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Codice occulto nelle mail viola la privacy

Codice occulto nelle mail viola la privacy

dal sito www.punto-informatico.it

Web bugs illegali nell’Unione Europea, i Garanti europei all’attacco: non c’è giustificazione per chi inserisce codice occultato nelle email violando la privacy dei destinatari. Una presa di posizione che non piacerà a migliaia di operatori del marketing.

E’ passato pressoché sotto silenzio un pronunciamento dei Garanti europei della privacy che dà uno scossone imponente all’intero settore del marketing online. Nella recente presa di posizione sui filtri antispam, che in sostanza ne autorizza l’attivazione da parte dei provider, i Garanti europei si sono occupati anche dei web bugs nelle email, dichiarandoli illegali . I web bugs sono elementi grafici che, inseriti in una pagina web o in un messaggio email HTML, possono consentire a chi li utilizza di avere una serie di informazioni sugli utenti del sito o sui destinatari del messaggio. Sono sistemi che organizzazioni per i diritti digitali come “Electronic Frontier Foundation” descrivono efficacemente: “Elementi grafici di una pagina web o un’email studiati per monitorare chi legge”. Sono perlopiù invisibili in quanto microscopici, parliamo di grafiche che misurano 1×1 pixel, e sono utilizzati in modo assai ampio dai sistemi di pubblicità web per tenere traccia e verificare la visibilità di banner e simili. Nelle linee guida pubblicate dai Garanti del Working Group europeo, al punto V, si spiega come questi sistemi “consentono di sapere se un’email inviata è stata letta, quando è stata letta, quante volte è stata letta (o aperta, quantomeno), se è stata inviata ad altri e a quale mail server. Inoltre, consente di sapere quale genere di navigatore web e sistema operativo utilizza chi riceve l’email”. I Garanti osservano come l’elaborazione di questi dati avvenga in modo occulto , senza cioè che l’utente ne abbia notizia: ciò significa che dati sul destinatario vengono trattati senza il suo consenso. Né d’altra parte a chi riceve questo genere di email viene data la scelta di non accettare il trattamento. “Il Working Party – si legge – esprime la più severa opposizione a queste elaborazioni perché dati personali sul comportamento del destinatario vengono registrati e trasmessi senza un consenso esplicito del destinatario”. Si tratta, continuano i Garanti, di una pratica “contraria ai principi di protezione dei dati che richiedono trasparenza e chiarezza nella raccolta dei dati personali”, una misura prevista dall’art. 10 della Direttiva europea sulla tutela dei dati personali. L’unico modo per cui la raccolta dei dati possa avvenire secondo la legge, dunque, è dare la possibilità ai destinatari dei messaggi di scegliere e di dare il proprio consenso. “Non ci sono basi legali per giustificare questa elaborazione (come avviene oggi, ndr) – spiegano i Garanti. Quindi l’elaborazione dei dati che avviene in segretezza contraddice i principi della protezione dei dati che richiedono un consenso esplicito, come all’art. 7 della Direttiva”. Questa posizione, che non è stata ripresa nella sintesi che della paper europea ha fornito il Garante italiano per la privacy , mette all’indice i sistemi di mailing pubblicitario utilizzati fin qui da moltissimi operatori del marketing. Sono quelle aziende che hanno ricevuto il consenso dei destinatari alla ricezione di email pubblicitarie, ma non quello legato al trattamento dei dati che con questi mezzi vengono acquisiti. Diverso il discorso per gli spammer . Questi ultimi, infatti, fanno spesso uso dei web bug per verificare se un certo indirizzo email sia attivo: non appena l’utente apre il messaggio, il codice occultato nello stesso “spara” il suo indirizzo allo spammer, che da quel momento in poi sa che a quell’indirizzo corrisponde qualcuno che effettivamente apre le sue email. Uno stratagemma per cancellare dai propri elenchi soltanto gli indirizzi email da cui non si hanno “risposte” e rivendere liste di indirizzi “validi” anche ad altri spammer. Ma è ovvio che le nuove regole comunitarie non fermeranno gli spammer, che già ne violano in quantità riempiendo ogni giorno di tonnellate di posta-immondizia le caselle degli europei. Difficile dire quanto il pronunciamento dei Garanti potrà pesare sul settore, ma è certo che, da ora in poi, chi continuerà ad adottare queste pratiche è passibile di denuncia da parte dei titolari dei dati che vengono trattati senza consenso. E molte realtà industriali che tengono al proprio nome probabilmente cesseranno da subito l’utilizzo dei bugs .

MARKETING DIRETTO: PRIVACY ED ELENCHI TELEFONICI

PRIVACY E MARKETING DIRETTO

MARKETING DIRETTO: PRIVACY ED ELENCHI TELEFONICI

tratto da www.club-cmmc.it

La natura degli elenchi telefonici è mutata. Molti elenchi sono disponibili in forma cartacea. Sono completati con numeri di telefonia mobile. Tutti sono disponibili on-line. E’ riportato il consenso alla pubblicità attraverso due simboli, che attestano la volontà dell’interessato: – di ricevere materiale di carattere promozionale presso il proprio indirizzo o – di ricevere chiamate di natura pubblicitaria e promozionale.

Direttiva n.2002/58/Ce, attuata in Italia con art. 129 ottobre 2003, n. 306

Uso di data base aziendali per direct marketing: Possibilità di continuare ad utilizzare lecitamente i dati già presenti in elenchi telefonici e riversati in altri archivi (ad esempio data base aziendali). La nuova disciplina, introdotta com il provvedimento del Garante del 15 luglio 2004, si riferisce a tutti gli elenchi di abbonati telefonici in qualunque forma realizzati. In tutti questi casi deve ritenersi necessario rispettare le medesime manifestazioni di volontà. Ma la norma non riguarda i dati personali estratti da vecchi elenchi e registrati in banche dati nelle quali siano inserite anche altre informazioni provenienti da fonti diverse. Tutto ciò sempre nel rispetto degli obbighi di informativa di cui all’art. 13 del Codice e dell’eventuale oppoposizione degli interessati che abbiano chiesto di non ricevere più materiale pubblicitario o promozionale.

Attività per finalità sociale: le organizzazioni Onlus, ad esempio per attività di raccolta fondi, possono disporre delle liste elettorali, disciplinate dal d.P.R. n. 223/1967, purchè le stesse vengano utilizzate per il perseguimento di finalità di carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse colletivo o diffuso (cfr. art. 51, d.P.R. n. 223/1967, come modificato dall’art. 177 del Codice).

Sicurezza sul web, una questione legale

Sicurezza sul web, una questione legale

di Gianni Rusconi

http://ilsole24ore.com

Le minacce per la sicurezza dei dati aziendali sono una priorità assoluta per i responsabili dei sistemi informativi. A maggior ragione perché le stesse non arrivano solo dal Web, ma anche da comportamenti incauti, abusivi e talvolta anche volutamente scorretti dei dipendenti. Esiste quindi un modello perfetto per tutelarsi da appropriazioni indebite di bit salvaguardando nel contempo i diritti dei lavoratori? Ribadito il concetto, e lo affermano tutti report delle principali società del settore, che gli attacchi informatici perpetuati attraverso la Rete sono oggi finalizzati a catturare informazioni a scopo di lucro o di estorsione, non va dimenticato che la problematica della security si allarga anche alla sfera normativa, alle implicazioni legali che l’adozione o meno di particolari policy aziendali possono generare.

Vi sono, per essere concreti, limiti o divieti circa il controllo dell’utilizzo di Internet e della posta elettronica da parte dei lavoratori?

L’ordinamento italiano regolarizza l’adozione di soluzioni o apparati dediti alla protezione dei sistemi informativi aziendali da attacchi informatici o da altre violazioni?

Domande a cui può rispondere solo un esperto di diritto informatico e per questo il Sole24ore.com ha chiesto lumi in materia a Gabriele Fagioli, avvocato di Milano, nonché docente al Mip – Politecnico di Milano e presidente dell’Angap (Associazione Nazionale Garanzia della Privacy), che con lo specialista Websense ha prodotto un dettagliato “white paper” inerente le implicazioni legali della Web security.

In Italia abbiamo una legislazione ad hoc dedicata alla sicurezza informatica?
Dal 1993, quando furono introdotte le prime normative in materia di crimini informatici (L. 547/93, ndr), a oggi è avvenuta una vera e propria rivoluzione nel settore del diritto delle nuove tecnologie. Nel corso degli anni l’evoluzione tecnologica ha determinato l’introduzione di nuovi concetti giuridici e relativi nuovi articoli del codice penale dedicati a frode informatica, virus, posta elettronica, nuove forme di licenza del software.

L’ordinamento giuridico italiano è, secondo lei, adeguato rispetto alla complessità del problema?
Premesso che tecnologie e mercati si evolvono molto più velocemente del diritto e che i possibili danni derivanti da problematiche legate all’It sono difficilmente quantificabili con criteri certi, ritengo che la legge del 1993, con tutti gli interventi di modifica apportati, sia attuale. Qualcosa da rivisitare c’è ma di fatto si è raggiunta la quadratura del cerchio e siamo anche in linea con il quadro normativo internazionale, a sua volta evolutosi con le direttive in materia di Information Technology emanate dal 2000 in poi.

Per un’azienda è un fattore prioritario conoscere i risvolti legali legati all’adozione di soluzioni di sicurezza?

Innanzitutto è vitale che comprendano i comportamenti informatici dei propri addetti e che individuino le eventuali falle del sistema. Al momento di implementare una policy di sicurezza è bene che conoscano anche le sfumature di legge.

Quali sono le maggiori difficoltà che incontrano le aziende italiane circa gli aspetti legali della security?

Sono varie e variegate. Dalla scarsa conoscenza delle norme applicabili all’esistenza di errate prassi consolidate, dalla limitata attenzione verso alcune previsioni contrattuali alla mera paura delle sanzioni penali, dalla scarsa percezione del rischio di infezioni alla carenza di gestione strutturata da parte dei fornitori di soluzioni It e di servizi di telecomunicazione.

Cosa dice la legge in fatto di misure minime di sicurezza da adottare?
La normativa in materia di dati personali impone ai titolari del trattamento degli stessi l’adozione di misure idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche parziale dei dati. È prescritto l’utilizzo di sistemi di autenticazione, di autorizzazione, di soluzioni antivirus e di protezione da intrusioni maligne e anche di soluzioni di sicurezza volte a evitare o prevenire la commissione di reati da parte dei dipendenti, come il download di file a contenuto pedopornografico o lo scambio di file audio e video protetti da diritto d’autore. In linea generale si può affermare che un’azienda può controllare il pc di un dipendente per prevenirne gli abusi ma non può fare di questa attività un utilizzo distorto e finalizzato al monitoraggio della prestazione lavorativa.

I comportamenti dei dipendenti chiamano in causa il fattore privacy: la normativa abbraccia tutti i possibili aspetti della questione?
Il decreto legislativo 196/2003, denominato anche Codice della privacy, disciplina in dettaglio le misure minime e idonee di sicurezza a protezione dei dati personali trattati con sistemi informatici, la responsabilità civile in capo all’azienda quale persona giuridica, le sanzioni penali e amministrative, le procedure di controllo dei lavoratori. Va detto in aggiunta che la casistica penale è ancora limitata e che la generalizzata scarsa competenza nell’utilizzo del computer è spesso fonte di violazioni involontarie. Entrano in gioco quindi valutazioni e interpretazioni differenti circa le lesività o meno di alcuni comportamenti, il fatto che siano dolosi, la soglia etica dell’accesso a Internet, le dinamiche di utilizzo di gruppo degli strumenti informatici.

Potrebbe sintetizzare l’atteggiamento ideale che le aziende dovrebbero avere verso il problema nel suo complesso?

Il legislatore e il garante fissano diritti e doveri per lavoratori e aziende. Ciò che è auspicabile e opportuno è una linea di condotta equilibrata fra corretta interpretazione delle norme e utilizzo delle risorse e funzionalità tecnologiche.

Come potrebbe cambiare il quadro normativo esistente fra tre/cinque anni?
In futuro è lecito pensare che vi saranno ancora più restrizioni a livello di misure di sicurezza da adottare ma difficilmente le nuove norme fisseranno nuove previsioni penali. Occorrerà garantire sempre e comunque massima corrispondenza fra i parametri regolatori e i dettami che regolano i diritti del lavoratore.

Intercettazioni: a che pro le multe, se non a intimidire i giornalisti e a proteggere i manigoldi?

Intercettazioni: a che pro le multe, se non a intimidire i giornalisti e a proteggere i manigoldi? 

 

http://articolo21.info

Multe severe appioppate al giornalista che pubblicherà il testo di intercettazioni telefoniche. Questa, alla fine, sarà la legge che chiameremo Mastella? Speriamo che ci sia ancora lo spazio per un ripensamento. Non si capisce infatti che bisogno ci sia di una legge che limiterà il diritto di cronaca e dimezzerà il raggio d’azione dei cronisti giudiziari. Mastella riuscirà lì dove fallì Giuseppe Gargani nel 1993? A quanto pare sì: dopo tanti scandali, la classe politica decide di impedire ai cittadini di conoscere la verità, anziché intervenire sui responsabili. Invece che dei fatti illeciti, si parla delle intercettazioni che li hanno fatti conoscere.
Potremmo rispondere che i giornalisti andranno comunque avanti, perché questo è il loro dovere. Ma il pericolo dell’autobavaglio è forte se le multe potranno raggiungere anche i 60 mila euro.

La prima osservazione: che grazie alla pubblicazione delle intercettazioni l’opinione pubblica abbia conosciuto episodi e fenomeni di malcostume è sotto gi occhi di tutti. Così come è evidente il dovere dei giudici (e dunque dei giornalisti) di togliere dalle intercettazioni ciò che si riferisce a persone non indagate, per le quali altrimenti si realizzerebbe una gogna mediatica e una violazione dei diritti fondamentali. Stabilito questo, ricordiamo che il Garante per la privacy, Pizzetti, ha negato l’illiceità della pubblicazione. E allora?
Gli aspetti sono due, che vanno tenuti distinti. Se la pubblicazione del testo delle intercettazioni danneggia le indagini, il giudice ha già il potere di secretazione. Lo usi e il problema sarà già risolto, come sarà risolto se gli archivi giudiziari verranno “blindati”, come continua a chiedere l’Autorità di garanzia. E il giudice si ricordi di eliminare quelle parti delle intercettazioni che non sono rilevanti per le indagini e che, dunque, giustamente, non devono finire nell’ordinanza, né tanto meno essere diffuse.
Quanto alla privacy, è giusto che il giornalista non pubblichi telefonate riguardanti persone che nell’inchiesta non c’entrano. La legge n. 675 li protegge dal 1998. E su segnalazione del Garante è già possibile che il giornalista venga sanzionato dall’Ordine.
Dunque, a che pro le multe, se non a intimidire i giornalisti e a proteggere i manigoldi?

 

Carta di Treviso come regola rapporti giornalismo e tutela minori

Carta di Treviso come regola rapporti giornalismo e tutela minori

http://garanteprivacy.it

Si applicherà anche al giornalismo on line a ulteriore tutela dei minori

Il Garante per la privacy ha dato via libera al testo aggiornato della Carta di Treviso, che regola i rapporti tra attività giornalistica e tutela dei minori, e ha disposto la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La delibera del Garante conclude la procedura di cooperazione tra l’Autorità e l’Ordine nazionale dei giornalisti prevista quando si presenti la necessità di una modifica o una integrazione del codice di deontologia dei giornalisti, codice che richiama i principi e i limiti stabiliti a tutela dei minori.

La Carta del 1990, già integrata dal “Vademecum Treviso ’95″, è stata ora ulteriormente aggiornata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti anche alla luce delle osservazioni e delle indicazioni formulate dal Garante, in particolare con riferimento al mondo di Internet e dei nuovi media. Le nuove norme andranno applicate, dunque, anche al giornalismo on-line, a quello multimediale e alle altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino strumenti tecnologici.

“Il nuovo testo della Carta di Treviso – afferma Mauro Paissan, relatore del provvedimento – rafforza la tutela dei minori di fronte ai rischi di un’informazione talvolta poco rispettosa del bisogno di anonimato dei bambini e dei ragazzi protagonisti o testimoni di fatti di cronaca. Particolarmente positiva è l’estensione delle garanzie a favore dei minori all’informazione via Internet e alla comunicazione che usa i nuovi strumenti tecnologici”.

Quando la privacy vale piu' di un bambino

Quando la privacy vale più di un bambino

http://www.advmagazine.net

Nasce la lega contro la pedopornografia. Ma alcune società contestano: “A rischio la privacy degli utenti”.

La crociata contro i siti e i materiali pedopornografici è cominciata. E’ bello riscontrare che vi abbiano aderito alcuni colossi, quali Yahoo! e Microsoft. Meno bello è che un altro gigante del web, Google, tentenni. Agghiacciante la scusa di diverse società della Rete, pronte a sollevare obiezioni contro metodi che, a detta loro, potrebbero costituire una violazione alla privacy dei loro clienti.

La “Technology Coalition”, la lega contro la pedopornografia, è nata in questi giorni su iniziativa di AOL, e raggruppa alcune grandi società informatiche e provider, pronte a dichiarare battaglia ad una delle piaghe che affliggono la società dell’informazione. Aol dispone già di una banca dati contenente immagini pedopornografiche segnalate dai propri utenti e successivamente marchiate elettronicamente per poterne controllare l’eventuale circolazione.

Inoltre è stato proposto agli internet service provider di conservare i dati di chi pubblica in rete materiale pedopornografico per facilitarne l’individuazione. Aol, Yahoo, Microsoft, Earthlink e United Online coopereranno con il National Center for Missing and Exploited Children (Ncmec, Centro nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati).

C’è sempre chi ai valori più sani preferisce i più remunerativi valori-moneta, tuttavia. C’è sempre chi antepone al benessere sociale il proprio benessere, difendendosi dietro insulsi specchi per le allodole. Così alcune società accampano scuse per declinare cordialmente l’invito del gruppo capeggiato da Aol. Passi la scusa che di primo impatto potrebbe apparire come la più abietta: alcune società hanno dichiarato che è troppo costoso aderire a un progetto così complesso. Proteggere un bambino da bieche mercificazioni pare che per alcuni abbia un prezzo. Non passi la scusa più ardita: i sistemi identificativi applicati al materiale pedopornografico e ai suoi “editori” rappresentano un rischio per la privacy dei clienti. Qui si cerca, con subdolo cinismo, di nascondere l’interesse economico dietro principi etici ritenuti addirittura superiori alla dignità umana.

La tutela della privacy pare che per alcuni valga più della tutela di un bambino. E’ vero, i gusti sessuali rappresentano un “dato sensibile”, tutelato perché il diritto alla privacy ed il buon senso lo consentono. La pedofilia e la pedopornografia, però, non sono riconducibili alla voce “dato sensibile”. Rappresentano piuttosto un “dato di fatto”. Da distruggere.

Privacy e volontariato, seminario a Larino

Privacy e volontariato, seminario a Larino  

http://altromolise.it  

Seminario teorico-pratico sul tema: “La privacy nelle organizzazioni di volontariato”. Relatori dell’incontro, che si svolgerà a Larino venerdì prossimo, 30 giugno, saranno gli avvocati Enrico Miele e Michele Vitale

 

 
LARINO. Venerdì 30 giugno, alle ore 17.30 nella sala conferenze in via Giulio Cesare, si svolgerà il seminario teorico-pratico dal titolo “La privacy nella Organizzazioni di Volontariato”, organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato “il Melograno” di Larino in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “il Mosaico”.

Relatori dell’incontro saranno gli Avvocati Enrico Miele e Michele Vitale, i quali tratterranno i seguenti argomenti: Il codice della privacy; La nozione di dato personale, sensibile e giudiziario; La privacy nelle Associazioni di volontariato; L’analisi dei rischi relativi alla privacy; Le misure di sicurezza minime ed idonee; L’informativa ed il consenso; Il Documento Programmatico della sicurezza; Esempi di modulistica.

Con l’entrata in vigore, il 1^ gennaio 2004, del “Testo Unico in materia di protezione dei dati personali”, segno indubbio di una accresciuta sensibilità nei confronti di uno speciale e fondamentale diritto, quello alla privacy, si è regolamentata in maniera organica una materia delicata e complessa.  Le Organizzazioni di Volontariato non sono rimaste estranee alle regole della privacy e, al pari di qualunque soggetto che esegue un trattamento o che lo subisce, devono – salve alcune esenzioni – sottostare a precisi obblighi e sono titolari di determinati diritti.

Nell’intento di aiutare a risolvere i problemi applicativi della nuova e complessa disciplina, con speciale riferimento alle Organizzazioni di Volontariato e al mondo dell’associazionismo, il Centro di Servizio “il Melograno” propone un momento di informazione/formazione destinato soprattutto a quanti, in queste realtà, hanno responsabilità gestionali e giuridiche.

 

Intercettazioni: nuova legge, Ordine giornalisti Vs Mastella

Intercettazioni : nuova legge, Ordine giornalisti vs Mastella

di Mauro W. Giannini

http://osservatoriosullalegalita.org

 

 

A palazzo Madama ieri Clemente Mastella ha ribadito di ritenere “improcrastinabile affrontare un intervento normativo in materia di intercettazioni telefoniche, tale da rafforzare gli aspetti di garanzia individuale dei soggetti coinvolti in uno strumento probatorio molto invasivo. L’obbiettivo è quello di contemperare l’efficienza di un efficace mezzo di ricerca della prova correlata allo sviluppo tecnologico e delle comunicazioni con la tutela della riservatezza, non soltanto sotto il profilo della repressione del comportamento illecito dei soggetti preposti all’utilizzazione del mezzo”.

Secondo il guardasigilli, “l’intervento può esplicarsi su un duplice versante: su quello legislativo, attraverso modifiche che introducano adeguate sanzioni pecuniarie a carico di testate giornalistiche che illegittimamente pubblichino documenti coperti dal segreto di indagine o comunque dal segreto d’ufficio; sul versante amministrativo, dando attuazione alle norme del D.lgs 2003 n. 196, contenente il codice per la privacy, in sintonia con le iniziative già assunte, per la gestione della telefonia fissa e mobile, dal Garante per la protezione dei dati personali”.

Ma proprio a partire delle disposizioni del Garante, l’Ordine dei giornalisti ritiene che le leggi esistenti sulla pubblicazione delle intercettazioni siano adeguate. Il Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale dell’Ordine, dopo aver esaminato il provvedimento in materia adottato dal Garante, ha rilevato che questi ritiene “legittimo l’esercizio del diritto di cronaca” e che sia “configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata dei fatti”.

“A detta del Garante – evidenzia l’Ordine – non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale”. Per questo, il Comitato Esecutivo ritiene che non sia necessaria una nuova formulazione legislativa, “che limiterebbe il diritto di cronaca in una materia che rientra, invece, nell’applicazione dei codici deontologici già esistenti” e che indicano “chiaramente le modalità di rappresentazione degli elementi essenziali delle vicende che incidono sulla sfera privata delle persone e che hanno riguardo a dati sensibili”.

L’Ordine nazionale raccomanda quindi, agli Ordini regionali di vigilare affinché i giornalisti nell’esercizio del diritto-dovere di informazione e di critica assicurino sempre il rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione. Intanto l’Ordine della Lombardia ha aperto dei procedimenti disciplinari nei confronti di giornalisti suoi iscritti coinvolti nella diffusione delle intercettazioni dell’inchiesta di Potenza e dello scandalo del calcio, prendendo “in esame la posizione dei direttori responsabili di quotidiani, che hanno pubblicato, con riferimento all’inchiesta di Potenza, notizie lesive della dignità della persona, e ha deliberato di aprire diversi procedimenti disciplinari” e per lo scandalo calcio, la posizione di due giornalisti, che hanno gia ricevuto un avviso disciplinare.

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Basilicata ha invece definito “inacettabile e semplificatorio far ricadere sui giornalisti la responsabilita’ della divulgazione delle intercettazioni telefoniche”. In una nota l’Ordine ha commentato che e’ utile “un uso proprio e trasparente delle fonti. Devono rimanere riservate quelle parti delle conversazioni intercettate che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi alla vicenda giudiziaria o che possono riguardare la sfera della vita intima”.

A favore di un inasprimento delle norme in materia esponenti della maggioranza (come Calvi, che ha presentato un pdl che prevede il carcere per i giornalisti) e dell’opposizione, come Roberto Castelli, che ha ripresentato una precedente proposta della sua coalizione e Maurizio Gasparri – che dopo il coinvolgimento del portavoce di Fini e di Vittorio Emanuele nell’inchiesta potentina – ha fatto sapere di non aveve dubbi sulla necessita’ di un decreto sulle intercettazioni.

Di parere opposto il presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga, che ha ripresentato in Senato un disegno di legge secondo cui un giornalista che abbia pubblicato informazioni riservate non puo’ essere processato per violazione del segreto istruttorio se non e’ imputato anche di furto dei documenti e se prima non sono stati condannati i magistrati e gli ufficiali di polizia giudiziaria che gli hanno passato le informazioni.

E la Federazione Nazionale della Stampa Italiana commentava che “Finché le intercettazioni riguardavano il calcio, la politica non aveva battuto ciglio; ora che sfiorano i palazzi del potere politico e mediatico riaffiora la tentazione del garantismo a giorni alterni”.

WLan metropolitane di Google: pericolo privacy

WLAN metropolitane di Google: pericolo privacy 

http://www.tomshw.it
 

La comunità di Mountain View sarà certamente felice dell’impegno di Google per la realizzazione di una rete wireless locale gratuita. Una WLAN che tutti i residenti potranno utilizzare liberamente, e che stando alle ultime dichiarazioni di Larry Alder, Product Manager del colosso statunitense, non si sosterrà neanche con la pubblicità. Insomma, il massimo che si possa desiderare senza alcuna tassazione o abbonamento. “Il motivo per cui è gratuita è… che vogliamo una gran numero di persone online”, ha confermato Alder durante la Supernova 2006 conference. Il servizio è già disponibile anche se non tutti i residenti possono ancora accedervi. Si tratta, in fondo, del primo esperimento Google pienamente implementato nel campo delle WLAN cittadine. “Stiamo guadagnando esperienza, e a breve tutti potranno utilizzare il servizio”, ha aggiunto Alder.

L’iniziativa di Google, però, non convince tutti gli addetti ai lavori. Le associazioni non-profit, come Electronic Privacy Information Center e Electronic Frontier Foundation, sono convinte che la  gratuità, in verità, nasconda un’operazione in vasta scala di archiviazione dei dati personali. A San Francisco, dove Google e EarthLink hanno vinto il bando per la realizzazione di una WLAN cittadina, il dibattito è ancora aperto. Secondo le due associazioni, infatti, fra tutti i partecipanti all’asta i vincitori si sarebbero distinti per la peggiore policy riguardante la privacy. Sia il servizio gratuito di Google, con pubblicità, che quello a pagamento di EarthLink permettono un tracking persistente dell’utente. Inoltre Google, grazie al suo sistema marketing online, analizzerebbe il traffico per campagne pubblicitarie personalizzate.I problemi di privacy citati sono legittimi”, ha osservato Esme Vos, creatore di Muniwireless.com, sito specializzato nelle WLAN pubbliche metropolitane. “In Olanda abbiamo avuto un brutto risveglio quando abbiamo scoperto che una serie di database governativi riguardanti la cittadinanza ebraica erano stati trafugati da gruppi neo-Nazisti”. “Non esiste una policy sulla privacy giusta o sbagliata, ma solo sfumature di grigio”, ha dichiarato Greg Richardson, partner della società di consulenza Civitium, che si sta occupando di negoziare le questioni di privacy con Google e EarthLink.

“Sebbene vi sia il bisogno di creare un account Google, non chiediamo il nome o l’indirizzo agli utenti. L’account è utile per individuare gli abusivi e per risolvere eventuali problemi. E poi, in fondo, anche gli operatori di telefonia sanno bene dove esattamente siamo grazie ai cellulari”, ha spiegato Adler.

Il servizio wireless di Mountain View dispone di una velocità massima di trasmissione di 1 megabit per secondo; inoltre il contratto con la città non è esclusivo, quindi altri operatori potranno tranquillamente farsi avanti. Google, comunque, ha già attrezzato ben 350 nodi sfruttando i pali della luce stradali. “Possiamo soddisfare le esigenze di 70 mila persone in un’area di quasi 20 chilometri quadrati”, ha confermato Adler. I pacchetti dati viaggiano da nodo a nodo fino a quando non incontrano un gateway. Questo integra un’antenna bi-direzionale che permette la trasmissione/ricezione del segnale verso il sistema centrale situato nel campus di Google. Da lì i dati vengono aggregati e spediti online.  

“Il segnale wireless non è sufficientemente potente per attraversare gli edifici, quindi gli utenti, che vorranno utilizzare il servizio entro le mura domestiche o negli uffici, dovranno necessariamente acquistare un modem wireless – disponibile sul mercato a circa 100 dollari”, ha dichiarato Alder.

Google sta cercando anche di far fronte al problema delle interferenze con lo spettro radio utilizzato dai radioamatori. Coloro che dispongono delle licenze per radio CB potranno richiedere la sospensione del segnale Wi-Fi.

 

Qual'e il colmo per l'informativa privacy? Essere una clausola vessatoria!

Qual’è il colmo per l’Informativa privacy? Essere una clausola vessatoria!

http://www.advmagazine.net/

Sembra la classica freddura, invece è quanto previsto come clausola contrattuale “a carico” del cliente, nelle Condizioni generali di contratto di una grande azienda editoriale, PMF News Editori S.p.A. alias ClassEditori, sul portale classeditori.com e su quelli del gruppo, cioè MilanoFinanza, ItaliaOggi, ovvero agenzia di stampa e tanto altro.

Se vuoi leggere i contenuti dei portali – sia gratuiti che in abbonamento – devi registrarti con il medesimo form, indicando una infinità di dati, tutti obbligatori, pertinenti forse per un abbonamento con fatturazione, ma assolutamente eccedenti per l’accesso gratuito … e dare vessatoriamente libero mandato a ClassEditori di utilizzare ogni informazione per finalità commerciali.
In un rapporto contrattuale non c’è bisogno del consenso, ma della sola informativa, se i dati sono utilizzati per la stretta esecuzione del contratto e libero è anche l’uso per finalità di marketing – seguendo precise regole – per pubblicizzare beni o servizi analoghi a quelli oggetto del contratto, da parte della medesima azienda.
Il primo obiettivo di ClassEditori è forzare, in modo vessatorio, un consenso obbligato e incondizionato – invece che libero e specifico – all’utilizzo dei dati personali per finalità commerciali, e costruire una mirata base dati a cui indirizzare direttamente campagne marketing di terzi. Mentre, per dare un tono di correttezza all’operazione, è chiesto il consenso libero e specifico per il “marketing di società terze”.

Ecco allora che partono gli invii di massa di e-mail – a chi ha rifiutato quest’ultima scelta – direttamente da ClassEditori che, in nome e per conto di Banca…., promuovono la sottoscrizione di un conto corrente. Banca…., omettendo una seria verifica, ha ottenuto una controproducente campagna, fatta di spamming. Non una risorsa, ma un costo.

Nei principi del Codice privacy ci sono valori come protezione, elevato livello di tutela, rispetto dei diritti; parole come correttezza, consenso libero e specifico, dati raccolti in modo lecito e secondo correttezza … per scopi determinati, espliciti e legittimi. Condizioni normative in palese antinomia con una clausola vessatoria (che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto).

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