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Da domenica i giornalisti non potranno parlare con i magistrati

Da domenica i giornalisti non potranno parlare con i magistrati All About Eve video American Zeitgeist move

articolo di Marco Cusumano

http://stampapontina.it
“Da domenica entra in vigore la nuova legge: i giornalisti non potranno più parlare con i magistrati. Previsti contatti esclusivamente con il procuratore capo. Sarà solo lui a decidere cosa si potrà sapere e cosa dovrà restare tra le mura delle procure.

Per il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Bruno Tucci «questa normativa è un ennesimo ostacolo alla libertà di stampa e al lavoro del cronista che ha il diritto e il dovere di informare l’opinione pubblica». Detto questo, aggiunge, «è anche vero che oramai i pm erano diventati ‘prime donnè che appena aprivano un’inchiestina lo rivelavano ai quattro venti, spesso compromettendo la stessa indagine, che così andava a farsi benedire».

In ogni caso, «le ‘mordacchiè, di qualunque tipo, non aiutano e soprattutto non sono degne di un Paese libero e in linea con le regole base della democrazia. Purtroppo -lamenta Tucci- in Italia mancano sempre le mezze misure. Ora, se i procuratori decideranno di chiudersi a riccio e di non parlare, i giornalisti non avranno notizie e non riusciranno a raccontare i fatti secondo verità».

Giornalisti che, tra l’altro, «sono sempre gli unici a fare le spese della violazione del segreto istruttorio -protesta il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio- Ma nessun cronista inventa na notizia: c’è sempre qualcuno che gliela dà… Noi non violiamo alcun segreto istruttorio. Semmai -conclude Tucci- riveliamo i segreti violati da altri».

«Pienamente e fortemente contrari a questa normativa» sono ovviamente all’Unci, l’Unione nazionale dei cronisti italiani, che con il suo presidente Guido Columba sottolinea che «si tratta di una norma che tende a impedire l’uscita di notizie di cronaca giudiziaria. Dando solo in mano ai procuratori la decisione di divulgare o meno una notizia, di fatto si espropriano i giornalisti del loro ruolo».

Di più: «Giornalista, in questo caso -fa osservare Columba- diventa il procuratore capo, che decide cosa è notizia e cosa non lo è, con una distorsione evidente dell’informazione e dello stesso diritto dei cittadini a essere informati. Più che un filtro, è direttamente il rubinetto dal quale può sgorgare una notizia oppure può rimanere chiuso, lasciando tutti all’asciutto. È chiaro che, comunque, i cronisti continueranno a fare il loro lavoro, ma lavorando sott’acqua, con molte più difficoltà e affrontando gravi rischi, sia deontologici che giudiziari».

Dopo aver ricordato che l’Unci si è già rivolta al ministro della Giustizia Clemente Mastella «affinchè acceleri la sospensione della normativa, perchè temiamo che, una volta instaurata la nuova prassi, sarà poi molto più difficile tornare indietro», Columba confida «nell’intelligenza dei magistrati nel capire quali danni può provocare questa normativa. Csm e Anm si rendano anche conto della incongruità ad applicare una norma che comunque il nuovo governo si è già impegnato a bloccare e cancellare, con un disegno di legge».

Ancora tre giorni e poi calerà il sipario. Niente notizie, voci, indiscrezioni, anticipazioni su ‘Calciopolì e su ogni altra inchiesta, minima o eclatante che sia. Da domenica prossima, infatti, i procuratori della Repubblica saranno l’unica fonte autorizzata per i giornalisti e in particolare per i cronisti giudiziari, per quanto riguarda la diffusione di notizie sull’attività di ogni Procura. Gli stessi pm non potranno più intrattenere rapporti diretti con la stampa. Sono gli effetti della norma riguardante le «disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero» contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo numero 106 del 20 febbraio 2006, pubblicato in ‘Gazzetta Ufficialè il 20 marzo scorso. Norma che, appunto, entrerà in vigore a partire dal prossimo 18 giugno.

Il decreto -inserito all’interno della più vasta riforma dell’ordinamento giudiziario varata dal governo Berlusconi su proposta dell’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli- stabilisce che i rapporti con la stampa debbano essere tenuti personalmente dal procuratore della Repubblica o tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato. Sono vietati i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione.

Inoltre, ogni informazione sulle attività della Procura dovrà essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio, escudendo quindi ogni riferimento diretto ai magistrati assegnatari del procedimento giudiziario, che non potranno rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi d’informazione, fino a quando la singola sentenza non sarà passata in giudicato. I magistrati accusati di aver ‘aggiratò il divieto saranno obbligatoriamente segnalati al consiglio giudiziario dal loro procuratore e sottoposti a un procedimento disciplinare davanti al Csm.

«Qui non si parla di un privilegio della ‘castà dei giornalisti, ma del diritto di ogni cittadino, riconosciuto esplicitamente dalla Costituzione, ad essere informato, compiutamente e correttamente, anche sui fatti che investono la cronaca giudiziaria», sottolinea Pierluigi Franz, consigliere nazionale della Fnsi, il sindacato unitario dei giornalisti.

«Ma ci si rende conto che, tanto per fare l’ultimo esempio del caso ‘Calciopolì, gli italiani, in particolar modo i tifosi e gli sportivi in genere, sarebbero ad oggi completamente all’oscuro di tutta la vicenda?», si chiede. «Stiamo per tornare indietro di oltre cinquant’anni nel rapporto fra giustizia e informazione».

Un rapporto, ricorda, «minato anche da altri provvedimenti: dal tema della diffamazione a quello della violazione del segreto istruttorio, dal riconoscimento del segreto professionale ai rapporti con le procure, dal rispetto della privacy ai risarcimenti per querela e alla problematica relativa a Internet. Tutta la materia che riguarda il diritto d’informazione e la libertà di stampa -propone il consigliere nazionale della Fnsi- dovrebbe essere inserita in un disegno di legge organico, che affronti il tema complessivamente». (Adnkronos)” 

Privacy, giudice da' ragione alla FCC: anche il VoIP potra essere intercettato

Privacy, giudice dà ragione alla FCC: anche il VoIP potrà essere intercettato

download Russell Peters: Red, White and Brown

articolo di Alessandra Talarico

da http://trend-online.com

Le VoIP company hanno perso la loro battaglia: anche loro dovranno permettere alle autorità di mettere sotto controllo le conversazioni effettuate su internet, in base a quanto previsto dal Calea Act che impone agli operatori di lasciare delle backdoor di sorveglianza per consentire il controllo di una determinata linea telefonica.

Con due voti favorevoli e uno contrario, la Corte d’appello del District of Columbia ha deciso di adottare una direttiva della FCC in base alla quale le compagnie che offrono servizi telefonici su internet devono dar facoltà alle Autorità che debbano effettuare delle indagini di accedere alle loro reti, così come già fanno le compagnie telefoniche tradizionali.

Le reti private, così come quelle universitarie sono comunque escluse dagli obblighi del Calea.

Lo scontro antecedente la decisone è stato molto aspro: il mese scorso un giudice della stessa Corte definì addirittura ‘ridicolo’ il tentativo di far rientrare le chiamate su internet nelle maglie del Calea, una legge approvata dal Congresso nel 1994, quando la i telefonini cominciavano a diffondersi con prepotenza sul mercato consumer – ma ancora di VoIP non si parlava proprio – e le forze dell’ordine avevano difficoltà a intercettare le telefonate sulle reti mobili.

Per evitare abusi venne però disposto che la legge non si applicasse ai “servizi di informazione come le email, ai servizi online quali CompuServe, Prodigy, America Online o Mead Data o agli ISP”.

Le società che operano in ambito internet non sono considerate infatti dalla FCC “società di telecomunicazioni” ma, appunto, “sevizi di informazione”.

Per il giudice Harry T. Edwards, dunque, “la Commissione ha evidentemente dimenticato di leggere le parole dello statuto: il Calea non dà alla FCC l’autorità illimitata di definire come servizio di telecomunicazione qualsiasi cosa possa concepibilmente essere usata per assistere le forze dell’ordine”.

Edwards sostiene che “se un termine ha un chiaro significato tecnico, non si può affermare che significhi qualcosa di diverso. Non si può chiamare arancia un telefono solo perché si sta tentando di definire il telefono in base a un altro statuto. Questo non farà di un telefono un frutto”.
Su questo punto si sono battuti, prima del giudice Edwards, anche le associazioni americane a
difesa dei diritti civili, le università e molte aziende hi-tech statunitensi che, preoccupati da una pretesa di controllo al di là di qualsiasi giustificazione, hanno presentato una petizione alla Corte d’Appello perché rivedesse le nuove disposizioni.

Ma evidentemente il giudice non ha ritenuto fondato il loro scetticismo, ritenendo più sensate le motivazioni della FCC e dell’amministrazione Bush, che definisce la legge uno strumento necessario per catturare “criminali, terroristi e spie” che potrebbero altrimenti sfuggire alle indagini e trovare su internet un porto franco per le loro malefatte.

Secondo la sentenza del giudice David B. Sentelle, infatti, la tecnologia che permette la trasmissione vocale offre “le stesse identiche funzioni” delle linee telefoniche tradizionali e le chiamate su internet possono, dunque, diventare oggetto di intercettazione.

“Il Calea prevede espressamente che la Commissione possa estendere la definizione di società di telecomunicazione e per questo neghiamo la richiesta di riesame”, ha spiegato il giudice nella ordinanza.

La legge sulle intercettazioni è stata varata nel 1994 e in base alle nuove disposizioni della FCC verrà estesa alle comunicazioni via internet – ormai è certo – entro maggio 2007.

Per quella data, i fornitori di accesso ai servizi internet tradizionali, a banda larga, via satellite e via cavo nonché i fornitori come Vonage, dovranno assumere un atteggiamento definito “wiretap friendly” (favorevole alle intercettazioni) e dunque mettere in atto tutti gli strumenti tecnologici per consentire all’FBI di intercettare le chiamate di potenziali terroristi.

Grazie alla decisione della Corte, dichiara l’FBI in una nota, “Spie, terroristi e criminali troveranno più difficile migrare sui nuovi servizi internet per sfuggire ai sistemi di sorveglianza autorizzati dalle corti federali”.

L’agenzia, “come ha sempre fatto, collaborerà con i provider VoIP per identificare le esigenze dell’industria e rilasciare gli standard e le specifiche tecniche necessarie a facilitare l’osservanza del Calea in maniera rapida, sicura ed economica”.

La FCC, da canto suo, si è dichiarata soddisfatta della decisione della Corte “che permetterà alle forze dell’ordine di poter condurre legalmente una sorveglianza elettronica al passo con le nuove tecnologie.

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Amato: password ai giornalisti dalle procure, Mastella annuncia ddl

Amato: password ai giornalisti dalle procure, Mastella annuncia ddl

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http://ilsole24ore.com

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Il Consiglio dei ministri valuterà «al più presto» un disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche.
L’annuncio del ministro della Giustizia, Clemente Mastella, ha chiuso ieri sera l’ennesima giornata burrascosa sul tema intercettazioni. A rinfocolare la polemica erano state le dichiarazioni del ministro dell’Interno,Giuliano Amato, che in commissione affari costituzionali, aveva denunciato l’esistenza di una prassi consolidata «Tra procure e giornali per cui viene data al giornalista una password per entrare nel momento in cui un atto viene dato ai difensori». L’informazione era stata trasmessa ad Amato dal Prefetto di Potenza, Luciano Mauriello, e si riferiva proprio alla situazione della procura lucana, finita alla ribalta nelle settimane scorse per l’inchiesta del pm Woodcock su Vittorio Emanuele di Savoia. Amato ha poi trasmesso gli atti della vicenda al ministro della Giustizia, Clemente Mastella, che ha subito annunciato il ritorno degli ispettori ministeriali nella procura di Potenza. Dopo i “no comment” di ieri dei magistrati lucani, stamattina il gip di Potenza, Alberto Iannuzzi, ha provato a minimizzare i fatti: «Potrebbe trattarsi del solito equivoco. – ha detto Iannuzzi – Cioè di alcuni cd rom che vengono distribuiti agli avvocati difensori e persino al pg per comoditá, per evitare la mole cartacea dei documenti. Ma è una procedura assolutamente e regolarmente autorizzata». La denuncia di Amato ha però rafforzato il partito dello stop all’abuso dello strumento intercettazioni: una proposta è arrivata proprio dal ministro dell’Interno: «Le intercettazioninon attinenti al reato – ha detto Amato – dovrebbero essere accantonate e distrutte e mai comparire nel fascicolo». Il ministro della Giustizia, Clemente Mastella, ha invece rilanciato l’idea di un disegno di legge governativo in materia. Il testo, secondo il ministro, dovrebbe prevedere modifiche legislative per introdurre «adeguate sanzioni pecuniarie a carico di testate giornalistiche che pubblichino in modo illegittimo ocumenti coperti dal segreto istruttorio» e «dà attuazione alla legge sulla privacy, in sintonia con le iniziative assunte dall’ ufficio del Garante». «Il problema delle intercettazioni esiste – insiste Mastella – e va affrontato al più presto in Parlamento per arrivare a una soluzione condivisa».

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Mail senza il consenso: si se a clienti e…

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dal blog di www.eugeniolamesa.com

La legge sulla privacy prevede che posso inviare email solo con il preventivo consenso del destinatario.

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Ma c’è un’eccezione che pochi conoscono, non serve il consenso se:
- invio a clienti acquisiti;

- per prodotti o servizi analoghi;
- dando la possibilità di cancellarsi.

Lo prevede l’art. 130 comma 4 della legge sulla Privacy, che cita:

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”Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.
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L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.”

Non è valida l’obiezione contro le campagna di e-mail marketing: “Se volessimo fare una newsletter per i nostri clienti e/o rivenditori, dovremmo avere il consenso preventivo di ciascuno di loro, cosa che richiede mesi o anni”.

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