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Telecamere negli spogliatoi vietate e lesive della privacy

Telecamere negli spogliatoi vietate e lesive della privacy

Vietate le telecamere negli spogliatoi, rimosse in un centro dietetico le telecamere installate e cancellati i dati registrati.
L’Autorità si è pronunciata a seguito della segnalazione di una donna in cura presso un centro dietetico che ha denunciato l’installazione di telecamere collocate all’ingresso esterno, negli spogliatoi e nell’ambulatorio dove si effettuano le visite mediche.
La loro installazione è stata giustificata dalla struttura medica con motivi di sicurezza e tutela dei beni dei clienti, poiché in passato si erano verificati svariati furti. La presenza delle telecamere era segnalata con avvisi posti sulla porta di ingresso all’ambulatorio, sulla scala di accesso alla reception, nella sala di attesa, sulla porta di accesso al reparto cure e negli spogliatoi.
Nel suo provvedimento l’Autorità Garante per la Privacy ha riscontrato un’intromissione ingiustificata nella vita privata delle persone risultando lesiva della loro riservatezza e dignità.

Telecamere nel luogo di lavoro e privacy

Telecamere nel luogo di lavoro e privacy

Vietatao installare telecamere nei luoghi di lavoro, anche in aree dove i dipendenti possono trovarsi saltuariamente, come i magazzini carico-scarico merci, box informazioni, corridoi ecc. Il Garante Privacy ha ordinato il blocco del trattamento dei dati raccolti attraverso le telecamere in quanto la videosorveglianza può concretizzare una forma di controllo a distanza dell’attività lavorativa in contrasto con le disposizioni dello Statuto dei lavoratori.
La Cassazione aveva in passato statuito che il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa “non è escluso dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente”.

L’azionista può conoscere i dati del libro dei soci

L’azionista può conoscere i dati del libro dei soci

Il Garante per la Privacy è intervenuto sul caso di un’azionista che si era vista negare la possibilità di consultare i dati completi contenuti nel libro dei soci. La trasparenza dell’attività societaria non è certo ostacolata dalla normativa sulla privacy e gli azionisti hanno diritto di conoscere l’indirizzo e i dati degli altri soci, al fine di contattarli e tutelare meglio i propri legittimi interessi.

Garante Privacy su pubblicità via mail e fax

Garante Privacy su pubblicità via mail e fax

Bloccato il trattamento dei dati per cinque società che inviavano pubblicità via mail e fax (le chiamano comunicazioni indesiderate) senza il preventivo consenso dei destinatari.

Su segnalazione degli utenti il Garante Privacy interviente sanzionando le aziende e confermando che anche se i dati sono presi dalle Pagine Gialle o dai registri pubblici, quando si usano sistemi automatizzati (mail e fax internet lo sono) è obbligatorio acquisire prima il consenso dei destinatari.
In alcuni casi contemporaneamente alla pubblicità erano inviate anche l’informativa e la richiesta di consenso. Questo modo di procedere non è corretto poiché in questo modo anche la prima comunicazione, che dovrebbe essere solo informativa sul trattamento dati, viene ad avere carattere commerciale.

Amministratori di sistema: ad aziende e PA 4 mesi di tempo per mettersi in regola

Amministratori di sistema: ad aziende e PA 4 mesi di tempo per mettersi in regola

L’amministratore di sistema gestisce e sovrintende al sistema di sicurezza approntato ed è ovviamente una figura chiave per la corretta applicazione delle normativa privacy. Il garante ha prescritto l’adozione di specifiche misure tecniche ed organizzative per agevolare il titolare nella verifica del suo operato. Restano esclusi da tali misure gli amministratori che operano nel campo della sola gestione amministrativo contabile.
Ecco le misure prescritte dal Garante privacy:
1) registrazione degli accessi degli amministratori di sistema da conservare per almeno 6 mesi (con ora e giorno di accesso e descrizione dell’evento che li ha generati);
2) verifica almeno una volta all’anno dell’attività dell’amministratore relativamente alla corretta messa in opera delle misure di sicurezza imposte dalla legge;
3) elenco con gli estremi identificativi degli amministratori di sistema  e descrizione delle funzioni loro attribuite.


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