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	<title>Articoli sulla Privacy &#187; Notificazione privacy</title>
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		<title>Art. 37 codice privacy: obbligo di notificazione del trattamento al Garante</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 22:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garante Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Notificazione privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy in Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[notificazione garante privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 37 codice privacy: obbligo di notificazione del trattamento al Garante 1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; b) dati idonei a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 37 codice privacy: obbligo di notificazione del trattamento al Garante</p>
<p>1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:</p>
<p>a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;</p>
<p>b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositivitÃ , trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;</p>
<p>c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;</p>
<p>d) dati trattati con l&#8217;ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalitÃ  dell&#8217;interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l&#8217;utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;</p>
<p>e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonchÃ© dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;</p>
<p>f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilitÃ  economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.</p>
<p>2. Il Garante puÃ² individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertÃ  dell&#8217;interessato, in ragione delle relative modalitÃ  o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell&#8217;articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante puÃ² anche individuare, nell&#8217;ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all&#8217;obbligo di notificazione.</p>
<p>3. La notificazione Ã¨ effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta iltrasferimento all&#8217;estero dei dati.4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile achiunque e determina le modalitÃ  per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalitÃ  di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Informativa semplificata per i medici di base</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 12:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fraser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notificazione privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[Informativa semplificata per medici di base http://pillole.org Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 19.07.06, Gazzetta Ufficiale n. 183 del 08.08.06 Con questo provvedimento il Garante per la Protezione dei Dati Personali, recependo osservazioni formulate, su sua richiesta, da parte di associazioni rappresentative delle categorie dei medici di medicina generale e dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p> <strong>Informativa semplificata per medici di base </strong></p>
<p><a href="http://pillole.org/">http://pillole.org</a></p>
<p>Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 19.07.06, Gazzetta Ufficiale n. 183 del 08.08.06</p>
<p>Con questo provvedimento il Garante per la Protezione dei Dati Personali, recependo osservazioni formulate, su sua richiesta, da parte di associazioni rappresentative delle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, indica gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere nell&#8217;informativa da fornire all&#8217;interessato relativamente al trattamento dei dati personali.<br />
Riportiamo, di seguito il testo:<br />
&#8220;Gentili signori,<br />
desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.<br />
Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici.<br />
Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la conservazione e l&#8217;uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli.<br />
I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.<br />
Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione.<br />
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo.<br />
Per attività più delicate da svolgere nel vostro interesse, sarà mia cura informarvi in modo più preciso.&#8221;</p>
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