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Telefonia e privacy: il ruolo del VoIP

Telefonia e privacy: il ruolo del VoIP

http://unioneordiniforensi.it

Le nuove tecnologie IP chiamano in causa vecchie e nuove istanze legate alla tutela della privacy dei chiamanti, mai come ora argomento scottante. Come rendere compatibile la privacy personale offerta dal VoIP con le esigenze della sicurezza pubblica?

Il VoIP e’ uno dei temi piu’ caldi e attuali del panorama tecnologico e l’abuso di intercettazioni telefoniche e’ ormai cronaca quotidiana. Il VoIP puo’ offrire strumenti di crittografia e protezione delle chiamate non disponibili facilmente a tutti con la telefonia tradizionale, ma diventa necessario coniugare esigenze di rispetto della privacy con l’importanza di fornire uno strumento efficace alle forze di polizia impegnate nella lotta contro il terrorismo ed il crimine. A questo scottante tema -rende noto un comunicato- sara’ dedicata un’intera sessione dell’ampia e articolata agenda di conferenze di VON Italy 2006, dove operatori del mondo della sicurezza, esponenti delle forze dell’ordine e istituzioni si confronteranno, in questa delicato momento, su problemi e possibili soluzioni, anche alla luce del decreto legge approvato il 22 settembre dal Consiglio dei Ministri che vieta l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche illegali e ne impone la distruzione.

A piu’ di un mese dalla data della manifestazione la prima edizione italiana registra gia’ il tutto esaurito da parte di sponsor ed espositori. Anche nell’edizione di Roma, che ospitera’ VON, si confermano quindi i dati delle altre edizioni internazionali per un appuntamento che da dieci anni ha visto sempre trend di crescita sorprendenti, sia di pubblico, sia di societa’ presenti (+300% degli espositori negli ultimi quattro anni). A VON Italy saranno presenti oltre 40 operatori, tra sponsor ed espositori provenienti sia dall’Italia, sia da diverse nazioni europee ed extraeuropee, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, dalla Francia alla Germania, da Isreale alla Lettonia, alla Svizzera. Ai grandi colossi dell’ICT, come HP, Cisco, IBM, Alcatel, Avaya, CA, -conclude la nota- si affiancano realta’ internazionali di spicco nel settore quali Estreme Networks, Nextone, AVM, Allnet e operatori italiani che considerano VON Italy un’opportunita’ per consolidare e ampliare la propria presenza sul mercato nazionale, ma anche per espandere il proprio business a nuovi mercati come quello mediterraneo.

Privacy on line: AOL citata in giudizio

Privacy online: AOL citata in giudizio

http://studiocelentano.it

Cominciano a farsi sentire con insistenza da parte dei navigatori le richieste di maggiore tutela della propria privacy on line. Questa volta a farne le spese e’ Aol.

OAKLAND, CA (USA). Tre utenti di America Online, che hanno trovato in Rete i dati di alcune loro ricerche effettuate su Aol, hanno citato in giudizio l’azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, per mancato rispetto della propria riservatezza.

La causa intentata rappresenta la prima, in ordine di tempo, da quando Aol ha rilasciato alcune delle innumerevoli ricerche fatte sul Web per un periodo di tre mesi da circa 650.000 utenti. La class action non specifica l’ammontare dei danni richiesti, ma si prospettano tempi duri per Aol, la quale si e’ gia’ scusata dell’accaduto. Per questo fatto increscioso, l’azienda ha gia’ licenziato due dipendenti, mentre il Cto si e’ dimesso.
John Dominguez, uno degli avvocati che ha radicato la controversia ha affermato che Aol deve fare di piu’ in termini di privacy dei suoi clienti, che si attendono sempre alti livelli di protezione.  

Garante privacy: ultimatum ai gestori telefonici

Garante privacy: ultimatum ai gestori telefonici

(Adnkronos) - Il Garante della Privacy ”ha ordinato ai gestori telefonici di ultimare entro e non oltre 90 giorni l’adozione delle misure di sicurezza imposte per mettere in sicurezza i dati personali e i flussi informativi riguardo alle attività svolte per le intercettazioni disposte dalla magistratura”. Lo rende noto la stessa Autorità garante.

”Scaduto questo ulteriore termine, l’Autorità potrà vietare, ai gestori che non risulteranno in regola, le operazioni di trattamento dei dati riferite alle attività in materia di intercettazioni. Dai riscontri forniti all’Autorità dai gestori telefonici è infatti emerso un quadro complessivo che evidenzia una mancata, parziale o ritardata attuazione delle misure prescritte con il provvedimento del dicembre scorso, nel quale era stato fissato un termine di 180 giorni per la loro completa adozione, termine scaduto nelle scorse settimane”, prosegue la nota dell’Autorità.

”La decisione dell’Autorità di concedere un breve ed ultimo termine tiene conto della necessità di non pregiudicare le attività di legale intercettazione in corso e del fatto che i gestori hanno comunque attestato di essere in procinto di ultimare le procedure per adempiere a quanto richiesto. La brevità del termine è peraltro legata -sottolinea il testo- alla necessità di non ritardare oltre nell’assicurare con immediatezza la massima protezione di dati e sistemi tanto delicati”.

Per quanto riguarda poi gli uffici giudiziari, il Garante, ”dopo le richieste già rivolte nel mese di marzo al Ministro della giustizia e al Csm, ha intrapreso una nuova iniziativa sollecitando l’intervento, oltre che del Ministero e del Consiglio, di tutti gli uffici delle procure interessati alle intercettazioni per adottare un corrispondete aggiornamento tecnologico ed organizzativo presso gli uffici giudiziari”.

”Questo ulteriore invito si è reso particolarmente necessario -sottolinea l’Autorità- poiché, secondo i gestori, alcune misure tra quelle richieste risultavano di difficile o più lenta adozione qualora fosse mancato un contestuale adeguamento delle stesse misure presso gli uffici giudiziari interessati allo scambio di informazioni trattate nell’ambito delle attività di intercettazioni”.

”Nel provvedimento di dicembre (adottato dopo una serie di accertamenti effettuati a partire dall’agosto 2005), l’Autorità aveva richiesto precise misure, sia organizzative che tecnologiche, per assicurare un livello più elevato di sicurezza dei dati nei flussi informativi tra gestori e uffici giudiziari: in particolare, riduzione del numero di incaricati che hanno accesso ai dati; procedure di autenticazione per l’accesso informatico; sistemi più avanzati di cifratura e autenticazione; aggiornati strumenti tecnologici nella comunicazione con l’autorità giudiziaria per le attività di intercettazione”, conclude l’Autorità.

Governo Prodi e Garante Privacy

Governo Prodi e Garante Privacy

http://trendonline.it

Secondo Romano Prodi il Garante della privacy c”è, ma è come se non ci fosse: se non si fosse svegliato il governo ad emanare un decreto legge ad hoc saremmo ancora al punto di partenza con l”abuso delle intercettazioni telefoniche…
Ma il problema non riguarda solo le intercettazioni telefoniche illegali e perciò abusive dell”ignobile centrale d”ascolto di Telecom, ma anche quelle “legali” disposte in maniera esorbitante dall”Autorità Giudiziaria. Queste ultime possono considerarsi a buon diritto illecite, se non abusive, qualora siano svolte senza limiti precisi o se date sconsideratamente in pasto all”opinione pubblica attraverso giornali e televisioni.
Il Ministro dell”Interno, Giuliano Amato, aveva giustamente messo il dito sulla piaga già qualche mese fa quando accennò che bisognava in qualche modo spezzare il complice cortocircuito tra magistratura e giornalisti che spinge a rendere pubbliche conversazioni di carattere strettamente privato e di nessuna rilevanza penale. Poi non si fece nulla per rimediare a questa prassi da basso impero che continua a contaminare la vita collettiva, nessun intervento risolutivo venne posto in atto dalle Autorità di garanzia preposte.
Ci voleva la vicenda delle intercettazioni private di Telecom ( ma lo scandalo- bluff di Telecom Serbia aveva già rivelato qualcosa di marcio) per risvegliare finalmente lo spirito bypartisan di governo e opposizione che sono riusciti a concordare un primo decreto legge per togliere ogni valore legale alle intercettazioni non autorizzate. Probabilmente è stato un riflesso condizionato ad aver spinto quasi tutti i parlamentari ad erigere le prime difese a favore della nostra e della loro privacy. Se non altro in tal modo la classe politica evita il pericolo di essere posta a turno sotto processo dall”opinione pubblica per qualche incauta conversazione telefonica ancora più incautamente pubblicata. Si sa poi che la magistratura può procedere a sua discrezione sulla base di qualunque notizia di reato….
La violazione della privacy non riguarda solo personaggi illustri o di potere e le loro eventuali magagne, ma colpisce e solleva inquietudini nel cittadino comune che può essere spiato a sua insaputa dal “Grande Fratello” e trovare l”indomani le proprie conversazioni private spiattellate sui giornali. Ma in quale altro Paese europeo ciò può succedere?
Siamo giunti a questo punto nonostante in Italia esista e funzioni ( piuttosto male secondo Prodi) un”Authority preposta, il Garante della privacy, a protezione dei dati personali. Quello dell”Authority, se esercitato, è un compito spinoso e obbligatoriamente selettivo in tempi di minaccia terroristica come questi, quando le esigenze della privacy possono contrastare con quelle della sicurezza.
Il problema del rapporto sicurezza-privacy è comune a tutte le democrazie occidentali, ma solo da noi mancano livelli adeguati di protezione dell”ordinaria privacy individuale.
Di chi la colpa?
Anche su questo fronte inizia (ma presto finirà) il solito palleggio delle responsabilità tra Governo e Parlamento che accusano il Garante della Privacy di non essere intervenuto in tempo in una materia di sua competenza per prevenire o regolare, e le rimostranze opposte dello stesso Garante che contesta la mancanza di poteri effettivi e dei mezzi per esercitarli.
E” una “querelle” che paradossalmente oppone il Presidente del Consiglio a Stefano Rodota”, primo presidente dell”Authority dal 1997 al 2005, all”attuale presidente Francesco Pizzetti, tutti dell”area di centrosinistra.
La realtà è che l”Italia si è riempita negli anni “90 di Authorities indipendenti di vario rango e funzioni, di garanzia, di vigilanza, di controllo, con la presunzione di seguire, sia pure in ritardo, il modello anglosassone di protezione neutrale del cittadino-consumatore, ma senza che venissero conferiti poteri netti e precisi alle nuove istituzioni. Persino la scelta dei componenti delle Autorità di Garanzia e Controllo più che seguire i criteri della competenza professionale, è sottoposta ad un accorto dosaggio interpartitico per non scontentare nessuno. Si può dire che la partitocrazia cacciata dalla porta è comodamente rientrata dalla finestra con gli stessi risultati di immobilismo, di inconcludenza, di inefficienza complessiva del sistema.
Ora è una delle principali Authority, quella della privacy, ad essere posta sul banco degli accusati per inefficienza e quindi la palla non può non tornare alla politica, alla capacità ultima di decidere e di intervenire dei poteri legislativo ed esecutivo. Se manca quest”ultimo anello tutto si risolve in un defatigante rapporto dialettico tra le varie Autorità indipendenti
 

Privilegio informativo e privacy

Privilegio informativo e Privacy

di Andrea Monti http://interlex.it

La vicenda della struttura di intelligence parallela che sarebbe stata messa in piedi all’interno di Telecom Italia dai vertici della sicurezza offre diversi spunti di riflessione.
Il primo: benché l’attenzione di media e politici sia concentrata sulle intercettazioni più o meno abusive, sembra che una parte rilevante delle attività “informative” abbia riguardato l’accesso ad archivi e data-base riservati o addirittura nella disponibilità delle sole forze di polizia o dei servizi di intelligence.

Il secondo: la spina dorsale della “struttura investigativa” sarebbe stata costituita da appartenenti alle forze dell’ordine che, abusando della loro qualifica, avrebbero utilizzato per fini illeciti il “privilegio informativo” del quale erano titolari.

Il terzo: i sistemi informativi ai quali avrebbero avuto accesso gli investigatori “privati” non prevedevano adeguati sistemi di controllo degli accessi, non erano presidiati adeguatamente, oppure entrambe le cose.

Il quarto: la ristrutturazione frettolosamente disposta dai nuovi vertici aziendali, che ha azzerato la struttura “security” della società ha probabilmente messo il più grande operatore telefonico e internet italiano - e dunque i suoi milioni di clienti - in condizione di essere un bersaglio appetibile per malintenzionati che potrebbero approfittare dell’interregno.

Il quinto: contrariamente alla pubblicistica di settore (che vuole “hacker”, “pirati” e “multinazionali del direct marketing” alla caccia dei nostri dati personali), i presunti autori del più massiccio mal-trattamento di informazioni (teoricamente) protette dalla legge sarebbero insider non particolarmente dotati tecnicamente, e per di più appartenenti alle forze di polizia e ai servizi di informazioni dai quali dovrebbe dipendere la sicurezza dello Stato.

Il sesto spunto di riflessione – anche se apparentemente marginale – riguarda i sequestri dei computer dei giornalisti. Sono dieci anni che si denuncia l’abuso di questo metodo di indagine (condannato anche dalla Corte di giustizia europea), ma solo ora che vengono toccati interessi “forti” si levano alte grida di attentato alla libertà di stampa.

Il che ci porta al settimo punto che è la vera nota tristemente dolente di questa vicenda: la retorica del “fidatevi di noi, perché siamo i buoni”, come giustificazione per l’aumento di poteri o l’adozione di “scorciatoie” processuali non funziona più. Ovviamente il punto non è “sfiduciare” le forze di polizia nel loro complesso.

Ma nello stesso tempo questa vicenda mette in evidenza - se le responsabilità fossero accertate - che il problema del “controllare i controllori” è tutt’altro che accademico. Soprattutto perché l’unico controllore attualmente “sul mercato”, il Garante dei dati personali, tutto quello che è riuscito a fare in otto anni di attività della struttura di intelligence parallela è emettere un comunicato.
 

Intercettazioni e dossier illegali

Intercettazioni e dossier illegali

di Manlio Cammarata

http://interlex.it

Con straordinaria tempestività, e con l’accordo dell’opposizione,  il Governo ha emanato un decreto-legge “sulle intercettazioni”, per arginare la divulgazione dei dossier messi insieme con un’attività illegale di dimensioni imponenti, da alcuni giorni in prima pagina su tutti i media. Telecom Italia e componenti delle forze dell’ordine e dei “servizi” ne sarebbero gli autori.
“Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche” è il titolo del provvedimento, ma non è l’attesa revisione della disciplina in materia. Il decreto è volto soprattutto a evitare il rischio che dai dossier si sprigioni un’incontrollabile nuvola di informazioni velenose.
Si è mosso anche il Garante per la protezione dei dati personali, con un comunicato che si preoccupa più della diffusione delle notizie più che della realtà dei fatti. Fatti che mettono in luce la sostanziale inefficacia della protezione della riservatezza nel nostro Paese (vedi Otto anni di abusi e il Garante emette un comunicato di Andrea Monti).

“Attentato alla democrazia”, si grida da ogni parte. Qualcuno ha paragonato questa vicenda a quella della loggia P2. Però oggi non sembra che ci sia un complotto contro la democrazia: forse il punto in comune tra i due scandali consiste nella presenza di troppi nomi illustri nei dossier. E così si giustificano l’allarme dei politici e la tempestiva emanazione del decreto che impone la distruzione delle informazioni scottanti e ne vieta persino l’utilizzo nei processi penali (con disposizioni che susciteranno non poche discussioni).

Una rapida scorsa alle trecentoquarantaquattro pagine dell’ordinanza di rinvio a giudizio (qui sul sito del Sole 24 Ore) lascia sgomenti. Il numero delle persone coinvolte (sia come presunti colpevoli sia come vittime), le modalità di esecuzione degli illeciti, il clima generale di violazione della legge che traspare dalla ricostruzione della vicenda, disegnano un quadro di illegalità che supera l’immaginazione.
Lo abbiamo scritto e riscritto, soprattutto dopo che gli attentati dell’11 settembre 2001 hanno spinto i governi a pesanti “giri di vite” sul diritto alla riservatezza di tutti i cittadini, con il motivo (o il pretesto) che la raccolta di informazioni personali è indispensabile per combattere il terrorismo e la criminalità.
Il che, in linea di principio, è vero. Ma è anche vero che l’esistenza di innumerevoli banche dati, raccolti per di più senza opportune garanzie, costituisce di per sé un rischio altissimo (vedi, fra l’altro, Così si limita la libertà dei cittadini, non dei terroristi).

I dati vengono raccolti e custoditi, legalmente, per consentire alle forze dell’ordine e ai servizi di intelligence di ottenere informazioni indispensabili per svolgere i loro compiti. Una massa ingente di norme prescrive come i dati devono essere raccolti e custoditi, quali garanzie devono essere date ai titolari dei dati stessi e quali misure di sicurezza devono essere adottate per prevenire proprio quelle fughe di dati che oggi destano tanto allarme. Dalla legge 675/96 in poi la produzione normativa in materia di protezione dei dati personali è stata imponente, omnicomprensiva, dettagliata fino alla pignoleria più spinta. Leggi, decreti legislativi, decreti-legge, codici di autodisciplina e “buona condotta” (prima l’espressione faceva ridere), provvedimenti del Garante, autorizzazioni generali e altro: se quello ufficialmente definito “Codice in materia di protezione dei dati personali” è già un testo di dimensioni ridondanti, il “codice della privacy” sostanziale è un mattone dal peso insostenibile.

Eppure tutto questo imponente edificio normativo non è servito a evitare attività illegali come quelle venute alla luce con l’inchiesta della Procura di Milano (e non evita tante continue piccole violazioni che ci colpiscono ogni giorno). Qual è il problema?
In primo luogo va ricordato che nessuna norma e nessun controllo possono annullare del tutto il rischio più grave, quello che siano proprio gli addetti alla sicurezza a violare la sicurezza. Si ripropone l’antica domanda quis custodiet ipsos custodes, chi controlla i controllori stessi? L’abbiamo posta, come forse qualche lettore ricorda, a proposito degli archivi informatizzati delle carte d’identità elettroniche (Se il controllore controlla se stesso), e l’aveva posta Nicola Walter Palmieri a proposito dei controlli antiterrorismo negli Stati Uniti (La “lanterna magica”: come il governo USA spia i cittadini).

E’ un problema di assai difficile soluzione. Certo non sono efficaci disposizioni come le “misure minime di sicurezza”, che alla fine si risolvono più in adempimenti formali che in attività sostanziali, e che per troppo tempo non hanno inciso sui trattamenti degli enti pubblici. Ma soprattutto ci sono troppi buchi nel controllo degli organismi di pubblica sicurezza e difesa dello Stato. Essi hanno sostanzialmente  “carta bianca” nella raccolta e nella conservazione dei dati di milioni di cittadini, compresi quelli “eccellenti”.

Il codice della protezione dei dati personali contiene negli articoli da 53 a 58 disposizioni che sottraggono a qualsiasi forma di controllo dei cittadini le banche dati delle forze dell’ordine e degli enti preposti alla difesa e alla sicurezza dello Stato. Le disposizioni anti-terrorismo impongono ai fornitori di servizi di comunicazione la creazione di banche dati sulle attività compiute dai clienti. I lunghi termini previsti per la data retention portano all’accumulo di enormi quantità di informazioni che, come si vede, sono facilmente utilizzabili per attività illegali.

Si aggiunga che lo stesso codice della privacy è monco: prevede infatti un allegato sui “Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia” che, per quanto ne sappiamo, non ha mai visto la luce. E questo nonostante il decreto legislativo sia stato approvato, promulgato e pubblicato come se l’allegato fosse parte del codice stesso. E’ un segno evidente dell’intenzione del legislatore di lasciare “carta bianca” ai custodes.

Ma ora questa libertà di “dossieraggio” si rivolta contro chi l’ha in qualche modo consentita o per lo meno non l’ha vietata con la necessaria efficacia. Il terrore dilaga nei Palazzi: ecco il fulmineo decreto che prevede pene feroci verso i media che diffondano il contenuto dei dossier illegali e impone ai giudici la distruzione del materiale frutto delle intercettazioni illegali.

Si salvi chi può, sembra di leggere tra le righe del provvedimento. Chissà che lo spavento di queste ore non induca il legislatore a regolare la delicatissima materia, per il futuro, in modo di proteggere tutti i cittadini dai rischi di (mal)trattamenti lesivi del diritto alla riservatezza. Per quanto è ragionevolmente possibile, perché l’unico modo di contenere il rischio di divulgazione dei contenuti delle banche di dati personali è ridurre al minimo indispensabile la raccolta dei dati stessi e il loro tempo di conservazione.
E, naturalmente, custodire custodes…
 

Privacy in Europa: Diritti fondamentali del cittadino (Digital rights)

Privacy in Europa: Diritti fondamentali del cittadino (Digital rights)

Tratto da http://interlex.it
 
Sul problema della data retention e della sorveglianza di massa che alcuni governi stanno avallando grazie all’emanazione di leggi ad hoc, argomenti dei quali ALCEI si è già occupata molte volte, si segnala un nuovo intervento a livello europeo. L’iniziativa di Digital Rights Ireland, che ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia Europea, è sostenuta da sedici organizzazioni internazionali, fra cui ALCEI.Qui di seguito si pubblica una traduzione del comunicato diramato da Digital Rights Ireland.

Il gruppo irlandese impegnato sul fronte dei diritti civili digitali Digital Rights Ireland (DRI) ha avviato un’azione verso la Corte Suprema contro il governo irlandese, il quale sta sfidando le nuove leggi europee ed irlandesi adoperando sistemi di sorveglianza di massa. Il presidente di DRI ha avuto modo di notare che: “Queste leggi richiedono alle compagnie telefoniche ed ai provider di servizi internet di spiare tutti i loro clienti, tenendo traccia dei loro movimenti, delle loro telefonate, delle loro email e degli accessi verso la rete internet, e di conservare queste informazioni per almeno 3 anni. Si potra’ accedere a queste informazioni senza necessita’ di alcun provvedimento di un magistrato e senza alcuna rispetto di garantismo verso i cittadini. Noi siamo convinti che questo sia un pericolo per i diritti fondamentali. Abbiamo scritto al governo sottolineando le nostre preoccupazioni ma, dal momento che nessun’azione e’ stata intrapresa, siamo stati costretti ad adire la via giudiziaria”.

“Di conseguenza, abbiamo lanciato ora una sfida giuridica al potere del governo irlandese che vuol far passare queste leggi. Secondo noi esso e’ contrario sia alla costituzione irlandese sia alle leggi irlandesi ed europee sulla protezione di dati e la riservatezza”.

“Rivendichiamo, inoltre, l’affermazione che la Commissione europea e il Parlamento hanno il potere di emanare una direttiva sulla conservazione dei dati di traffico. Questo tipo di sorveglianza di massa e’ una violazione dei diritti umani, come indicato nella Convenzione europea su diritti umani e la Carta UE sui diritti fondamentali, che tutti gli stati membri dell’UE hanno firmato”.

“Se avremo successo, l’effetto sara’ quello di minare tutte le leggi sulla conservazione di dei dati di traffico nell’UE, non solo in Irlanda, e di rovesciare la Direttiva sulla data retention. Un precedente giurisprudenziale della Corte Europea di Giustizia che sancisca la contrarieta’ della conservazione dei dati di traffico rispetto ai diritti umani vincolera’ tutti gli Stati membri, le loro Corti e le loro istituzioni”.

Attacco alla vita privata: il presidente di DRI prosegue: “Queste leggi sulla sorveglianza di massa sono un attacco diretto e deliberato avverso il nostro diritto ad avere una vita privata, senza indebite interferenze da parte del governo. Questo diritto e’ appoggiato anche nelle leggi nazionali degli Stati membri ed e’ anche esplicitamente stabilito nell’art. 8 della Convenzione europea sui diritti umani. Quest’articolo specifica che le autorità pubbliche possono interferire con questo diritto limitatamente e solo in circostanze ben definite”.

“Le informazioni verranno raccolte ed immagazzinate su chiunque, senza distinguere se si tratti di un criminale, di un poliziotto, di un giornalista, di un giudice, o di un cittadino ordinario. Una volta raccolte, queste informazioni sono completamente esposte ad utilizzi ed appropriazioni non consentite. Nessun argomento e’ stato speso per sostenere che leggi sulla conservazione dei dati di traffico faranno qualcosa per fermare il terrorismo o la criminalita’ organizzata”.

“Noi comprendiamo, naturalmente, che le agenzie governative dovrebbero avere accesso ad alcuni dati sulle chiamate telefoniche. Ma l’accesso deve essere proporzionato. In particolare, ci dovrebbero essere dei fondati motivi per andare oltre i sei mesi di conservazione dei dati di traffico gia’ previsti per motivi legati alla fatturazione. Ne’ la Commissione europea ne’ i corpi di polizia europei hanno previsto un caso per cui ci possa essere necessita’ di conservare i dati di traffico per anni”.

“La conservazione dei dati di traffico, per come viene disciplinata in Irlanda e strutturata dalla Direttiva sulla data retention e’ un’ingiustificata sorveglianza di massa. Il Governo sta deliberatamente registrando informazioni sui cittadini innocenti senza averne motivo”.

Questioni giuridiche sottese: questa azione e’ rivolta verso la legge sulla conservazione dei dati di traffico contenuta nella Irish Criminal Justice (Terrorist Offences) Act del 2005 e nella Direttiva europea sulla data retention emanata nel 2006. Questa azione e’ stata istruita presso la Corte Suprema dal procuratore legale McGarr per conto di DRI, chiamando come imputati il Ministro per le Comunicazioni, Marittimo e Risorse Naturali, il Ministro della Giustizia, Uguaglianza e delle Riforme, il Garda Commissioner d’Irlanda e l’Avvocatura Generale dello Stato. DRI chiedera’ alle corti irlandesi di rinviare la Direttiva alla Corte Europea di Giustizia per ottenere una decisione circa la sua validità.

Supporto internazionale: Digital Rights Ireland è il solo gruppo che sfida a queste leggi, ma e’ sostenuto da molti gruppi interessati a questioni inerenti la privacy e i diritti civili.

Danny O’Brien della Electronic Frontier Foundation ha commentato:

“La direttiva sulla conservazione dei dati di traffico nell’UE e’ un’invasione eccessiva del riserbo e della sicurezza di tutti i cittadini europei. La registrazione obbligatoria e la conservazione delle telefonate dei cittadini europei da parte dei gestori telefonici e dei comportamenti online da parte dei provider internet creano un precedente per sorveglianze di massa e con tutta probabilita’ portera’ a soffocare la libertà di espressione sulle questioni politiche e sociali, che sono proprio il centro di una democrazia efficiente. La sfida lanciata da Digital Rights Ireland aiutera’ a proteggere non solo i diritti fondamentali dei cittadini europei, ma anche quelli degli abitanti di altri Paesi che abbiano intrapreso lo stesso percorso”.

Altre organizzazioni che supportano l’iniziativa sono:

ALCEI (Electronic Frontiers Italy), Italy
Digital Rights, Denmark
Electronic Frontier Finland, Finland
Electronic Frontier Foundation, USA
FITUG (Förderverein Informationstechnik und Gesellschaft e.V.), Germany
Foundation for a Free Information Infrastructure, Europe
Internet Society, Bulgaria
IRIS (Imaginons un Réseau Internet Solidaire), France
Liga voor de Mensenrechten (League for Human Rights), Belgium
luridicum Remedium, Czech Republic
Netzwerk Neue Medien (network New Media), Germany
Open Rights Group, UK
Privacy International, UK
Quintessenz, Austria
VIBE!AT (Austrian Association for Internet Users), Austria

Contatti:

Telefono: TJ McIntyre on 087 2075919
Email: contact@digitalrights.ie
Web: www.digitalrights.ie

Garante Europeo su Privacy e controllo terrorismo

Garante Europeo su Privacy e controllo terrorismo

articolo di Tommaso Lombardi

http://punto-informatico.it

Bruxelles - Tanto per cambiare il Garante europeo dei dati personali mette all’indice la data retention e l’intercettazione di massa. Belle parole che non arriveranno nella stanza dei bottoni. Ecco come la pensa Peter Hustinix, un’autorità in materia
 - Le ultime novità legislative provenienti dagli Stati Uniti, così come le proteste di numerose associazioni contro la Direttiva europea sulla data retention, hanno spinto il Garante Europeo per la Protezione dei Dati, Peter Hustinix, a fare il punto sulla situazione. “La protezione della privacy non collide con le esigenze della lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata”, ha voluto ricordare Hustinix in un comunicato ufficiale.
“La legislazione in vigore dà tutti i poteri necessari alle forze dell’ordine per tenere sotto controllo comunicazioni sospette”, ha aggiunto il Garante, “non ci sono quindi motivi per inasprire ulteriormente il controllo”. La minaccia proveniente dal terrorismo globale, spesso utilizzata come motivazione per rendere più facile le attività di spionaggio domestico ai danni dei cittadini, “è un concetto utilizzato in maniera errata, che non giustifica la violazione della privacy”, ha detto Hustinix.

La scintilla che ha portato a leggi più severe per il controllo delle telecomunicazioni, sostengono gli esperti di OUT-LAW, rimane comunque il terrorismo: le intercettazioni di massa ed i programmi di spionaggio domestico erano relativamente sconosciute negli anni precedenti l’11 Settembre 2001, gli attentati di Madrid e quelli di Londra. Tuttavia, complice la convergenza digitale dei mezzi di comunicazione, l’attuale situazione geopolitica costringe molti paesi a dover scegliere tra due opzioni: più sicurezza e meno privacy, oppure viceversa.

Hustinix non sembra essere d’accordo con questa ipotesi, abbracciata dalla maggior parte degli osservatori. “La protezione dei dati personali va mano nella mano con la lotta alla criminalità”, ha detto il Garante. “La privacy è più facile da proteggere quando gli elementi pericolosi vengono assicurati alla giustizia”, ha sottolineato, “così che tutti possano essere sicuri e tutelati”.

Nel frattempo, le autorità federali statunitensi stanno lavorando ad una legge per costringere tutti gli ISP a preservare i log delle attività degli utenti per due anni, questa volta in nome della lotta alla pedopornografia. Il procuratore generale Alberto Gonzales si è espresso totalmente a favore di questa nuova legge: “Rispettiamo le libertà civili, serve comunque una lunga consultazione politica per capire come armonizzare le libertà dei cittadini alle esigenze della lotta al crimine”.

 

 

Il nuovo processo esecutivo e la protezione dei dati personali

privacy processo esecutivo

Il nuovo processo esecutivo e la protezione dei dati personali
 
Articolo di Paolo Ricchiuto (Avvocato)

Tratto da http://interlex.it
“Codice in materia di protezione dei dati personali”: quando è stato pubblicato il DLgv 196/03, i commentatori più avveduti hanno giustamente posto l’accento sulla scelta del legislatore di inserire già nel titolo un riferimento esplicito al tema della sicurezza.
Nella distorsione operativa quotidiana il messaggio si è tradotto nell’incubo da DPS e da misura minima, in un florilegio di “esperti” del settore capaci di spingere i possessori di Windows 98 all’autoflagellazione, in un clima da caccia all’untore degno di un romanzo di appendice.
Sono così passate sotto silenzio una serie infinita di continue e spaventose violazioni non già di disposizioni di legge, ma di basilari principi di semplice buon senso, perpetrate soprattutto in ambito pubblico.

E l’onda non stenta a fermarsi: anzi, tante, tantissime sono le nuove scogliere sulle quali le grandi petizioni di principio contenute nel codice rischiano di schiantarsi.

Una di queste (ritengo sia opportuno segnalarlo in via… preventiva) è rappresentata da una norma specifica e potenzialmente devastante: il nuovo testo dell’art. 492 del codice di procedura civile in materia di processo esecutivo (per gli amanti della numerologia: introdotto dal DL 35/05, convertito con modificazioni dalla legge 80/85, e successivamente modificato con la legge 263/05 e poi ancora dalla legge 52/06!).

Nel quadro dei nuovi super-poteri riconosciuti all’ufficiale giudiziario in sede di esecuzione di un pignoramento, l’art. 482 co. 7 c.p.c. nella formulazione vigente, dispone quanto segue: “In ogni caso l’Ufficiale Giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose ed i crediti indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè quelle dei creditori istanti“.

Proviamo ad immaginare il meccanismo applicato nei grandi tribunali di questo malandato Paese: gli ufficiali giudiziari, travolti giornalmente da migliaia di pratiche, potranno compilare un modulino da inviare all’anagrafe tributaria chiedendo di sapere vita, morte e miracoli del debitore. Fin qui, tutto sommato, niente di scandaloso (anche se sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il Garante).
Quello che terrorizza, è il pensiero delle modalità con le quali quelle delicatissime informazioni, una volta fornite dall’anagrafe tributaria, saranno conservate.

Mi sembra di vederlo (e chi abbia mai frequentato i locali dove operano gli ufficiali giudiziari sa di cosa parlo): un faldone pieno zeppo di notizie su conti correnti, azioni, titoli, crediti, beni, posseduti da un gruppo di malcapitati debitori (la richiesta, eventualmente riguardante più soggetti…). Una miniera d’oro di informazioni.

Sapranno, i responsabili degli uffici, adottare tutte le misure necessarie ad evitare il rischio di “accesso non autorizzato” a quei dati?? Siamo sicuri che esista una consapevolezza, in tali ambiti, su cosa sia la normativa sulla privacy, come vada gestita, chi sia il destinatario di determinate prescrizioni? Diciamola tutta: siamo certi che anche una percentuale minima di uffici giudiziari sia anche parzialmente attrezzata per poter adottare un assetto di misure di sicurezza non dico minime, ma almeno decenti? La risposta agli “esperti”!

Quello che non si può far finta di ignorare, è che nel quadro macroecomico nel quale ci troviamo a galleggiare (e visti i dati sull’incontrollato indebitamento di centinaia di migliaia di persone spinte dal fenomeno del credito al consumo a superare di molto le proprie possibilità di spesa), il numero di procedure esecutive è già in enorme crescita, e negli anni a venire è destinato ad esplodere.
Quel faldone, allora, rischia di trasformarsi in una sorta di mega-banca-dati, ciò che rende ineludibile l’immediata adozione di una qualche iniziativa che limiti i danni derivabili da una gestione troppo… allegra di norme come quella esaminata.

Chissà, magari dando vita ad una “pianificazione degli interventi formativi”, (come recita la sezione VI dello schema di DPS pubblicizzato dal Garante…), interventi che, se sono necessari per la segretaria di un medico di base, forse sarebbero opportuni anche per tanti dirigenti di cancelleria e consimili.

Intanto, solo una settimana fa, dai locali degli ufficiali giudiziari di una grande città (quegli stessi locali dove potrebbe esser già conservato il nostro famoso faldone) è stata asportata una montagna di denaro contante.
 

DL 04.08.06 sulle Intercettazioni telefoniche e ambientali e pubblicità atti di indagine

DL 04.08.2006 sulle Intercettazioni telefoniche e ambientali e pubblicità atti di indagine

http://altalex.com  

Presentato in Parlamento un disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e pubblicità atti di indagine.

Il provvedimento punta a rendere più tassativo “l’obbligo di motivare il decreto di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni”, disciplinandone in dettaglio durata e modalità di esecuzione, ed istituisce inoltre un funzionario responsabile delle intercettazioni - nominato dal Procuratore della Repubblica - con il compito specifico di comunicare periodicamente al capo dell’ufficio l’elenco delle intercettazioni che superano la durata di tre mesi.

Sul fronte della tutela della riservatezza sono previste alcune norme fondamentali:

le operazioni di intercettazione devono essere effettuate presso Centri di intercettazione istituiti su base distrettuale;
le operazioni di ascolto devono essere effettuate “presso le competenti Procure della Repubblica o, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini”.
In tema di pubblicità degli atti di indagine viene garantito “il diritto dei cittadini ad essere informati e della libera stampa ad informare”, in maniera tale da non pregiudicare le indagini in corso e da evitare l’indebita divulgazione di notizie riservate (specie nel caso di notizie relative a terzi estranei al procedimento penale).

Per quanto riguarda la pubblicazione di dati in violazione del codice della privacy e di quelli deontologici è prevista una sanzione amministrativa specifica la cui applicazione viene rimessa al Garante per la protezione dei dati personali.

(Altalex, 21 settembre 2006)

 
Disegno di legge recante

“Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine.”

(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 04 agosto 2006)

 

EMANA

il seguente disegno di legge:

Art. 1
(Modifiche all’articolo 114 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Qualora venga disposta l’archiviazione del procedimento, è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. 2-ter. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E’ sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto.».

Art. 2
(Modifiche all’articolo 267 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l’intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L’autorizzazione è data con decreto motivato.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi debbono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La durata dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all’articolo 614 non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi debbono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.». «3-ter. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e dall’articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito dalla legge 15 dicembre 2001 n. 438».

Art. 3
(Modifiche all’articolo 268 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.».

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: «3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero. Essi sono custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. 3-quater. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»;

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

Art. 4
(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

a) «Articolo 268-bis. (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l’utilizzazione e a quelle prive di rilevanza in quanto riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1 non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui ai commi 2 e 3, hanno facoltà: a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell’archivio riservato; b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell’archivio riservato; c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l’acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza; d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite ove necessario le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l’acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l’acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell’archivio riservato di cui al comma che precede.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l’acquisizione.»;
b) «Articolo 268-ter. (Trascrizione delle registrazioni).
1. Il giudice dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell’incarico vengono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. E’ vietata la trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell’articolo 431.
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.»;
c) «Articolo 268-quater. (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari).
1. Il pubblico ministero, anche prima della chiusura delle indagini preliminari, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. E’ vietata la trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.
2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l’utilizzazione.
3. Il giudice dispone l’acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell’archivio riservato previsto dall’articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si applica la disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 268-bis.
4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:
a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall’annotazione del numero delle pagine stampate;
b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall’annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell’ora di trasmissione e ricezione.»;
d) «Articolo 268-quinquies. (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice).
1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d’ufficio l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato previsto dall’articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. All’esito può disporre con ordinanza l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 268-ter.»;
e) «Articolo 268-sexies. (Avviso a persone non indagate).
1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell’avvenuta intercettazione.
2. L’avviso contiene la mera notizia dell’avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata, nonché l’indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell’articolo 269, comma 2.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51 comma 3-bis, 51 comma 3-quater e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale;
b) se dagli atti di indagine risulti che l’utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;
c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento.».

Art. 5
(Modifiche all’articolo 269 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell’archivio riservato di cui all’articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o fino a che non siano decorsi cinque anni dalla data di deposito del decreto di archiviazione. Decorsi i termini che precedono, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al primo comma. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull’istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti.».

Art. 6
(Modifiche all’ articolo 270 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies.».

Art. 7
(Modifiche all’articolo 295 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 295 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270.».

Art. 8
(Introduzione dell’articolo 329-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Articolo 329-bis. (Obbligo del segreto per le intercettazioni).
1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da segreto.».

Art. 9
(Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271)

1. All’articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «i nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti.
2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l’elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi.».

Art. 10
(Introduzione dell’articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271)

1. Dopo l’articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è inserito il seguente:
«Articolo 89-bis. (Archivio riservato delle intercettazioni).
1. Presso la procura della Repubblica è istituito l’archivio riservato per le intercettazioni.
2. L’archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all’archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l’indicazione della data, dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti contenuti nell’archivio di cui è stata presa conoscenza.
4. Nei casi previsti dalla legge il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell’archivio.».

Art. 11
(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 379-bis. (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).
Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino ad un anno. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.
Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni.»;
b) dopo l’articolo 617-sexies, è inserito il seguente:
«Articolo 617-septies. (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale).
Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.»;
c) al primo comma dell’articolo 684, le parole «o a guisa di informazione», sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto»;
d) all’articolo 684, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36.».

Art. 12
(Introduzione dell’articolo 164-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e modifiche agli articoli 139 e 165 del medesimo decreto)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 164 è inserito il seguente:
«Art. 164-bis. (Illeciti per finalità giornalistiche).
1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all’articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell’articolo 139 comma 1, all’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro o, se si tratta di dati sensibili o riguardanti minori o se la violazione è reiterata o comunque di particolare gravità, da diecimila a sessantamila euro. Della violazione, fuori dalle ipotesi di concorso, il direttore o vice-direttore responsabile risponde nei casi in cui omette di esercitare il controllo necessario ad impedirla.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio nazionale e il competente Consiglio dell’ordine dei giornalisti, nonché, ove ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 165 può essere applicata nei casi di cui al comma 1 primo periodo, ed è in ogni caso applicata se la violazione riguarda dati sensibili o minori o è reiterata o, comunque, di particolare gravità.»;
b) all’articolo 139, comma 5, dopo le parole «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 164-bis,»;
c) all’articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle parole: «162, 164 e 164-bis.».

Art. 13
(Abrogazioni)

1. L’articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98 è abrogato.

Art. 14
(Regime transitorio)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

2. La disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, si applica decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo articolo. Fino a tale data, resta in vigore la disposizione precedente.

Art. 15
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3 della presente legge, pari a euro 820.000 per l’anno 2007, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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