Legge privacy 675 analisi dei rischi ©CONSULENTIPRIVACY.IT 1998-2006

 

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Guida Privacy Aziende

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Si avvicina la scadenza annuale per l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati personali, e ci sembra il momento giusto per ricordarvi le semplificazioni approvate questo anno relative all’adeguamento privacy per le piccole realtà aziendali.
Se ne avete bisogno potete, al costo di 78 euro, acquistare le nostre schede Help Privacy con dettagliate indicazioni pratiche, altrimenti vi rimandiamo alle linee guida emanate dal Garante che troverete all’indirizzo:
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Cosa è, a cosa serve e perché è importante il piano di Disaster Recovery - Parte I

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Cosa è, a cosa serve e perché è importante il piano di Disaster Recovery - parte I

Il seguente articolo ha l’obiettivo di fornire alcune linee guida che un’organizzazione deve seguire per poter redigere un piano di Disater recovery e quindi poter gestire efficacemente, dalla attuazione del piano, una situazione di incidente/attacco/disastro. Non saranno trattati argomenti tecnici ma indicate procedure e metodologie per il piano di ripristino delle condizioni operative normali.
Il disastro per una azienda può avere facce e sfumature diverse, può colpire settori disparate (edifici, risorse umane, sistemi informatici, documentazione cartacea) e può causare una quantità di danni ingente, compromettendo a volte pesantemente l’ordinaria operatività dell’azienda.
Ritenersi in uno stato di sicurezza significa operare avendo ottenuto una ragionevole riduzione delle probabilità di accadimento (vulnerabilità) di una determinata minaccia la cui presenza espone i beni da proteggere a un certo rischio, appare quindi superfluo sottolineare come non esista un sistema informativo totalmente impenetrabile, ma misure di protezione che, in relazione al valore degli asset (beni) da proteggere, possono ritenersi sufficientemente affidabili.
Per tutte le aziende pubbliche o private, attivare un piano di Disaster Ricovery e Business Continuity, è ritenuto quindi di vitale importanza. La continuità operativa ovvero “l’insieme di attività volte a ripristinare lo stato del sistema informatico o parte di esso, compresi gli aspetti fisici e organizzativi e le persone necessarie per il suo funzionamento, con l’obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti a un evento disastroso” deve infatti essere percepita come parte integrante della strategia aziendale.
Perché serve un piano?

1.      perché altrimenti durante l’emergenza potremmo essere incapaci di reperire risorse
2.      perché “durante” non siamo lucidi quanto “prima”
3.      perché le persone sbagliano sotto stress
Le conseguenze del verificarsi di un evento a carattere disastroso possono essere classificate secondo il seguente schema:
§         danni diretti: danni materiali direttamente provocati dall’evento disastroso. Per esempio, un incendio può provocare la distruzione completa o parziale delle risorse elaborative utilizzate presso un centro di elaborazione dati;
§         danni indiretti: la mancata disponibilità di risorse limita la capacità operativa dell’organizzazione e genera ulteriori danni la cui entità è proporzionale al periodo di indisponibilità. Per esempio, le mancate vendite costituiscono un danno indiretto;
§danni conseguenti (o consequenziali): tutti i danni che sopravvivono al ripristino delle risorse rese indisponibili dal disastro. Per esempio, la perdita di quote di mercato generata dalla incapacità di soddisfare appieno le esigenze dei clienti.

Lo sviluppo di un piano di Disaster Recovery segue generalmente un percorso articolato nelle seguenti fasi:
1.   analisi dei beni o asset da proteggere
2.   analisi dei rischi
3.   pianificazione e formalizzazione del PDR
4.   collaudo
5.   mantenimento

Individuazione dei beni da proteggere

Le risorse da proteggere possono variare a seconda del tipo di organizzazione, possiamo comunque distinguerle in due categorie: risorse tangibili e intangibili.

Sono risorse tangibili:
computer
dati riservati
backup e archivi
manuali, guide, libri
tabulati
applicazioni software
dispositivi hardware
dispositivi di comunicazione

Sono risorse intangibili:
sicurezza e salute del personale
privacy degli utenti
password personali
immagine pubblica e reputazione dell’azienda
soddisfazione dei clienti

Oltre all’individuazione delle risorse è utile stabilire, ad esempio per le applicazioni, quali sono prioritarie per l’attuazione dei processi aziendali e il loro tempo massimo di indisponibilità e inoperabilità sopportabile dall’azienda per non perdere credibilità e posizione sul mercato. Si possono ad esempio prendere come riferimento i tempi di altre aziende dello stesso settore e poi calibrarli in relazione alle esigenze della propria azienda. Questo valore potrà essere utilizzato nell’analisi dei rischi per determinare i tempi massimi di ripristino delle applicazioni e degli accessi ai dati.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive infatti al punto 23 dell’Allegato B l’obbligo di adottare misure idonee a garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi e compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

L’elemento fondamentale del ripristino in caso di disastro è quello della salvaguardia e disponibilità dei dati; infatti non è possibile ripristinare alcun servizio i cui dati non siano disponibili, cioè non siano stati copiati al pianificato livello di aggiornamento (back-up) e trasportati con il mezzo più conveniente in una sede diversa e opportunamente protetta (sito alternativo).
Questo riguarda tutte le categorie di dati: quelli applicativi, ma anche le versioni correnti di tutto il software sia applicativo che di sistema. In particolare riguarda i dati vitali, quei dati cioè la cui disponibilità e il cui corretto livello di aggiornamento, sono indispensabili all’erogazione dei servizi informatici fondamentali per la continuità operativa dell’azienda.
Per quanto riguarda il back-up è bene stabilire chi è il responsabile delle copie di sicurezza, in che modo vanno prodotte, chi le custodisce e dove. Si ricorda che le copie di sicurezza devono essere testate per verificarne l’efficienza ed evitare l’impossibilità di rimediare a un eventuale danneggiamento dei dati originali.
Non ci soffermeremo in questa sede a individuare i possibili supporti di back-up dei dati utilizzabili.

Analisi dei rischi

La fase di analisi dei rischi è finalizzata all’identificazione dei rischi potenziali, alla valutazione della probabilità e all’individuazione delle strategie di gestione che si ritiene opportuno utilizzare nei confronti di ciascun rischio. La scelta della strategia è condizionata dalla probabilità e dal livello di gravità dell’evento, dal rapporto tra investimento richiesto dall’implementazione e danno economico provocato dall’evento.

È noto che la valutazione del rischio comporta gravi lacune nell’abito della valutazione dei rischi operativi catastrofici in quanto è impossibile identificare tutte le minacce (alluvioni, inondazioni, terremoto, perturbazioni elettromagnetiche, valanghe) anche se andrebbero considerate per prime le minacce derivanti dalla collocazione territoriale dell’azienda, inoltre le stime delle probabilità rappresentano solo tentativi e si basano su informazioni storiche a volte inesatte. Tuttavia focalizzandosi sulle funzioni più urgenti, la valutazione del rischio può essere ridotta a un ambiente più gestibile.

Oltre alle minacce naturali si devono individuare minacce dovute a comportamenti umani (atti terroristici, furti, atti vandalici, spionaggio, distrazione, imperizia, errori accidentali o con colpa), minacce logiche (introduzione di codici maligni come virus, worm, malware, spamming, accessi non consentiti da parte di persone esterne o interne all’organizzazione, intercettazioni, alterazione o cancellazione del contenuto delle comunicazioni, frodi informatiche) e minacce tecnologiche
(indisponibilità della rete o di altri servizi quali telefono, elettricità, acqua, corti circuiti, bug del software). 

Individuate le minacce, bisogna stimare le conseguenze che il disastro provocherebbe considerando il tempo massimo necessario per far ripartire il sistema e individuando i sistemi e dati che devono essere ripristinati con precedenza sugli altri.

Relativamente ai dati si può ipotizzare la seguente scala di valori decrescente per ordine di importanza:
“dati sensibili del personale, dei fornitori, dei clienti e di terzi con i quali l’azienda ha istaurato rapporti d’affari;
dati critici dell’azienda (fatturato, bilancio, rendiconti, piani di marketing e strategie di mercato, dati “proprietari” e “scientifici” quali know-how, brevetti, licenze software);
dati giudiziari e dunque relativi al contenzioso tra azienda e terzi  personale, fornitori, creditori, clienti, P.A., aziende concorrenti);
dati comuni del personale, dei collaboratori, dei fornitori o dei clienti, (partita I.V.A., data di nascita, residenza, numeri telefonici non presenti in pubblici elenchi o numeri di cellulare, indirizzi e-mail );
dati comuni del personale, dei clienti o di terzi che si possono attingere a fonti pubbliche (numeri telefonici inseriti in pubblici elenchi ).” 

Relativamente alle applicazioni è sicuramente prioritario ripristinare per primi i file di istallazione del sw, le misure di protezione logica (firewall, intrusione detection, antivirus), le credenziali di autenticazione per l’accesso ai sistemi e i file di configurazioni della rete preventivamente backuppati.
Seguirà a breve un altro articolo sull’argomento. La redazione.
 

 

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Filma il docente durante la lezione senza il suo consenso

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Ha filmato il professore mentre faceva lezione con il suo videofonino e ora il ragazzo rischia di dover pagare quasi 20 mila euro.  E’ successo a Imperia dove il preside di una scuola ha difeso il docente ripreso durante le lezioni. Il caso è passato alla polizia postale e poi al Garante per violazione della privacy. Il ragazzo difatti non ha informato il docente della ripresa né chiesto il suo consenso all’effettuazione della stessa. Ovviamente ha anche usato il telefono in circostanze in cui tale uso non è ammesso e consentito.
Il preside intende, a nostro parere legittimamente e giustamente, dare un segnale a tutti gli studenti. Sarà ora compito del Garante della privacy decidere in che modo dovrà pagare il ragazzo o meglio i suoi genitori.

Dati delle perizie mediche e diritto alla difesa da parte dell'assicurazione

Dati delle perizie mediche e diritto alla difesa da parte dell’assicurazione made in heaven queen mp3 download

L’accesso ai dati detenuti dall’assicurazione da parte di un cliente può essere legittimamente parziale quando la compagnia assicurativa  deve far valere il suo diritto alla difesa. L’accesso integrale può essere posticipato. Nel caso all’esame del Garante un signore ha chiesto l’accesso ai dati contenuti nella perizia medica e il Garante ha rigettato la sua richiesta poiché la conoscenza di tali dati era influente per l’esercizio del diritto alla difesa dell’assicurazione.
Il Garante, in pendenza di un giudizio civile, ha accettato le ragioni dell’assicurazione, decidendo per il differimento dell’accesso dei dati richiesti da parte del ricorrente e specificando che il diritto alla difesa prevale temporaneamente sul diritto all’accesso ai propri dati personali.

Privacy di personaggi famosi

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Privacy personaggi famosiAl Palisades Medical Center in New Jersey dove è stato ricoverato George Clooney per un incidente in moto, 27 dipendenti sono state sospese dal lavoro per aver divulgato parte del contenuto della cartella clinica dell’attore alla stampa.

Già pochi minuti dopo il ricovero in ospedale i media sono venuti a conoscenza delle condizioni fisiche dell’attore e della fidanzata, con lui in moto.


 La violazione del rapporto di fiducia medico-paziente e la violazione della privacy del paziente sono i reati contestati al personale dell’ospedale.
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Maggiori controlli sui cellulari che spiano

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I cellulari spioni sono venuti alla ribalta perché se ne parlava nelle intercettazioni dell’immobiliarista Coppola. Da quel momento tanti privati cittadini si sono improvvisati 007 ed hanno deciso di spiare amici, fidanzate/i, mogli/mariti e colleghi.
I cellulari spia sono telefonini modificati in cui è stato installato un software in grado di controllare telefonate in entrata ed uscita, sms, posizione del controllato e capace anche di trasformare il telefono della persona controllata in un microfono che si attiva con una chiamata muta del controllante.
Parecchio invasivo eh? Vendita e acquisto dei questi cellulari non sono illecite, illecito può essere l’uso che ne viene fatto (in tal caso è prevista la reclusione fino a 4 anni, vedi art. 615 del codice penale).
Il Garante corre ai ripari, proponendo di considerare questi cellulari spioni come “armi”, ovvero di regolamentarne l’acquisto, prevedendo che chi compra un cellulare modificato debba fornire i suoi dati al fine di prevenire il compimento di illeciti.

Per sei mesi ridotti i limiti alle intercettazioni negli Stati Uniti

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Per sei mesi ridotti i limiti alle intercettazioni negli Stati Uniti
Meno limiti alle intercettazioni telefoniche o di posta elettronica negli Stati unici se ci sono sospetti di attivita’ terroristiche.
La Camera dei Rappresentanti ha approvato una nuova legge che amplia i poteri di intercettazione. La legge sara’ in vigore per sei mesi.
E’ possibile adesso intercettare,senza preventiva richiesta di autorizzazione, ogni messaggio di posta elettronica o telefonata da e verso l’estero, 
181 democratici hanno votato contro, 41 a favore, tra l’estero e gli USA.Nancy Pelosi ha definito tale legge “una violazione alla Costituzione”.chris norman rock away your teardrops

Relazione legge privacy: emergenza per chi?

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Mentre la Camera prevede di sottrarre le imprese fino a quindici dipendenti dalla normativa sulla protezione dei dati (per le attività connesse all’ordinaria gestione amministrativa e contabile) ed il Garante è occupato a manifestare la sua contrarietà rispetto alla  decisione, viene presentata la relazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per tutti Garante Privacy.
Paradossi italiani. Il pericolo è certo che le imprese sotto 15 dipendenti (quasi tutte in Italia…) finiscano per pensare (errando) che la legge privacy non si applica a loro (e c’è da capirli…). Un accenno alla comica situazione delle chiamate indesiderate per la quale vi rimandiamo all’articolo pubblicato ieri.

Parliamo comunque della relazione. La relazione del Garante sull’anno 2006 ha riguardato moltissimi temi scottanti:

1) la fragilità della sicurezza delle grandi banche

2) l’utilizzo eccessivo ed indebito di videocamere e videotelefonini ed i nuovi rischi che corre la riservatezza dei cittadini.
Qual è la differenza tra uso personale e uso pubblico delle immagini nel mondo delle videocamere e dei videotelefonini che mandano in tempo reale in rete foto e filmati si chiede il Garante.

3) libertà di informazione che si scontra talvolta con la raccolta di informazioni in modo illecito o a scopo illecito;
In proposito il garante ha sottolineato la problematicità di certi suoi interventi quando si tratta di apparire un censore, troppo garantista o troppo fragile per prendere posizione, ribadendo che la protezione dati non è e non sarà mai “antagonista” al bisogno di sicurezza.
La continua innovazione tecnologica ed il problema dell’applicazione delle regole alle nuove realtà, come i blog, le comunità on line, ma anche l’opportunità di salvaguardare meglio la salute con le banche dati, le informazioni che si incrociano, le cartelle mediche elettroniche, la telemedicina…
Come aiutare i nostri cittadini a utilizzare queste innovazioni senza lasciarli indifesi di fronte a strumenti di cui non conoscono l’invasività e spesso l’assenza di limiti?

4) La questione del diritto all’oblio, di fronte ai motori di ricerca che conservano e mettono a disposizione per un tempo tendenzialmente indeterminato dati e informazioni sulle persone.
Queste sono solo alcune delle argomentazioni trattate nella relazione e per le quali il Garante cerca di tener alta l’attenzione.

Per l’aspetto consuntivo dell’attività svolta nel corso del 2006, numerosi i provvedimenti citati.
Di seguito ne citiamo alcuni.
Provvedimenti che fissano le regole alle quali devono attenersi i call center per esercitare correttamente l’attività di promozione pubblicitaria ed evitare le chiamate non desiderate e dei servizi non richiesti… vedremo cosa accadrà il 10 settembre….
Provvedimenti in materia di uso delle tessere elettroniche nei servizi pubblici di trasporto e l’impiego di sistemi di videosorveglianza.
Grande attenzione è stata dedicata alla tutela dei dati sensibili, in particolare quelli relativi alla salute e alle abitudini sessuali (divieto ad alcune agenzie immobiliari di schedare i clienti secondo l’origine razziale, le convinzioni religiose e le preferenze sessuali; il provvedimento che ha proibito ad una Regione di diffondere, sul proprio sito, i dati sanitari di disabili ad esempio).
Altri interventi hanno riguardato il rapporto tra tutela dei dati personali ed esercizio della libertà di informazione.
Vanno ricordati, innanzitutto, quelli con i quali il Garante ha impedito la diffusione televisiva di dati sanitari raccolti con artifici per verificare l’eventuale utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di uomini politici contattati in Piazza Montecitorio e di semplici ragazzi ripresi nei bagni di una discoteca.
Molta attenzione è stata dedicata al rapporto tra informazione e tutela dei dati personali con una cura particolare verso i soggetti più deboli, i minori e i cittadini incolpevoli. Alcuni provvedimenti si sono misurati direttamente con la ineliminabile tensione che sussiste tra libertà di stampa e tutela della riservatezza.In questo quadro, si colloca innanzitutto il recente provvedimento con il quale il Garante ha disposto il blocco della divulgazione di fotografie scattate violando il domicilio privato, indipendentemente dalla rilevanza pubblica della persona ritratta, riaffermando l’inviolabilità di domicilio in tutti i casi.
Sempre in tema di privacy e giornalismo, il Garante ha adottato nel giugno 2006 e nel marzo 2007, due provvedimenti generali che hanno fatto molto discutere.
Altri aspetti riguardano le modalità di utilizzo dei dati raccolti per fini di giustizia e la loro diffusione da parte dei mezzi di informazione: in particolare le intercettazioni.Tra iIl diritto-dovere del giudice a svolgere le indagini e a raccogliere le prove con i mezzi previsti dalla legge, il diritto della difesa, che richiede la conoscenza completa degli elementi e delle prove di accusa ed il diritto del giornalista a pubblicare l’informazione quando essa sia di interesse pubblico la faccenda è complicata. Senza considerare poi il diritto delle persone al rispetto e alla tutela dei loro dati, specie quando essi riguardino informazioni sensibili ovvero attengano a terzi incolpevoli, incidentalmente citati nelle prove raccolte e il diritto dei minori e dei familiari a non vedere inutilmente lesa la loro sensibilità e la loro personalità.
Una protezione dati più semplice e più efficace per i lavoratori e le imprese è stata infine disciplinata attraverso le linee-guida adottate per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti privati e dei dipendenti pubblici e la gestione della posta elettronica e internet nei luoghi di lavoro e le recenti linee guida per le piccole imprese. al bano romina power fotografia di un momento

Consumatori sulla relazione del Garante Privacy sul 2006

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Underworld Shoot on Sight download Il Codacons ha apprezzato la relazione presentata in data 12 luglio 2007 dal Garante per la Privacy. Nella relazione si da conto dell’operato dell’anno 2006 e si fa il punto sulla situazione attuale denunciando ”l’emergenza nazionale”, ovvero la fragilità del diritto alla privacy di noi cittadini. Annunciati anche interventi su banche, assicurazioni, delle societa che gestiscono servizi pubblici come luce, acqua e gas. Secondo il Codacons uno dei problemi da affontare è la debolezza delle sanzioni ritenute troppo leggere per funzionare da deterrente.whitesnake 1987 Blue Collar movie download

Internet e e-mail dei lavoratori

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Privacy lavoratoriPer quanto riguarda la posta elettronica ecco i suggerimenti, talvolta poco praticabili del Garante Privacy:

- indirizzi e-mail comuni a più lavoratori (tipo info@ contatti@…) mostrano con chiarezza che l’indirizzo è aziendale e non personale;

- possibilità da parte dell’azienda di attribuire al lavoratore un indirizzo privato oltre a quello aziendale (?);

- autoreply in caso di assenza del lavoratore, in pratica una risposta automatica con le indicazioni dell’assenza e di altri colleghi a cui rivolgersi;

- individuazione da parte del lavoratore di un suo delegato di fiducia che controlli la posta in sua assenza e la inoltri al titolare dove necessario (solo in caso di assenza prolungata o non prevista del lavoratore e di improrogabili necessità legate all’attività lavorativa).

 

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The Four Horsemen of the Apocalypse release

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