra il fine perseguito e l’effettiva necessità di utilizzare dati personali, spesso sensibili). I secondi, ossia i governi, sono invitati a rispettare e potenziare le libertà civili dei cittadini che vivono nell’Unione europea, tenendo conto dei principi di protezione dati sopra ricordati nell’adottare e attuare disposizioni che incrementino e facilitino la circolazione delle informazioni fra le autorità giudiziarie e di polizia.

In questo contesto si inserisce anche il mandato che la Conferenza di Budapest ha attribuito, su proposta dell’Italia  e del Portogallo, al “Gruppo di lavoro sulle tematiche di polizia” allo scopo di  definire una strategia relativa alle condizioni di applicazione del principio di disponibilità, distinguendo tali condizioni in rapporto alla gravità dei reati e chiarendo i meccanismi di accesso alle informazioni. Il Gruppo di lavoro dovrà individuare le garanzie ulteriori necessarie riguardo alla definizione dei periodi di conservazione dei dati e le specifiche salvaguardie per i dati biometrici e genetici.

 

Conservazione dati mail e telefonate in europa

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dal sito www.unita.it

No alla conservazione dei dati sulle telefonate e le mail: viola la privacy dei cittadini e non serve a prevenire il terrorismo. Con queste motivazioni il Parlamento europeo ha bocciato la proposta di quattro Stati membri di imporre agli operatori delle telecomunicazioni la conservazione dei dati relativi alle telefonate, alle mail e agli sms, con lo scopo di prevenire, indagare e perseguire reati, compresi quelli di natura terroristica.

Strasburgo non ha accettato di essere escluso dalla procedura decisionale e ha evidenziato che la conservazione di queste informazioni oltre a violare la privacy dei cittadini non è proporzionata allo scopo.

La proposta era stata presentata da Francia, Regno Unito, Irlanda e Svezia durante la riunione del Consiglio Giustizia e Affari interni e mirava alla collaborazione in materia di giustizia penale tra gli Stati al fine di conservare i dati sulle comunicazioni da un minimo di 12 ad un massimo di 36 mesi con possibilità di deroga e, previa richiesta di assistenza giuridica, di consultare anche dati archiviati presso altri Stati. Ma già nei giorni scorsi erano state sollevate voci di critica e l´allarme privacy era stato lanciato dallo stesso garante Ue per la protezione dei dati che aveva messo in guardia l´esecutivo di Bruxelles sulla proposta adottata dalla Commissione il 21 settembre, in alternativa a quella del Consiglio.

«Si tratta di un argomento estremamente sensibile – ha detto Peter Hustinx, il Controllore europeo per la protezione dei dati (CEPD) - Una misura legislativa che indebolisse la protezione dei dati sarebbe non solo inaccettabile ma illegale».

Il garante aveva fissato dunque dei paletti: cinque punti fermi che riguardano non tanto la direttiva attuale quanto il negoziato a tre che si apre in base alla procedura di codecisione, tra Commissione, Parlamento e Consiglio, che – secondo il Cepd – è la sola accettabile in questa materia.

Fissata anche la durata massima per la conservazione, che non può essere superiore ai 6 o 12 mesi, mentre è stata ribadita la garanzia dell´esclusione dell’accesso ai contenuti. Le persone coinvolte dovranno infine poter esercitare i loro diritti, dei quali dovrà essere garante il commissario per la protezione dei dati.

Dunque respinta la decisione quadro, per il Parlamento rimane comunque sul tavolo la proposta di direttiva che prevede, rispetto alla prima, l’obbligo per i fornitori di servizi di conservare per un periodo di un anno i dati relativi alla telefonia mobile e fissa, mentre per sei mesi quelli relativi alle comunicazioni via Internet e il rimborso per i costi aggiuntivi in cui possono incorrere i fornitori. Una proposta, che non si allontana di molto da quella presentata in Consiglio da Francia, Regno Unito, Irlanda e Svezia - entrambe infatti prevedono la garanzia di esclusione dei contenuti - ma che è stata apprezzata da Strasburgo perché implica la codecione. E secondo il Parlamento infatti è già possibile conseguire gli obiettivi della proposta di direttiva recependo la Convenzione sulla Criminalità informatica (Cybercrime-Convention) del Consiglio d’Europa e migliorando la cooperazione transfrontaliera nell’ambito territoriale in questione.

Improvvisamente dunque le preoccupazioni sulla violazione della privacy sono venute meno e il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a prendere in considerazione la proposta della Commissione, non senza richiedere uno studio che provi «l’inconfutabile necessità» della conservazione dei dati. Una richiesta che conferma dunque l´allarme sul rischio di violazione della privacy che un provvedimento di questo genere può generare.BUtterfield 8 divx

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Un database biometrico europeo, problemi di gestione e privacy

privacy e biometriaUn database biometrico europeo, problemi di gestione e privacy SIS

articolo di Marco Calamari pubblicato sul sito www.punto-informatico.it

Il SIS è un progetto UE volto alla realizzazione di un sistema informativo delle polizie europee. La sigla significa Schengen Information System e si tratta ufficialmente di un database di supporto alla libera circolazione dei cittadini all’interno dell’Unione Europea. La circolazione dei cittadini all’interno della UE è infatti la materia regolamentata dal Trattato di Schengen.

SIS II dovrebbe integrare tra i dati memorizzati anche non meglio precisate caratteristiche biometriche delle persone interessate, che dovrebbero essere sia extracomunitarie che cittadini dell’UE ( qui un pdf).

Lo scopo di SIS è quello di riunire ed armonizzare le basi dati delle polizie dei vari paesi, che dovrebbero contenere i dati di criminali o sospettati tali. Non quelli dei normali e, fino a prova contraria, onesti cittadini. Certamente non quelli di tutti i cittadini (si chiamerebbe schedatura di massa). Assolutamente non informazioni sensibili di cittadini incensurati, quali impronte digitali o altre caratteristiche biometriche, come il DNA o l’impronta dell’iride.

Eppure SIS II non piacerà alle persone preoccupate della propria privacy, e questo articolo di EDRI ne spiega il perché (fonte dei dati, procedure ecc.). Dato lo scopo utile del SIS II, però, è qualcosa che non può essere certo osteggiato di per sé. Si tratta di un’iniziativa da tenere sotto osservazione per impedire che ci si “dimentichi” quali sono i suoi obiettivi principali (libera circolazione, tenere lontani i “cattivi”) magari per trasformarlo nel coltellino svizzero per il tecnocontrollo.

La preoccupazione per i possibili rischi per la privacy è stata per fortuna già espressa dai Garanti Europei per la protezione dei dati, che hanno richiesto per SIS II l’elaborazione di uno standard di protezione dei dati molto più rigido dei precedenti, considerati i maggiori rischi che un database anche biometrico di dati personali comporterebbe per la privacy dei cittadini dell’UE.

Anche i futuri gestori di SIS II hanno richiesto l’elaborazione di uno standard alto: quello per la fornitura, da parte delle varie polizie dell’UE, di dati biometrici di qualità controllata (cioè tecnicamente buona).

Tutto bene? Molte le domande aperte: SIS II dovrà contenere anche dati biometrici di cittadini incensurati dell’Unione Europea? Ma quali dati? E di chi? Ci sono delle regole? Le informazioni necessarie per rispondere a queste domande non sono pubbliche, se pure esistono.
Dall’Italia sarebbe utile porre qualche domanda ai Ministri competenti, Interni e Tecnologie per primi.

Una interrogazione da avanzare potrebbe essere quella che segue:

In Italia sono poche le situazioni in cui vengono raccolti dati biometrici a fini non medici.
Escludiamo l’identificazione di criminali e sospettati tali, eseguita con i metodi resi familiari da tante serie poliziesche; in Italia consistono di solito nel prelievo delle impronte digitali e, in certi casi, nella caratterizzazione del DNA.

Limitiamo il discorso alle impronte digitali. Essendo illegali in Italia (almeno per ora) le schedature di massa, esistono solo tre categorie di cittadini di cui sono state memorizzate le impronte digitali.

1) I cittadini maschi che hanno passato la visita di leva quando era obbligatoria (e sono tanti); la rilevazione era cartacea.
2) chi ha avuto guai grossi con la giustizia
3) chi si è fatto rilasciare la nuova C.I.E. Carta di Identità Elettronica

Concentriamoci sull’ultimo punto. La C.I.E. è in realtà un oggetto concepito con un occhio di riguardo alla privacy. Deve sostituire la Carta di Identità cartacea che in Italia, se non in casi così eccezionali da non riuscire a trovarne uno, non contiene l’impronta digitale. Il fatto che la C.I.E. contenga, oltre alla foto digitalizzata, anche una caratteristica biometrica potrebbe non essere una cattiva cosa.
Le norme tecniche di attuazione, tra l’altro molto ben fatte, contenute nel Decreto Ministeriale 19-7-2000 “Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d’identità e al documento d’identità elettronici” pubblicato nella G.U. 21 luglio 2000, stabiliscono che: “8.5 Impronta digitale
Il titolare della C.I.E. può richiedere, al momento dell’emissione, l’installazione del template della propria impronta digitale.
Il template è una rappresentazione numerica di un elemento biometrico (in questo caso l’impronta del dito) e viene utilizzato ai fini di riconoscimento dell’impronta originale pur non consentendone una sua qualsivoglia ricostruzione. Va inoltre messo in evidenza che tale riconoscimento non presuppone la presenza di nessuna banca dati avvenendo il confronto direttamente tra il template memorizzato sulla C.I.E. e quello generato durante la fase di lettura da parte dello specifico reader utilizzato dalla postazione client che richiede il servizio. Nessuna traccia dell’operazione rimane sul client o sul server. Un simile confronto garantisce, per i servizi che lo richiedano, la presenza fisica del titolare della C.I.E..”

Quindi la C.I.E. prevede che:
- l’impronta venga rilevata solo su richiesta del cittadino
- l’impronta non venga memorizzata da nessuna parte, e solo il suo template venga memorizzato unicamente sulla scheda.

Peccato che tutti i comuni abilitati al rilascio obblighino invece chi vuole la C.I.E. a farsi rilevare l’impronta digitale. Una serie di contatti con i responsabili di un comune toscano che emette C.I.E. hanno giustificato cio’ con il fatto che, trattandosi di una sperimentazione, il Ministero dell’Interno ha obbligato in questa fase a richiedere l’impronta digitale.

In effetti, un impiegato tecnico dello stesso comune ha assicurato che l’impronta digitale di chi ha richiesto la C.I.E. è tranquillamente visualizzabile dal sistema e che esso, al termine del processo di rilascio, trasmette in maniera automatica i dati delle C.I.E. emesse direttamente al Ministero senza possibilità di intervento da parte del personale.
Da quanto sopra, in assenza di ulteriori informazioni, sembrerebbe che le C.I.E. emesse violino in almeno due punti la normativa tecnica corrente.

A questo punto c’è da chiedersi, e qui si potrebbe chiudere l’interrogazione:

Perché i cittadini che vogliono la C.I.E. vengono obbligati al deposito dell’impronta? Non è illegale? Dove vengono memorizzate, se vengono registrate fuori dalla C.I.E., template ed impronta? Posto che l’impronta ed il template vengano trasmessi, dove vengono memorizzati? Andranno forse ad alimentare il database di SIS II od altri database di dati di competenza del Ministero degli Interni? Sarebbe un gesto di considerazione verso i cittadini se queste domande, o meglio preoccupazioni, avessero una risposta.
 

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Garanti Privacy europei su uso della posta elettronica

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dal sito http://privacy.blogosfere.it/

Le autorità della privacy della Unione Europea, hanno pubblicato alcuni chiarimenti sul corretto uso della Posta Elettronica. Eseguire una scansione delle caselle di posta elettronica di clienti del servizio da parte dei provider, e del personale da parte di enti e aziende, é diventata pratica comune a causa del proliferare di virus e messaggi di spam indesiderati. 

La ricerca di codice virale all’interno dei messaggi email é considerata una misura minima di sicurezza necessaria, e quindi applicabile senza l’esplicito consenso del possessore della casella email interessata.

Diverso il caso della ricerca di contenuti illegali, materiale pornografico, attività ispettiva demandata esclusivamente alle forze di polizia in caso di indagini giudiziarie.

Se la scansione é effettuata dal provider, deve esistere un esplicito consenso da parte dell’utente.

I Garanti della UE si sono occupati anche delle statistiche di apertura dei messaggi, una pratica illegale, da eseguire dietro segnalazione all’utente che sottoscrive il servizio di posta.

 

Privacy in Europa: Guida al sistema d'emergenza eCall sulle auto

Privacy in Europa: Guida al sistema d’emergenza eCall sulle auto

http://www.key4biz.it/

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In vista dell’implementazione del sistema eCall, un servizio paneuropeo di chiamata d’emergenza a bordo dei veicoli, il gruppo europeo dei Garanti Privacy ha elaborato una serie di linee guida per tutelare la riservatezza delle molteplici informazioni personali che gli utenti dovranno fornire per la riuscita del progetto. Il sistema eCall - che si iscrive nel quadro dell’iniziativa eSafety – entrerà in vigore dal 1° settembre 2010 e, in caso di incidente, consentirà al dispositivo a bordo dell’automobile di eseguire una chiamata di emergenza trasmettendo i dati direttamente alla centrale del 112 (numero di emergenza europeo) competente.

Il sistema può essere attivato manualmente ma, in caso di incidente grave, la chiamata è inoltrata automaticamente, fornendo informazioni accurate - ora, localizzazione del veicolo e direzione di guida sulla base del sistema GPS, identificativo del veicolo, indicatore della gravità dell’incidente - per accelerare l’intervento dei servizi di soccorso.

Sulla base di accordi specifici tra il proprietario del veicolo e soggetti terzi come le compagnie assicurative, officine o enti previdenziali, è inoltre possibile, inviare un set ulteriore di informazioni (Full Data Set). I principi fondamentali alla base del sistema sono stati fissati da un Memorandum d’Intesa fra la Commissione europea, le case produttrici di automobili e gli Stati membri della Ue. Si calcola che l’implementazione del sistema eCall sulle vetture permetterà di dimezzare i tempi di intervento a seguito degli incidenti stradali, riducendo i decessi da essi causati dal 5 al 10%.

Il progetto ha dunque una valenza sociale molto alta, ma – dicono i Garanti Ue – la sua attuazione, “in considerazione delle molteplici implicazioni relative alla protezione dei dati personali degli utenti e dei proprietari coinvolti…non può comportare una riduzione delle garanzie fissate nella Direttiva europea sulla protezione dei dati e nelle leggi nazionali in materia”.

Così come è configurato, il sistema eCall non presenta divergenze con la direttiva sulla protezione dei dati, innanzitutto perchè presuppone la chiara indicazione della titolarità del trattamento dei dati trasmessi (il servizio pubblico cui faranno capo le chiamate provenienti dai veicoli) e per il fatto che il veicolo non è tracciato dal sistema GPS in maniera continua. Le ultime tre posizioni rilevate per localizzare il veicolo sono infatti inviate al 112 soltanto in caso di incidente, mentre le altre non vengono memorizzate in alcun database.

Giudicato positivamente dai garanti anche il fatto che la configurazione del sistema non sarà obbligatoria ma volontaria: le case produttrici non dovranno dunque integrare per forza eCall sulle nuove automobili, lasciando l’utente libero di utilizzare o meno il sistema.

Il Gruppo ritiene tuttavia che ci siano dei punti da potenziare per migliorare la tutela della privacy.

Indipendentemente dalla configurazione volontaria o meno dell’installazione, il proprietario del veicolo o chi lo sta guidando deve avere la possibilità di attivare o disattivare il sistema in modo semplice e chiaro.

Non si può dunque “prescindere dal requisito del consenso ai fini dell’utilizzazione del sistema”, dicono i garanti.

In caso l’utente decida di usare il Full Data Set - di inviare quindi notizie aggiuntive a soggetti terzi - devono essere previste maggiori garanzie, nel rispetto dei principi di proporzionalità e pertinenza del trattamento.

“In particolare – spiegano i garanti - devono essere comunicate solo le informazioni strettamente necessarie per le sole finalità che gli specifici soggetti terzi perseguono”. Infine bisogna stabilire ulteriori garanzie nel caso in cui, magari per ragioni tecniche, fosse prevista l’installazione obbligatoria del dispositivo eCall sui veicoli europei anche, concludono i garanti, “per evitare forme indebite di sorveglianza degli utenti e trattamenti ulteriori dei dati generati dal sistema”.

Il numero di emergenza 112 è disponibile in tutti gli Stati membri. Tuttavia, il sistema di risposta e di gestione delle chiamate (PSAP) è operativo in soli 15 Stati membri, mentre negli altri 10 sono presenti carenze in ambito linguistico e/o organizzativo. Inoltre, sono soltanto 10 gli Stati membri che hanno completato il processo di ubicazione del chiamante (E112) e che hanno attivato in modo adeguato l’informazione e la promozione del 112. L’Italia non è fra questi e a ottobre la Commissione ha inviato al nostro Paese un parere motivato, a seguito di una prima comunicazione voluta espressamente dal Commissario Viviane Reding, che ha spiegato che il numero unico di emergenza 112 è “un servizio molto importante per i cittadini dell’Unione”, dal momento che “la possibilità di localizzare chi effettua le chiamate d’emergenza permette di salvare delle vite”.

In base ai dati del Parlamento europeo, il servizio eCall, potrebbe salvare fino a 2.500 vite ogni anno e comportare una riduzione della gravità delle ferite anche del 15%. Il sistema, infatti, potrebbe consentire di ridurre i tempi di reazione agli incidenti del 40% circa nelle aree urbane e del 50% circa nelle zone rurali. Il commissario Reding ha dunque invitato gli Stati membri a “non ritardare ulteriormente i cambiamenti necessari affinché queste procedure, come altre azioni in corso, vengano chiuse”.

Nel frattempo, il Senatore Roberto Manzione ha presentato un’interrogazione al Governo, chiedendo di conoscere gli interventi previsti per la realizzazione della prima centrale operativa unica italiana del 112 a Salerno.

Il progetto, che prevedeva l’estensione del progetto alle province di Palermo e Catanzaro e per il quale è stato ottenuto dal CIPE un finanziamento di 9,7 milioni di euro complessivi, già in fase avanzata di attuazione, si è infatti arenato e Manzione chiede al Presidente del Consiglio e ai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e delle comunicazioni di conoscere quale sia il suo destino.Blue Velvet dvd

Privacy in Europa: Diritti fondamentali del cittadino (Digital rights)

Privacy in Europa: Diritti fondamentali del cittadino (Digital rights)

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Tratto da http://interlex.it

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Sul problema della data retention e della sorveglianza di massa che alcuni governi stanno avallando grazie all’emanazione di leggi ad hoc, argomenti dei quali ALCEI si è già occupata molte volte, si segnala un nuovo intervento a livello europeo. L’iniziativa di Digital Rights Ireland, che ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia Europea, è sostenuta da sedici organizzazioni internazionali, fra cui ALCEI.Qui di seguito si pubblica una traduzione del comunicato diramato da Digital Rights Ireland.

Il gruppo irlandese impegnato sul fronte dei diritti civili digitali Digital Rights Ireland (DRI) ha avviato un’azione verso la Corte Suprema contro il governo irlandese, il quale sta sfidando le nuove leggi europee ed irlandesi adoperando sistemi di sorveglianza di massa. Il presidente di DRI ha avuto modo di notare che: “Queste leggi richiedono alle compagnie telefoniche ed ai provider di servizi internet di spiare tutti i loro clienti, tenendo traccia dei loro movimenti, delle loro telefonate, delle loro email e degli accessi verso la rete internet, e di conservare queste informazioni per almeno 3 anni. Si potra’ accedere a queste informazioni senza necessita’ di alcun provvedimento di un magistrato e senza alcuna rispetto di garantismo verso i cittadini. Noi siamo convinti che questo sia un pericolo per i diritti fondamentali. Abbiamo scritto al governo sottolineando le nostre preoccupazioni ma, dal momento che nessun’azione e’ stata intrapresa, siamo stati costretti ad adire la via giudiziaria”.

“Di conseguenza, abbiamo lanciato ora una sfida giuridica al potere del governo irlandese che vuol far passare queste leggi. Secondo noi esso e’ contrario sia alla costituzione irlandese sia alle leggi irlandesi ed europee sulla protezione di dati e la riservatezza”.

“Rivendichiamo, inoltre, l’affermazione che la Commissione europea e il Parlamento hanno il potere di emanare una direttiva sulla conservazione dei dati di traffico. Questo tipo di sorveglianza di massa e’ una violazione dei diritti umani, come indicato nella Convenzione europea su diritti umani e la Carta UE sui diritti fondamentali, che tutti gli stati membri dell’UE hanno firmato”.

“Se avremo successo, l’effetto sara’ quello di minare tutte le leggi sulla conservazione di dei dati di traffico nell’UE, non solo in Irlanda, e di rovesciare la Direttiva sulla data retention. Un precedente giurisprudenziale della Corte Europea di Giustizia che sancisca la contrarieta’ della conservazione dei dati di traffico rispetto ai diritti umani vincolera’ tutti gli Stati membri, le loro Corti e le loro istituzioni”.

Attacco alla vita privata: il presidente di DRI prosegue: “Queste leggi sulla sorveglianza di massa sono un attacco diretto e deliberato avverso il nostro diritto ad avere una vita privata, senza indebite interferenze da parte del governo. Questo diritto e’ appoggiato anche nelle leggi nazionali degli Stati membri ed e’ anche esplicitamente stabilito nell’art. 8 della Convenzione europea sui diritti umani. Quest’articolo specifica che le autorità pubbliche possono interferire con questo diritto limitatamente e solo in circostanze ben definite”.

“Le informazioni verranno raccolte ed immagazzinate su chiunque, senza distinguere se si tratti di un criminale, di un poliziotto, di un giornalista, di un giudice, o di un cittadino ordinario. Una volta raccolte, queste informazioni sono completamente esposte ad utilizzi ed appropriazioni non consentite. Nessun argomento e’ stato speso per sostenere che leggi sulla conservazione dei dati di traffico faranno qualcosa per fermare il terrorismo o la criminalita’ organizzata”.

“Noi comprendiamo, naturalmente, che le agenzie governative dovrebbero avere accesso ad alcuni dati sulle chiamate telefoniche. Ma l’accesso deve essere proporzionato. In particolare, ci dovrebbero essere dei fondati motivi per andare oltre i sei mesi di conservazione dei dati di traffico gia’ previsti per motivi legati alla fatturazione. Ne’ la Commissione europea ne’ i corpi di polizia europei hanno previsto un caso per cui ci possa essere necessita’ di conservare i dati di traffico per anni”.

“La conservazione dei dati di traffico, per come viene disciplinata in Irlanda e strutturata dalla Direttiva sulla data retention e’ un’ingiustificata sorveglianza di massa. Il Governo sta deliberatamente registrando informazioni sui cittadini innocenti senza averne motivo”.

Questioni giuridiche sottese: questa azione e’ rivolta verso la legge sulla conservazione dei dati di traffico contenuta nella Irish Criminal Justice (Terrorist Offences) Act del 2005 e nella Direttiva europea sulla data retention emanata nel 2006. Questa azione e’ stata istruita presso la Corte Suprema dal procuratore legale McGarr per conto di DRI, chiamando come imputati il Ministro per le Comunicazioni, Marittimo e Risorse Naturali, il Ministro della Giustizia, Uguaglianza e delle Riforme, il Garda Commissioner d’Irlanda e l’Avvocatura Generale dello Stato. DRI chiedera’ alle corti irlandesi di rinviare la Direttiva alla Corte Europea di Giustizia per ottenere una decisione circa la sua validità.

Supporto internazionale: Digital Rights Ireland è il solo gruppo che sfida a queste leggi, ma e’ sostenuto da molti gruppi interessati a questioni inerenti la privacy e i diritti civili.

Danny O’Brien della Electronic Frontier Foundation ha commentato:

“La direttiva sulla conservazione dei dati di traffico nell’UE e’ un’invasione eccessiva del riserbo e della sicurezza di tutti i cittadini europei. La registrazione obbligatoria e la conservazione delle telefonate dei cittadini europei da parte dei gestori telefonici e dei comportamenti online da parte dei provider internet creano un precedente per sorveglianze di massa e con tutta probabilita’ portera’ a soffocare la libertà di espressione sulle questioni politiche e sociali, che sono proprio il centro di una democrazia efficiente. La sfida lanciata da Digital Rights Ireland aiutera’ a proteggere non solo i diritti fondamentali dei cittadini europei, ma anche quelli degli abitanti di altri Paesi che abbiano intrapreso lo stesso percorso”.

Altre organizzazioni che supportano l’iniziativa sono:

ALCEI (Electronic Frontiers Italy), Italy
Digital Rights, Denmark
Electronic Frontier Finland, Finland
Electronic Frontier Foundation, USA
FITUG (Förderverein Informationstechnik und Gesellschaft e.V.), Germany
Foundation for a Free Information Infrastructure, Europe
Internet Society, Bulgaria
IRIS (Imaginons un Réseau Internet Solidaire), France
Liga voor de Mensenrechten (League for Human Rights), Belgium
luridicum Remedium, Czech Republic
Netzwerk Neue Medien (network New Media), Germany
Open Rights Group, UK
Privacy International, UK
Quintessenz, Austria
VIBE!AT (Austrian Association for Internet Users), Austria

Contatti:

Telefono: TJ McIntyre on 087 2075919
Email: contact@digitalrights.ie Teenage Mutant Ninja Turtles divx

Web: www.digitalrights.ie

Aces 'N' Eights

Garante Europeo su Privacy e controllo terrorismo

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articolo di Tommaso Lombardi

http://punto-informatico.it

Bruxelles - Tanto per cambiare il Garante europeo dei dati personali mette all’indice la data retention e l’intercettazione di massa. Belle parole che non arriveranno nella stanza dei bottoni. Ecco come la pensa Peter Hustinix, un’autorità in materia
 - Le ultime novità legislative provenienti dagli Stati Uniti, così come le proteste di numerose associazioni contro la Direttiva europea sulla data retention, hanno spinto il Garante Europeo per la Protezione dei Dati, Peter Hustinix, a fare il punto sulla situazione. “La protezione della privacy non collide con le esigenze della lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata”, ha voluto ricordare Hustinix in un comunicato ufficiale.
“La legislazione in vigore dà tutti i poteri necessari alle forze dell’ordine per tenere sotto controllo comunicazioni sospette”, ha aggiunto il Garante, “non ci sono quindi motivi per inasprire ulteriormente il controllo”. La minaccia proveniente dal terrorismo globale, spesso utilizzata come motivazione per rendere più facile le attività di spionaggio domestico ai danni dei cittadini, “è un concetto utilizzato in maniera errata, che non giustifica la violazione della privacy”, ha detto Hustinix.

La scintilla che ha portato a leggi più severe per il controllo delle telecomunicazioni, sostengono gli esperti di OUT-LAW, rimane comunque il terrorismo: le intercettazioni di massa ed i programmi di spionaggio domestico erano relativamente sconosciute negli anni precedenti l’11 Settembre 2001, gli attentati di Madrid e quelli di Londra. Tuttavia, complice la convergenza digitale dei mezzi di comunicazione, l’attuale situazione geopolitica costringe molti paesi a dover scegliere tra due opzioni: più sicurezza e meno privacy, oppure viceversa.

Hustinix non sembra essere d’accordo con questa ipotesi, abbracciata dalla maggior parte degli osservatori. “La protezione dei dati personali va mano nella mano con la lotta alla criminalità”, ha detto il Garante. “La privacy è più facile da proteggere quando gli elementi pericolosi vengono assicurati alla giustizia”, ha sottolineato, “così che tutti possano essere sicuri e tutelati”.

Nel frattempo, le autorità federali statunitensi stanno lavorando ad una legge per costringere tutti gli ISP a preservare i log delle attività degli utenti per due anni, questa volta in nome della lotta alla pedopornografia. Il procuratore generale Alberto Gonzales si è espresso totalmente a favore di questa nuova legge: “Rispettiamo le libertà civili, serve comunque una lunga consultazione politica per capire come armonizzare le libertà dei cittadini alle esigenze della lotta al crimine”.

 

 

Trasporto aereo e privacy

Trasporto aereo, necessario un accordo tra USA ed Europa sui dati personali per evitare la paralisi

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Da ottobre migliaia di passeggeri potrebbero restare a terra se non si troverà una soluzione al braccio di ferro tra Europa e Stati Uniti sui dati personali. A lanciare l’allarme è stata Iata, l’associazione internazionale del trasporto aereo. Dal 2003, le compagnie sono obbligate a fornire alle autorità americane numero di telefono, indirizzo e carta di credito dei clienti, in nome della lotta al terrorismo. Nel 2004, la commissione europea era riuscita ad ottenere piú garanzie sulla privacy.

Secondo il politologo, Antonio Missiroli dell’European Policy Center i controlli sui dati degli individui non sono la panacea della lotta contro il terrorismo, sono una misura tra le tante che puo’ contribuire a intensificare la lotta. D’altra parte conservare i dati puó generare profitti economici, perchè necessita di piú personale.

Ma a giugno la corte di giustizia europea aveva annullato l’accordo per un vizio di forma, la commissione europea non aveva il diritto di negoziare a nome degli stati membri. I magistrati hanno accolto cosí le proteste degli eurodeputati che si preoccupavano della tutela dalla privacy. La corte ha posto e posto un ultimatum, Europa e Stati Uniti hanno tempo fino al 30 settembre per trovare un’intesa. Altrimenti le compagnie non potranno piú fornire agli USA dati personali.

EuroNews ha incontrato a Bruxelles, Jan Dhont, avvocato di Crowell e Moring, specializzato nel diritto privato. “Non direi che questo tipo di accordo di per se’ sia una violazione delle costituzioni nazionali o della convenzione per i diritti umani. E ‘ possibile limitare il diritto alla privacy. In questo caso trasferendo informazioni, in modo proporzionato, a quanto richiede veramente la lotta al terrorismo e al crimine. Non è tutto bianco o tutto nero, c’è un margine di manovra per negoziare questo accordo.” In questo marasma istituzionale a farne le spese potrebbero essere i passeggeri. Per evitare di prendere le sanzioni, le compagnie aeree potrebbero rifiutare l’imbarco a 105.000 clienti desiderosi ogni settimana di andare oltreoceano.

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