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il Garante incontra Google: maggiore collaborazione per tutelare i diritti degli internauti

Il Garante incontra Google: maggiore collaborazione per tutelare i diritti degli internauti

http://trend-online.com 

Dopo uno scambio epistolare nel mese di aprile, il Garante privacy e i rappresentanti di Google si sono incontrati nei giorni scorsi a Roma per chiarire ulteriormente una delicata questione sollevata da un utente italiana che si era rivolta all’Autorità lamentando l’impossibilità di aggiornare alcune informazioni personali, ormai datate e perciò fuorvianti, che i motori di ricerca continuavano invece a riportare malgrado i siti web di provenienza avessero aggiornato o rimosso le informazioni.

Nello specifico, la donna aveva appurato che digitando il suo nome su Google – prassi ormai diventata un’abitudine quotidiana per molti internauti – comparivano tra i risultati informazioni su un procedimento penale avviato nei suoi confronti relativo a reati per i quali era stata assolta.

In seguito al ricorso, l’Authority aveva preso immediatamente posizione, sostenendo che le informazioni personali presenti nei motori di ricerca devono essere sempre aggiornate e che il diritto ad essere rappresentati in rete con informazioni esatte deve essere garantito anche fuori delle pagine web che per prime pubblicano i dati. Altrimenti, si rischia di arrecare seri danni agli utenti e alla loro immagine.

Questa necessità è stata fermamente ribadita nel corso dell’incontro con i rappresentanti della società di Mountain View, durante il quale il Garante ha anche espresso la volontà di avviare forme di collaborazioni per meglio tutelare i diritti degli utenti della rete.

Google, che in più occasioni si è dimostrato molto attento alla privacy dei navigatori, si è dimostrato anche stavolta disponibile a un interscambio di opinioni e suggerimenti, pur sottolineando che la caratteristica del motore di ricerca è quella di mettere a disposizione degli utenti Internet contenuti dei quali non è responsabile.

I rappresentanti della società hanno comunque espresso la disponibilità a semplificare e a rendere più tempestiva la cancellazione delle pagine cache, dei titoli e dei sommarietti reperibili con il motore di ricerca, quando queste non sono più presenti presso i siti web sorgente (i siti dai quali sono estratte le copie cache).

La società si è resa disponibile anche a rendere più chiare le informative agli utenti con la specificazione che il titolare del trattamento è Google America con sede in California.

 

Alla faccia della privacy

Alla faccia della privacy

Cassette intasate da buste colorate e bigliettini da visita: è lo spam dei politici

http://liberoblog.libero.it

The Seamstress film

 
 
di Nikoneffe

Finalmente si vota! Finalmente smetterò di ricevere buste colorate e bigliettini da visita. Finalmente nessun politico o aspirante tale mi romperà più le scatole con telefonate preregistrate, e-mail e sms. Resteranno purtroppo gli scocciatori di sempre, i call center che propongono nuove piani tariffari, stock di vini pregiati, corsi di lingue e chi più ne ha più ne metta.
Lo spam dei politici, però, è molto più fastidioso perchè ti perseguita senza sapere chi sei e come la pensi. E’ fastidioso perché sai benissimo che se tu scrivessi a loro non otterresti risposta e soprattutto irrita pensare che dietro a quell’ipocrita e fintamente amichevole “Caro signore” o peggio “Caro Gianni” si nasconde la loro affannosa corsa a poltrone e poltroncine e a lauti stipendi mal guadagnati. E’ perfino più fastidioso degli zingari ai semafori, il che è tutto dire.
Io abito a Roma, mi hanno scritto sia Veltroni che Alemanno più decine e decine di altri candidati di tutti i partiti. “Ma non c’era una legge sulla privacy?” mi sono sempre chiesto. Oggi sull’ennesima busta ho trovato la risposta, sotto forma di nota informativa:
“I dati personali utilizzati per l’invio della presente sono stati estratti da un archivio elettronico di proprietà di Postel. In tale archivio sono stati registrati negli scorsi anni dati ricavati da elenchi telefonici ed altri pubblici registri, all’epoca conoscibili da chiunque, nel rispetto della previgente normativa sulla protezione dei dati personali. Lei può opporsi al trattamento dei suoi dati rivolgendosi al responsabile del trattamento designato da Postel spa, in via Cassala, 46 - Milano”.
Che è come dire che siccome prima la legge sulla privacy in pratica non esisteva, quegli archivi restano tranquillamente sfruttabili. Mi sembra piuttosto lacunoso che il garante con la legge del 2003 non ne abbia dichiarato l’illegalità. E, premesso che il mio nome non è mai apparso su un elenco telefonico, premesso che non capisco perchè dovrei perdere tempo per contattare a Milano l’ufficio Postel, rimane il mistero del cellulare. Ho cambiato numero da poco, evidentemente la vendita dei dati personali continua indisturbata.
 

Privacy: si’ del Garante a numero unico europeo di emergenza

PRIVACY: SI’ DEL GARANTE A NUMERO UNICO EUROPEO DI EMERGENZA

(AGI) - Roma - Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministro delle comunicazioni che individua il “Numero unico europeo di emergenza” quale servizio abilitato in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. Ne da’ notizia l’ultima newslettere dell’Authority, dove si sottolinea che il “numero unico e’ finalizzato alla raccolta centralizzata delle chiamate effettuate verso numeri di emergenza (es. 112, 113, 118, etc.) e dei dati relativi all’ubicazione del chiamante ed all’identificazione della linea chiamante per agevolare l’individuazione dei soggetti che si rivolgono a servizi d’emergenza e consentirne come previsto per legge anche la localizzazione”.
   Il Codice in materia di protezione dei dati personali, all’art. 127, prevede infatti per i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza la possibilita’ di rendere inefficace la soppressione dell’identificazione della linea chiamante e, se necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione dell’apparecchio chiamante, anche in caso di rifiuto o mancato consenso dell’utente.
   Al centro servizi del numero unico europeo vengono peraltro indirizzate anche chiamate dirette al 117 (Guardia di Finanza) ed al 1530 (assistenza in mare) che sono indicati espressamente dalla legge non come servizi d’emergenza, ma come servizi di pubblica utilita’. Per questo il Garante, nell’approvare lo schema di decreto, ha precisato che i due ulteriori numeri di emergenza potranno essere inseriti nel decreto, ed essere quindi inclusi nel numero unico europeo, solo dopo essere stati specificamente individuati dalla normativa vigente come numeri d’emergenza. (AGI)

Privacy: Corte Europa, no dati passeggeri aerei agli USA

 Privacy : Corte UE , no dati passeggeri aerei agli USA
Articolo di Gabriella Mira Marq

http://osservatoriosullalegalita.org 49th Parallel film

 

I dati dei passeggeri delle linee aeree europee non potranno essere trasmessi agli Stati Uniti perche’ l’accordo fra Unione Europea e USA non e’ legalmente corretto.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha infatti fermato l’accordo fra UE e Stati Uniti voluto dalla Commissione e che permette che i dati dei passeggeri delle linee aeree europee siano trasferiti alle autorita’ di Washington.

L’accordo prevede che entro i 15 minuti dal decollo verso gli Stati Uniti, la linea aerea europea trasmetta alle autorita’ USA informazioni personali sui passeggeri a bordo, compresi ad es. dati sulle carte di credito. Washington ha previsto pesanti ammende alle linee aeree che non aderiscono.

Le autorita’ USA e UE hanno piu’ volte insistito che i dati sarebbero stati usati soltanto per combattere il terrorismo ed altri crimini gravi, ma la Corte UE ha annullato la decisione.

La misura, discussa a lungo dopo l’11 settembre 2001 e poi adottata dalla Commissione UE e dal Consiglio dei ministri UE con parere contrario dell’europarlamento, era stata impugnata da quest’ultimo davanti alla Corte UE. Il garante europeo per la protezione dei dati personali ha sostenuto la posizione del Parlamento UE.

Il tribunale del Lussemburgo ha affermato che non c’e’ una base giuridica sufficiente a sostegno della decisione UE di autorizzare il passaggio di dati personali dei cittadini UE agli Stati Uniti. La Corte ha anche dato tempo fino al 30 settembre 2006 agli Stati membri UE per trovare una nuova soluzione legale che si fondi su presupposti giuridici piu’ solidi.

Da notare che la controversia ha opposto i due organismi europei non eletti dai cittadini UE (Commissione, nominata dai governi, e Consiglio dei ministri), al parlamento europeo, che e’ l’unico l’organismo di diretta emanazione dei cittadini europei e che ha tutelato i loro diritti.

Garante Privacy: stop alle email commerciali senza consenso

Garante Privacy: stop alle email commerciali senza consenso 

da un articolo di di Mauro W. Giannini

http://osservatoriosullalegalita.org

Washington Heights video

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Il Garante per la privacy ha ribadito il divieto di inviare mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio commerciale senza prima aver ottenuto il consenso del destinatario, anche quando si tratta solo del primo invio.

La specifica decisione riguardava il ricorso di un persona che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata da parte di una societa’ di prodotti informatici che opera in Internet ed, avendo chiesto al mittente la cancellazione del suo indirizzo dall’archivio della societa’, nonche’ l’adozione di misure atte ad evitare in futuro altri invii, non aveva ricevuto adeguato riscontro.

L’Autorita’ garante per la privacy ha dato ragione al ricorrente, imponendo alla societa’ di cancellare dal data base i dati personali e spiegando che occorre ottenere sempre il consenso preventivo del destinatario prima di effettuare qualunque uso dell’indirizzo di posta elettronica a fini di pubblicita’ e marketing.

La societa’ si era giustificata spiegando che quel primo invio era volto solo a richiedere il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali, ma nella sua decisione l’Autorita’ ha ribadito che un indirizzo di posta elettronica per il solo fatto di essere sia reperibile in rete non autorizza comunque un suo uso indiscriminato.

Gia’ in passato il Garante aveva spiegato che gli indirizzi di posta alettronica presenti in internet possono essere utilizzati solo con lo scopo per il quale sono stati pubblicati in internet. L’indirizzo e-mail non e’ un dato sensibile come quelli sanitari o politici, ma e’ sempre un dato personale.

Occorre ricordare altresi’ che, per l’articolo 7 del decreto 2003 sulla privacy (cosiddetto decreto pricvacy) l’interessato ha diritto non solo a conoscere quali dati siano stati archiviati dal mittente e chiederne la totale o parziale cancellazione in qualsiasi momento, ma anche di chiedere come i dati siano stati ottenuti.

“Occorre dire un fermo no - ha dichiarato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento, nel commentare la decisione - alla prassi di mandare una mail pubblicitaria senza consenso e poi scusarsi affermando che comunque quella era l’unica comunicazione inviata. Così come bisogna smetterla con la prassi di reperire un indirizzo di posta elettronica su Internet e poi utilizzarlo per mail pubblicitarie non richieste. Il Garante non può tollerare tali comportamenti intrusivi”.

 

Privacy: le regole del controllo

Privacy: le regole del controllo

Dal sito http://www.shinynews.it/diritto
Il Garante della Privacy si è espresso più volte sulla materia: vietato spiare la navigazione dei dipendenti. Ma questo non significa libertà assoluta. Metodi e regole per un giusto controllo.

La tutela della privacy vale anche sul posto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le abitudini di navigazione e l’uso della posta elettronica. Il Garante per la privacy si è espresso più volte in tal senso, con pochi margini d’interpretazione, e spesso ne abbiamo dato conto. Tuttavia, non bisogna confondere la tutela della privacy come l’assoluta libertà di fare ciò che si vuole sul posto di lavoro. Non si può controllare l’uomo nelle sue scelte di navigazione, nemmeno sul lavoro, ma il controllo sull’uso del tempo e delle attrezzature aziendali rientra in qualche modo tra i diritti del datore di lavoro. È su questo stretto crinale: libertà e privacy individuale da una parte, diritti del datore dall’altra, che si gioca la possibilità di verificare i contenuti della navigazione dei dipendenti.
Metodi e regole
Dal punto di vista aziendale, quindi, si tratta di trovare un giusto compromesso tra i sacrosanti diritti del lavoratore e la possibilità di analizzare e capire i punti deboli della struttura nel suo approccio alle tecnologie, soprattutto in presenza di atti estremi (illeciti o danni alla sicurezza dei sistemi). I due capisaldi da tenere presente al riguardo sono la normativa sulla privacy, il Codice sulla privacy (Dlgs 196/2003) e successive modifiche, e la normativa sul lavoro, in particolare lo statuto dei lavoratori (legge 300/1970) e successive integrazioni. In pratica, è vietato il controllo intenzionale sull’attività del lavoratore, come sancito dai richiami legislativi, ma è consentita un’attività di verifica per la salvaguardia delle proprie risorse e del patrimonio aziendale. Così almeno si sono espressi più volte nel merito i tribunali di primo e secondo grado.
I principi ispiratori del giusto controllo
Potremmo quindi dire che è ammesso un “giusto controllo” per concrete esigenze di sicurezza, organizzative o gestionali, che non sia finalizzato a individuare dati sensibili dei propri dipendenti. Per rendere attuale questa concezione bisogna attenersi rigorosamente ad alcuni principi.
Trasparenza. Il datore di lavoro deve informare adeguatamente e tempestivamente i propri dipendenti delle azioni che intende intraprendere (per esempio il controllo dei log file delle singole macchine) e degli strumenti di cui intende dotarsi per farlo. In particolare deve spiegare i motivi per cui è necessario ricorrere a tali attività, concertando eventualmente insieme alle rappresentanze dei lavoratori tempi e modi d’inizio dell’attività di controllo.
Scopo. Ovviamente, non tutti gli scopi sono ammessi. Lo sono sicuramente la prevenzione e la ricerca di fonti di danno alla sicurezza aziendale o di comportamenti illeciti. Ancora lo può essere, dal punto di vista organizzativo, la necessità della continuità di servizio.
Pertinenza. I file log esaminati devono essere pertinenti allo scopo indicato e comunicato tempestivamente. Allo stesso tempo, non devono essere raccolti più dati di quelli necessari a centrare l’obiettivo.
Sicurezza. I dati ottenuti devono essere conservati con estrema cura e secondo i criteri indicati anche dal codice sulla Privacy e successive modifiche. In particolare, non devono essere in alcun modo divulgati pubblicamente.
Un esempio concreto
Imporre le decisioni aziendali ai dipendenti, anche se qualche volta necessario, non è mai la strada migliore per risolvere le possibili controversie alla base. Nella ricerca di una concertazione e di un accordo ampio esistono diverse possibilità di movimento. Sicuramente, richiamarsi al principio di trasparenza con comunicazioni tempestive, adeguate ed eventualmente concordate, è un buon modo di procedere. In casi aziendali complessi, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente. Anche in questi casi, però, è opportuno perseguire la strada del dialogo e cercare di arrivare a compromessi accettabili. Per esempio, nell’analisi dei log file a fini organizzativi, di sicurezza o di prevenzione o repressione di illeciti si può ricorrere a un sistema di controllo disgiunto. Si possono dotare tutti i dipendenti di un codice d’accesso al Web personale, sulla base del quale sono registrati i log file. A quel punto, i manager aziendali avrebbero in mano soltanto i log file abbinati a codici (senza conoscere a quale persona fanno riferimento) per le loro analisi del caso. L’associazione, invece, tra codice e dipendente - il passaggio che trasforma i dati in dati personali sensibili - sarebbe nelle mani di una persona terza - il responsabile della sicurezza o il responsabile informatico - che non vede il contenuto dei log file. Là dove si rendesse necessario per gli scopi prefissati, si potrebbe facilmente ricostituire l’accoppiata log file-nome del dipendente, per prendere le iniziative del caso, magari avendo preventivamente allertato e spiegato la situazione ai rappresentanti dei lavoratori. Breast Men ipod

USA : enorme violazione della privacy dei veterani

USA : enorme violazione della privacy dei veterani

Articolo di Rico Guillermo

da http://osservatoriosullalegalita.org

I dati personali di piu’ di 25 milioni di ex membri delle forze armate USA sono stati rubati dalla casa di un funzionario del dipartimento per i veterani.

Secondo Jim Nicholson, segretario degli affari dei veterani, le informazioni erano contenute in documenti digitali e contenevano nomi, dati di nascita e numeri della previdenza sociale (che negli USA - dove la carta d’identita’ non e’ sempre obbligatoria - e’ un importante identificativo).

Il dipartimento ha dichiarato che il furto delle informazioni sarebbe stato accidentale e che i ladri non stavano cercando quei dati. Inoltre e’ stato detto che non dovrebbero esservi conseguenze per gli ex militari. E’ stato precisato che la documentazione non include dati medici o informazioni finanziarie degli interessati ne’ dettagli sui loro coniugi.

La tv CNN ha definito l’accaduto il maggior furto di informazioni personali della storia. L’FBI ha aperto un’inchiesta. Il nome del funzionario che disponeva in casa di tutti questi dati informatizzati non e’ stato reso noto.

Poche settimane fa il dipartimento della difesa degli Stati Uniti aveva annunciato di aver rilevato un’intrusione esterna su un server con banche dati riguardanti la pubblica amministrazione, con compromissione di alcune informazioni.

Il sottosegretario alla difesa per le questioni della sanita’ aveva detto che vi era stato come reazione alla violazione un intervento immediato di potenziamento dei controlli e delle difese, ma evidentemente l’accaduto non ha suggerito una condotta piu’ prudente alle amministrazioni collegate.

Nella scorsa occasione la pubblica amministrazione interessata aveva recapitato comunicazioni alle ‘vittime’ mettendole sull’avviso per il fatto che la violazione dei loro dati personali poteva potenzialmente metterli a rischio di furto di identita’ e spiegando le possibili precauzioni che gli utenti colpiti dal problema possono prendere per prevenire o limitare le conseguenze. Questa volta si e’ preferito minimizzare.

Quei dossier sugli ex utenti Telecom

Quei dossier sugli ex utenti Telecom

http://zeusnews.it

Children of the Corn III: Urban Harvest move Small Soldiers hd

L’ex monopolista aveva accesso ai dati degli utenti passati ad altri operatori. Non era un’invasione della privacy, ma piuttosto una condotta anticoncorrenziale.

Oggi la prima pagina del quotidiano “La Repubblica” dà ampio risalto alla sentenza in cui Telecom Italia, trascinata da Fastweb in tribunale per pratiche distorsive della concorrenza, è stata riconosciuta colpevole di avere costituito dei dossier sugli utenti passati a Fastweb, per cercare di recuperarli con offerte perfettamente aderenti ai loro consumi.
I dati pubblici, come quelli ricavabili da banche dati delle Camere di Commercio su solvibilità e stato patrimoniale e dati “riservati” sul traffico telefonico, disponibili presso la divisione Rete di Telecom Italia, separata contabilmente e organizzativamente dalla divisione commerciale, per decisione dell’Authority non dovrebbero essere conoscibili da parte dei venditori e dei call center per operazioni commerciali.

Più che una minaccia alla privacy, si tratta quindi di una condotta anticoncorrenziale, severamente stigmatizzata dall’Authority, che aveva già comminato pesanti sanzioni a Telecom Italia, su forte pressione dei concorrenti.

Non è da confondere quindi con le indagini sul “caso Tavarnoli”, l’ex dirigente a capo della security Pirelli-Telecom Italia, da poco licenziatosi; Tavarnoli, pur controllando il centro di supporto delle intercettazioni legali, formalmente ordinate dalla magistratura, avrebbe ordinato a un istituto di vigilanza privata intercettazioni telefoniche illegali su politici e imprenditori.

Per questo motivo Tavarnoli è oggetto di un’indagine giudiziaria che potrebbe riguardare anche esponenti del mondo del calcio, per conto dei dirigenti dell’Inter, di cui Tronchetti Provera è uno dei principali azionisti.

Si tratta di due piste diverse: quella delle indagini su Tavarnoli attiene ai rischi di una centrale così potente, a metà tra legalità e illegalità, in mano a uomini poco scrupolosi e per finalità antidemocratiche inquietanti, su cui la magistratura deve fare piena luce.

Il caso delle “schedature sui clienti” pone invece nuovamente l’opportunità della separazione, sul modello inglese, di rete e mercato, scorporando la Rete Telecom, come da anni chiedono i provider alternativi e importanti analisti e osservatori delle questioni delle Tlc.

Separare la rete ed evitare che l’ex monopolista impedisca ai suoi concorrenti l’accesso all’internet2, sul modello anche di quello che è avvenuto nel settore dell’energia con la separazione della produzione dalla distribuzione o nei trasporti tra rete ferroviaria e Trenitalia, rimasta sulla carta per la mancanza di concorrenza reale.

Il tema dello scorporo si porrà anche al nuovo Governo, diviso tra liberisti radicali (pronti a imporre la separazione), nazionalprotezionisti (preoccupati di indebolire una grande impresa italiana già molto vulnerabile finanziariamenre) e un partito filo-Telecom molto potente e trasversale, perché molto presente anche nella destra.

Privacy: alberghi e clienti, tutela dati personali

Privacy: alberghi e clienti, tutela dati personali

http://intrage.it
 
I gusti, le abitudini, i tempi di pernottamento dei clienti “schedati” e custoditi per conoscere meglio e anticipare le loro richieste. I dati sensibili raccolti all’insaputa degli interessati, che né al loro arrivo in albergo né al momento di aderire ad un programma di fidelizzazione, venivano adeguatamente informati dell’uso che sarebbe stato fatto dei dati inseriti nei moduli che avevano compilato. Per poi rendersi conto di tale modalità illecita soltanto quando, in caso di successivi soggiorni, venivano proposti servizi analoghi a quelli già richiesti oppure arrivava a casa pubblicità. Il Garante della Privacy ha condannato la condotta scorretta di una grande catena alberghiera italiana, che non solo utilizzava scorrettamente i dati personali per fornire i servizi richiesti, ma anche per definire i “profili” dei clienti allo scopo di proporre servizi mirati in caso di ulteriori visite e per trasmetterli ad altre società (società di noleggio, compagnie aeree). Il provvedimento dell’Autorità, che ha predisposto alla catena alberghiera nuove modalità per il trattamento dei dati, costituisce un segnale forte della nuova fase di azione che l’Autorità ha avviato svolgendo un’attività ispettiva programmata e finalizzata a estendere la difesa dei diritti dei cittadini anche al concreto e incisivo controllo del rispetto delle norme e dei provvedimenti del Garante, a cominciare dai settori di attività che più direttamente e immediatamente incidono sugli utenti di grandi comparti di servizi.

 

 
 I gusti, le abitudini, i tempi di pernottamento dei clienti “schedati” e custoditi per conoscere meglio e anticipare le loro richieste. I dati sensibili raccolti all’insaputa degli interessati, che né al loro arrivo in albergo né al momento di aderire ad un programma di fidelizzazione, venivano adeguatamente informati dell’uso che sarebbe stato fatto dei dati inseriti nei moduli che avevano compilato. Per poi rendersi conto di tale modalità illecita soltanto quando, in caso di successivi soggiorni, venivano proposti servizi analoghi a quelli già richiesti oppure arrivava a casa pubblicità. Il Garante della Privacy ha condannato la condotta scorretta di una grande catena alberghiera italiana, che non solo utilizzava scorrettamente i dati personali per fornire i servizi richiesti, ma anche per definire i “profili” dei clienti allo scopo di proporre servizi mirati in caso di ulteriori visite e per trasmetterli ad altre società (società di noleggio, compagnie aeree). Il provvedimento dell’Autorità, che ha predisposto alla catena alberghiera nuove modalità per il trattamento dei dati, costituisce un segnale forte della nuova fase di azione che l’Autorità ha avviato svolgendo un’attività ispettiva programmata e finalizzata a estendere la difesa dei diritti dei cittadini anche al concreto e incisivo controllo del rispetto delle norme e dei provvedimenti del Garante, a cominciare dai settori di attività che più direttamente e immediatamente incidono sugli utenti di grandi comparti di servizi.

 
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PRIVACY UE: VERSO L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISPONIBILITA’

PRIVACY UE: VERSO L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISPONIBILITA’

http://www.unioneordiniforensi.it

Per i Garanti Ue la cooperazione giudiziaria deve essere accompagnata da precise garanzie a protezione dei dati personali.

Potenziare gli scambi di dati e la circolazione delle informazioni per le indagini penali e le attivita’ giudiziarie in Europa e’ un obiettivo pienamente legittimo, ma deve accompagnarsi all’armonizzazione delle garanzie di protezione dei dati a livello europeo e all’effettiva applicazione di tali garanzie.
Le Autorita’ di protezione dati riunite a Budapest in occasione dell’annuale Conferenza di primavera (24-25 aprile 2006) hanno ribadito in una Dichiarazione adottata all’unanimita’ che l’applicazione del principio di disponibilita’ stabilito nel Programma de L’Aja del novembre 2004 deve associarsi a standard di privacy particolarmente elevati ed armonizzati nella massima misura possibile a livello dell’Ue.
Secondo il principio di disponibilita’, a partire dal 2008, infatti, tutti i dati in possesso delle autorita’ giudiziarie e di polizia dei singoli Paesi Ue dovranno essere accessibili, in linea di principio, a tutte le omologhe autorita’ degli altri Paesi.
Ai lavori della Conferenza era presente l’intero collegio del Garante italiano. Le sessioni di lavoro hanno visto la partecipazione del Presidente, Francesco Pizzetti, intervenuto sulle problematiche poste dall’utilizzo dei sistemi Rfid, le cosiddette “etichette intelligenti” e del segretario generale, Giovanni Buttarelli, che ha trattato il tema dei dati genetici.
I Garanti europei hanno dunque richiamato parlamenti nazionali e governi ai rispettivi compiti.
I primi sono invitati a vigilare affinche’ i governi nazionali mettano in atto i principi di protezione dei dati che la Commissione ha fissato in una proposta di decisione-quadro (che dovra’ essere adottata dal Consiglio Ue) riguardante proprio la tutela dei dati personali oggetto di trattamento nell’ambito delle attivita’ di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.
I secondi, ossia i governi, sono invitati a rispettare e potenziare le liberta’ civili dei cittadini che vivono nell’Unione europea, tenendo conto dei principi di protezione dati sopra ricordati nell’adottare e attuare disposizioni che incrementino e facilitino la circolazione delle informazioni fra le autorita’ giudiziarie e di polizia

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