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Privacy: osservanza delle regole da parte dei gestori di TLC

Privacy: osservanza delle regole da parte dei gestori di TLC

articolo di Cristina Matricardi

http://studiocataldi.it

Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 25 luglio 2006) ha reso noto di aver completato il ciclo di ispezioni (avviate nell’ottobre dello scorso anno) per verificare l’osservanza delle regole contenute nel “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”. L’Autorità ha inoltre reso noto di aver adottato provvedimenti con i quali ha prescritto ad alcune società che gestiscono i “sistemi di informazione creditizia” (Sic) misure per garantire il rispetto del codice di deontologia. Difatti, dagli accertamenti effettuati sono emerse violazioni in rapporto alla disciplina vigente, in particolare rispetto alla comunicazione di dati contenuti nel sistema di informazioni creditizie a favore di soggetti non autorizzati (in genere a vantaggio delle società telefoniche in occasione dell’attivazione di contratti di abbonamento a servizi di telefonia cd. post-pagato);all’incompletezza dell’informativa resa agli interessati; all’inadeguatezza delle misure adottate nel fornire un idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati personali presentate dagli interessati; all’utilizzo (in un caso) delle liste elettorali per finalità di c.d. “allarme antifrode”; il trattamento (in un caso) di dati ulteriori rispetto a quelli necessari al fine di verificare la puntualità dei pagamenti. In definitiva sono stati adottati sei distinti provvedimenti nei quali si è affermata l’illiceità trattamento dei dati provenienti dai Sic, raccolti per la diversa finalità di tutela del credito (e di contenimento del relativo rischio) e si è vietato ai gestori telefonici e ai Sic l’ulteriore trattamento di tali informazioni.
 

Privacy e recupero crediti

Privacy e recupero crediti
http://unioneconsulenti.it
Il Garante per la protezione dei dati personali ha redatto un decalogo in riferimento alla Privacy per quelle società che si occupano prevalentemente dell’attività del recupero crediti.

Il Garante ha redatto il decalogo in riferimento a seguito degli accertamenti compiuti sui ricorsi presentati da numerosi cittadini e associazioni a tutela dei consumatori,che avevano segnalato un uso illecito dei loro dati personali.

Si tratta di un provvedimento a carattere generale che ha quali precisi destinatari finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, che testualmente così recita: “chiunque svolga attività di recupero crediti non deve mettere in atto comportamenti che, sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia nel tentativo di presa di contatto, possano ledere la riservatezza e la dignità personale”.

In particolare vengono censurate tutte quelle attività che possono rivelarsi “invasive o lesive della dignità personale”: qualora si renda necessario il sollecito per la riscossione dei pagamento dovuti, non è conforme ai principi legali, divulgare a persone estranee al rapporto creditizio, quali possono essere i familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa,qualsiasi tipo di informazione che riguardi i mancati pagamenti.

Rientra in tale casistica il ricorso alle cd. telefonate preregistrate, che prevedono il probabile rischio di rendere note le vicende debitorie in questione a soggetti terzi ,come pure l’attività di affissione degli avvisi di mora sulla porta di casa.

Qualora si renda necessario effettuare delle comunicazioni postali o l’invio di plichi, deve essere assolutamente reso non visibile a persone estranee il suo contenuto, quali la dicitura sull’involucro esterno di recupero crediti o formule equivalenti come lo stesso Garante testualmente precisa :”E’ necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte”.

Per quanto concerne le limitazioni quantitative all’utilizzo di dati personali viene prescritto agli incaricati di non utilizzarne altri oltre a quelli assolutamente necessari all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici), che devono essere prontamente cancellati con la cessazione della loro attività coincidente con la riscossione delle somme dovute.
 

 

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